Commercio su area pubblica

  • Servizio attivo
Modalità di richiesta dell'autorizzazione all'esercizio di attività di commercio su aree pubbliche.
Accedi a STAR

A chi è rivolto

Requisiti del richiedente

- Possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art.11 della L.R.62/2018.
- Nel caso di vendita di prodotti alimentari anche il possesso del requisito professionale previsto dall'art.12 della L.R. 62/2018
- Certificazione attestante la qualifica di produttore agricolo per i posteggi riservati a tale categoria di operatori.

Copertura geografica

Comune di Arezzo

Come fare

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal SUAP competente per il territorio in cui ha sede il posteggio.

La SCIA deve essere presentata al Comune in cui si intende esercitare l'attività. Per la Regione Toscana mediante il portale unico regionale denominato "STAR" (Sistema Telematico di Accettazione Regionale)

È possibile esercitare il commercio in area pubblica anche tramite SUBINGRESSO

Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale.

Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante al SUAP competente per territorio, salvo quanto previsto all'articolo 93 della Legge R.T. 62/2018, prima dell’effettivo avvio dell’attività da parte del subentrante e comunque:

a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio;

b) entro un anno dalla morte del titolare.

Cosa serve

Domanda in bollo se a seguito di bando per posteggio dato in concessione o SCIA compilata come da fac-simile disponibile nel portale unico regionale denominato "STAR" (Sistema Telematico di Accettazione Regionale).

In caso di SUBINGRESSO

Il subentrante deve dichiarare il trasferimento dell’attività, essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 11 e, ove richiesti, di quelli di cui all’articolo 12 e impegnarsi al mantenimento dei livelli occupazionali e al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti integrativi di cui all’articolo 3, comma 1 della Legge R.T. 62/2018.

Allegare alla comunicazione di subingresso:
- copia del contratto di vendita registrato
- originale dell'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche del cedente;
- per il commercio del settore alimentare è inoltre necessario presentare l'attestazione che certifichi il possesso del corrispondente requisito.

Cosa si ottiene

L'autorizzazione all'esercizio di attività di commercio su aree pubbliche.

Tempi e scadenze

-

Accedi al servizio

Accedi a STAR

Vincoli

La presentazione delle pratiche al SUAP - Sportello Unico Attività Produttive - deve essere fatta esclusivamente per via telematica mediante il portale unico regionale denominato "STAR" (Sistema Telematico di Accettazione Regionale)

Ulteriori informazioni

Contatti

Fiere e mercati

Indirizzo

Piazza Amintore Fanfani, 2

Telefono

0575377475

Fax

0575377476

Vedi orari
ORARIO ESTIVO DAL 2 LUGLIO AL 1° SETTEMBRE
Martedì
09:00 - 13:00,
Giovedì
09:00 - 13:00,
ORARIO INVERNALE DAL 3 SETTEMBRE AL 1° LUGLIO
Martedì
09:00 - 13:00, 15:30 - 17:30,
Giovedì
09:00 - 13:00, 15:30 - 17:30,

Ufficio responsabile

Ufficio S.U.A.P. e attività produttive

Gestisce le pratiche amministrative per le attività produttive

Ravvedimento operoso per omesso/parziale versamento IMU

  • Servizio attivo
Come sanare la violazione per omesso/parziale versamento IMU
IMU Calcolatrice online

A chi è rivolto

Ai cittadini che trovino in caso di omesso o parziale versamento dell'imposta municipale propria

Descrizione

In caso di omesso o parziale versamento dell'imposta municipale propria è possibile sanare la violazione effettuando, entro i termini di seguito specificati, un versamento comprensivo di tributo o maggior tributo dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi a tasso legale calcolati sui giorni di effettivo ritardo. 

Per quanto riguarda gli interessi, si applica il tasso legale pari allo  0,80% dal 01/01/2019 al 31/12/2019, allo 0,05% dal 01/01/2020 al 31/12/2020, allo 0,01% dal 01/01/2021 al 31/12/2021, al 1,25% dal 01/01/2022 al 31/12/2022, al 5% dal 01/01/2023 al 31/12/2023, al 2,50% dal 01/01/2024 al 31/12/2024,  al 2,00% dal 01/01/2025 al 31/12/2025 e al 1,60% dal 01/01/2026. Tali interessi sono calcolati sui giorni di ritardo che vanno dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno di effettivo versamento.

La formula, da applicare per il calcolo dell'importo dovuto per ciascun codice tributo, è la seguente:

imposta non versata x tasso legale x numero dei giorni di ritardo / 36.500.

Se ti sei scordato di pagare o non hai pagato correttamente l'IMU ti puoi ravvedere così come segue accedendo alla calcolatrice IMU calcolatrice on line  scegliendo la sezione: "Calcola il ravvedimento per gli anni precedenti ".

RAVVEDIMENTO SPRINT, se il pagamento viene effettuato dal primo giorno di ritardo fino al quattordicesimo, si dovrà pagare l'importo del tributo a cui si dovrà applicare la sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo e gli interessi legali pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno;

RAVVEDIMENTO BREVE, se il pagamento viene effettuato dal quindicesimo giorno fino al trentesimo, si dovrà pagare l'importo del tributo a cui si dovrà applicare la sanzione dello 1,5% e gli interessi legali pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno;

RAVVEDIMENTO INTERMEDIO  se il pagamento viene effettuato entro 90 giorni dal momento dell'omissione si applica l'istituto del Ravvedimento Intermedio, si dovrà pagare l'importo del tributo a cui si dovrà applicare la sanzione del 1,67 e gli interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

RAVVEDIMENTO LUNGO se il pagamento viene effettuato dal 91° giorno ma comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in corso si dovrà pagare l'importo del tributo a cui si dovrà applicare la sanzione del 3,75% e gli interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno. 

Novità D.L. 124/2019 (Decreto Fiscale 2020) convertito in Legge 157/2019:

 L'art. 10 bis del D.L. 124/2019 estende ai tributi locali le scansioni temporali del Ravvedimento dei tributi erariali.  Pertanto, oltre alle tipologie di Ravvedimento sopra riportate, la sanzione è ridotta:

-  ad un settimo del minimo (4,29%) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore.

- ad un sesto del minimo (5%) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni   anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.

Novità Nuovo Ravvedimento dal 1° settembre 2024

Con il D.Lgs. 87/2024 (Decreto Sanzioni) sono state apportate rilevanti novità in materia di sanzioni tributarie che modificano di conseguenza anche l'istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 D.Lgs. 472/97 le cui nuove regole saranno applicate solo per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

In seguito alla modifica introdotta dall'art. 2 del D.lgs. 87/2024 la sanzione per gli omessi, parziali o tardivi versamenti (art. 13 del D.Lgs. 471/1997), passa dal 30% al 25%.

Di conseguenza varia la misura della sanzione da applicare in caso di ravvedimento operoso come indicato nella tabella seguente.

Termini ravvedimento

Misura sanzione fino al 31/08/2024

Misura sanzione dal 01/09/2024

dal primo giorno di ritardo fino al 14° giorno (Ravv. Sprint)

0,1% per ogni giorno di ritardo

0,083% per ogni giorno di ritardo

dal 15° giorno e fino al 30° (Ravv. Breve) (1/10 del minimo in caso di mancato pagamento del tributo entro 30 giorni a cui si applica l'ulteriore riduzione del 50%) lett a) art. 13 D.Lgs. 472/1997

1,50%

1,25%

dal 31° giorno ed entro 90 giorni a cui si applica l'ulteriore riduzione del 50% (Ravv. Intermedio) - 1/9 del minimo (lett a-bis) art. 13 D.Lgs. 472/1997)

1,67%

1,39%

dal 91° giorno ed entro il termine di presentazione della dichiarazione – ( 1/8 del minimo lett b) art. 13 D.Lgs. 472/1997)

3,75%

3,125%

Oltre l'anno ma entro due anni (1/7 del minimo lett b.bis) art. 13 D.lgs 472/1997)

4,29%

3,57% Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica, oltre un anno dall’omissione o dall’errore.

Oltre due anni (1/6 del minimo lett b-ter art. 13 D.Lgs. 472/1997)

5,00%


Si ricorda che per effetto del comma 769 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2020 (Legge 160 del 27/12/2019) il termine di presentazione delle dichiarazione IMU è il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta (per l'anno 2021 il termine di presentazione della Dichiarazione IMU 2021 è differito al 30 giugno 2023 (Art. 3 comma 1 D.L. 198/2022).  il termine di presentazione delle dichiarazione IMU è il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta (per l'anno 2021 il termine di presentazione della Dichiarazione IMU 2021 è differito al 30 giugno 2023 (Art. 3 comma 1 D.L. 198/2022).

Si ricorda che la dichirazione IMU ha natura periodica (Circolare n. 1/DF del 29/04/2013 consultabile nella sezione allegati) e pertanto il ravvedimento può essere effettuato soltanto entro i termini di presentazione della dichiarazione.

Copertura geografica

Comune di Arezzo

Come fare

Modalità di compilazione del Modello F 24

Il versamento deve essere effettuato tramite il modello F24 barrando la casella relativa a "ravvedimento operoso" ed indicando l'importo totale comprensivo dell'imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

- Ab. principale e pertinenze: Codice IMU: 3912;

- Aree fabbricabili:

  • Codice IMU: 3916

- Altri fabbricati:

  • Codice IMU: 3918

- Fabbricati di categoria D

  • Codice IMU quota Comune: 3930
  • Codice IMU quota Stato: 3925

Il versamento può essere effettuato anche con bollettino di c/c postale barrando il riquadro relativo al ravvedimento.

Si rammenta in proposito che la Corte di Cassazione con Sentenza n. 12661/2011 ha stabilito che il ravvedimento operoso spiega integralmente i suoi effetti solo laddove vengano adempiuti tutti gli obblighi imposti dalla legge ovvero il contestuale versamento integrale del tributo, delle sanzioni nonché degli interessi legali.

Cosa serve

Il modulo F24 debitamente compilato

Cosa si ottiene

La regolarizzazione degli errori/omissioni in sede di versamento IMU

Tempi e scadenze

-

Ulteriori informazioni

Normativa

- Art. 13 del D. Lgs. 472/97, come sostituito dal D. Lgs.203/98 e modificato dai DD. Lgs. 422/98, 506/99, 99/00 e 32/01 e D.L. 185/08 art. 16. 
- Circolari del Ministero delle Finanze n. 180/E del 10.07.1998 e n. 184/E del 13.07.1998. 
- Per gli interessi legali: D.M. Economia e Finanze 11 dicembre 2015, D.M.Economia e Finanze 7 dicembre 2016, D.M. Economia e Finanze 13 dicembre 2017, D.M.  Economia e Finanze12 dicembre 2018, D.M. Econoimia e Fiannze 12 dicembre 2019, D.M. Economia e Finanze 15 dicembre 2020, D.M.  13 dicembre 2021,D.M. 13 dicembre 2022, D.M. 29 Novembre 2023.

- Legge 13 dicembre 2010, n. 220, commi 20 e 22 dell'art. 1.

- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12/04/2012.

- Sentenza Cassazione Civile Sezione Tributaria n. 12661 del 09/06/2011.

- Circolare n. 1/DF del 29/04/2013


Allegati 

circolare n.1 imu tares 
 

Contatti

Ufficio tributi

Vedi orari
ORARIO ESTIVO DAL 2 LUGLIO AL 1° SETTEMBRE
Da lunedì a venerdì
08:30 - 13:00,
ORARIO INVERNALE DAL 3 SETTEMBRE AL 1° LUGLIO
Lunedì
08:30 - 13:00,
Martedì
08:30 - 13:00, 15:15 - 17:45,
Mercoledì
08:30 - 13:00,
Giovedì
08:30 - 13:00, 15:15 - 17:45,
Venerdì
08:30 - 13:00,

Ufficio responsabile

Ufficio tributi

Gestisce i tributi comunali e l’assistenza ai contribuenti.

Ufficio sportello polivalente, protocollo e archivio

Gestisce il front-office, il protocollo e l’archivio generale dell’ente.


Argomenti:

Pagina aggiornata il 16/06/2026

Programma triennale opere pubbliche 2019-2021

Descrizione completa

Con delibera di Consiglio Comunale n. 110 del 21/12/2018 è stato approvato il programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2019-2021.

Negli allegati si possono visionare le relative schede e gli eventuali aggiornamenti del piano. 

Allegati

Programma triennale 2019-2021
Programma triennale 2019-2021 variazione aprile, approvato con CC 2019_34
Programma triennale 2019-2021 variazione settembre, approvato con CC 2019_83

Normativa Commercio

Descrizione completa

 

 

 

Alienazioni immobili di proprietà del Comune di Arezzo

Descrizione completa

Documenti da presentare 
Richiesta di acquisto per trattativa privata. 
Domanda partecipazione asta pubblica in base a quanto previsto da apposito bando. 

Normativa 
- Regolamento sulle procedure di alienazione dei beni immobili approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.158 del 27.03.1998 e successive modifiche ed integrazioni.

COSAP: canone occupazione spazi e aree pubbliche

Descrizione completa

A valere dal 01/01/2017 nel territorio del Comune di Arezzo è istituito, a norma dell'art. 63 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997, il  COSAP ovvero il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche  e per le aree private soggette a servitù di passaggio. Conseguentemente a decorrere dalla predetta data non si applica la TOSAP (Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche).

La disciplina del Canone è regolata dal Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 150 del 15/12/2016 e modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 27/03/2017.

Il vigente Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone (COSAP) è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 105 del 24.07.2017 e modificato con successive deliberazioni CC n. 69 del 16.07.2018, n. 85 del 26.09.2019 e n. 22 del 20.04.2020.

Con Delibera della Giunta Comunale n. 714 del 29/12/2016 sono state approvate le tariffe COSAP.

Il pagamento del Cosap deve essere effettuato con le modalità indicate nella pagina informativa di cui al LINK seguente .

Tutte le informazioni possono essere richieste alla Società ICA Srl Imposte Comunali Affini, con sede in Arezzo, Via Ristoro d'Arezzo 76 (tel. 0575/907821; e-mail ica.arezzo@icatributi.it; pec: ica.arezzo@pec.icatributi.com) concessionaria per la riscossione del canone.

Gli uffici sono aperti al pubblico con il seguente orario:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e il sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00;

- il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 15.15 alle ore 17.45.

Il Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone (COSAP) è consultabile nella sezione Ti potrebbe interessare anche mentre le Deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale sono consultabili nella sezione Allegati


Allegati

Delibera CC n. 150/2016 per l'istituzione del COSAP
Delibera GC 714/2016 per l'approvazione tariffe COSAP

Ravvedimento operoso per tardiva/infedele denuncia IMU

  • Servizio attivo
Come sanare la violazione per tardiva/infedele denuncia IMU

A chi è rivolto

Ai cittadini che trovino in caso di tardiva o infedele denuncia dell'imposta municipale propria

Descrizione

 

In caso di mancata presentazione della dichiarazione di variazione IMU nei termini, ovvero di presentazione di dichiarazione infedele IMU è possibile sanare la violazione presentando, entro i termini di seguito specificati, una dichiarazione tardiva, ovvero rettificativa ed effettuando contestualmente il versamento comprensivo di tributo o maggior tributo dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi al tasso legale calcolati sui giorni di effettivo ritardo.

(Si ricorda che il termine della presentazione della Dichiarazione IMU 2021, fissato al 30 giugno 2022, differito al 31 dicembre 2022 con il D.L. 21 giugno 2022 n. 73, è stato ulteriormente posticipato al 30 giugno 2023 (art. 3 comma 1 D.L. 198/2022).

DICHIARAZIONE IMU TARDIVA 

Entro 30 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione di variazione  (e cioè entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni) è possibile presentare dichiarazione tardiva applicando la sanzione ridotta del 5% sul tributo se non versato correttamente e gli interessi legali, con un minimo di € 2,50.

Entro 90 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione di variazione  (e cioè entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni) è possibile presentare dichiarazione tardiva applicando la sanzione ridotta del 10% sul tributo se non versato correttamente e gli interessi legali, ovvero in caso di tributo regolarmente assolto, effettuando un pagamento di Euro 5,00.

DICHIARAZIONE INFEDELE

Entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione è possibile presentare dichiarazione rettificativa di denuncia infedele, applicando la sanzione del 5,55% del maggior tributo scaturito dalla rettifica e gli interessi legali. (art. 13, c.1, lett. a-bis), D.Lgs. 472/1997).

Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione è possibile presentare dichiarazione rettificativa di denuncia infedele, applicando la sanzione del 6,25% al maggior tributo scaturito dalla rettifica e gli interessi legali (art. 13, c. 1, lett. b) D.Lgs. 472/1997).

Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione è possibile presentare dichiarazione rettificativa, applicando la sanzione del 7,14% al maggior tributo scaturito dalla rettifica  e gli interessoi legali ( art. 13, c. 1, lett. b-bis) D.Lgs. 472/1997).

Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione è possibile presentare dichiarazione rettificativa, applicando la sanzione del 8,33% al maggior tributo scaturito dalla rettifica  e gli interessoi legali ( art. 13, c. 1, lett. b-ter) D.Lgs. 472/1997).

Per quanto riguarda gli interessi, si applica il tasso legale pari allo 0,05% dal 01/01/2020 al 31/12/2020, allo 0,01% dal 01/01/2021 al 31/12/2021, al 1,25% dal 01/01/2022 al 31/12/2022, al 5% dal 01/01/2023 al 31/12/2023, al 2,5% dal 01/01/2024 al 31/12/2024, al 2,00% dal 01/01/2025 al 31/12/2025 e al 1,60% dal 01/01/2026.Tali interessi sono calcolati sui giorni di ritardo che vanno dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno di effettivo versamento.

La formula è la seguente: imposta non versata x tasso legale x numero dei giorni di ritardo / 36.500.

Novità Nuovo Ravvedimento dal 1° settembre 2024

Con il D.Lgs. 87/2024 (Decreto Sanzioni) sono state apportate rilevanti novità in materia di sanzioni tributarie che modificano di conseguenza anche l'istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 D.Lgs. 472/97 le cui nuove regole saranno applicate solo per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

L'art. 13, del D.Lgs. 472/1997 alla lettera c) dispone che la sanzione è ridotta ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni. L'art. 7 del D.Lgs. 472/97 al comma 4-bis (modificato dall'art. 3 comma 1, lettera d) del D.Lgs 87/2024) dispone che, salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro 30 giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta ad un terzo. L'art. 2-ter dispone inoltre che la riduzione della sanzione è, in ogni caso, esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con ritardo superiore a 90 giorni.

Si riportano nella seguente tabella le sanzioni da applicare in caso di ravvedimento operoso per tardiva presentazione della dichiarazione per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024 e per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

Ravvedimento

Sanzioni per violazioni commesse fino al 31 agosto 2024

Sanzioni per violazioni commesse dal 1° settembre 2024

entro 30 giorni

5%

(50% ridotto ad 1/10)

3,33%

(33,33% ridotto ad 1/10)

entro 90 giorni

10%

(100% ridotto ad 1/10)

10%

(100% ridotto ad 1/10)

 

L'art. 13 del D.Lgs. 472/97 alla lettera b-bis dispone che la sanzione è ridotta ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o dall'errore.

Copertura geografica

Comune di Arezzo

Come fare

Modalità di compilazione del bollettino

Per il ravvedimento si possono utilizzare:

  • modello F24 barrando la casella ravvedimento e indicando l'importo totale comprensivo dell'imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi per ciascun codice tributo;
  • bollettino di c/c postale barrando il riquadro relativo al ravvedimento.

Se il ravvedimento si riferisce sia all’acconto che al saldo è possibile effettuare il versamento con unico F24, barrando le caselle relative ad entrambi.

 

Modalità di compilazione e di presentazione della dichiarazione

La dichiarazione tardiva/rettificativa, deve essere compilata sugli appositi moduli, riportando nelle annotazioni la dicitura "ravvedimento operoso per tardiva/rettificativa dichiarazione" specificando la ripartizione della somma versata fra tributo, sanzione e interessi ed allegando fotocopia del bollettino o del modello F24 pagato.

La dichiarazione così compilata può essere, entro i termini suddetti:

  • consegnata direttamente presso lo Sportello Unico sito in P.zza A. Fanfani, 1, 52100 Arezzo;
  • inviata per raccomandata senza ricevuta di ritorno all'Ufficio Tributi, sito in Piazza A. Fanfani, 1, 52100 Arezzo, indicando sulla busta la dicitura "Dichiarazione ICI/IMU";
  •  inviata telematicamente con posta certificata al seguente indirizzo: comune.arezzo@postacert.toscana.it

 

 

Cosa serve

Il modulo F24 debitamente compilato

Cosa si ottiene

La regolarizzazione degli errori/omissioni in sede di denuncia IMU

Tempi e scadenze

-

Accedi al servizio

Prenota appuntamento

Ulteriori informazioni

Normativa

 

  • Art. 13 del D. Lgs. 472/97, come sostituito dal D. Lgs.203/98 e modificato dai DD. Lgs. 422/98, 506/99, 99/00 e 32/01 e D.L. 185/08 art. 16. 
  •  Circolari del Ministero delle Finanze n. 180/E del 10.07.1998 e n. 184/E del 13.07.1998. 
  •  Per gli interessi legali:  D.M.  Economia e Finanze12 dicembre 2018, D.M. Economia e Fiannze 12 dicembre 2019, D.M. Economia e Finanze 15 dicembre 2020, D.M.  13 dicembre 2021,D.M. 13 dicembre 2022, D.M. 29 Novembre 2023.  .
  •  Legge 13 dicembre 2010, n. 220, commi 20 e 22 dell'art. 1.
  • D.Lgs. 158/2015 articolo 16
  • D.L. 21 giugno 2022 n. 73
  • D.L. 29 dicembre 2022 n. 198
  • D.M 24 aprile 2024


Allegati 

circolare n.1 imu tares 
 

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ORARIO ESTIVO DAL 2 LUGLIO AL 1° SETTEMBRE
Da lunedì a venerdì
08:30 - 13:00,
ORARIO INVERNALE DAL 3 SETTEMBRE AL 1° LUGLIO
Lunedì
08:30 - 13:00,
Martedì
08:30 - 13:00, 15:15 - 17:45,
Mercoledì
08:30 - 13:00,
Giovedì
08:30 - 13:00, 15:15 - 17:45,
Venerdì
08:30 - 13:00,

Ufficio responsabile

Ufficio tributi

Gestisce i tributi comunali e l’assistenza ai contribuenti.

Ufficio sportello polivalente, protocollo e archivio

Gestisce il front-office, il protocollo e l’archivio generale dell’ente.


Argomenti:

Pagina aggiornata il 18/02/2026

Dichiarazione IMU per l’uso di contratti di locazione a canone concordato

  • Servizio attivo
Procedura per dichiarare l'uso di contratti di locazione a canone concordato ai fini dell'agevolazione IMU.
Modulo di dichiarazione IMU per fabbricati locati
Ufficio responsabile
Ufficio tributi

A chi è rivolto

Proprietari di fabbricati nel Comune di Arezzo che hanno stipulato contratti di locazione a canone concordato ai sensi della L. 431/98.

Descrizione

I proprietari di fabbricati locati con contratti a canone concordato, conformi all'art. 2, comma 3, e all'art. 5, commi 1, 2 e 3, della Legge 431/98, possono beneficiare di un'aliquota IMU agevolata. Per usufruire di questa agevolazione, è necessario presentare una dichiarazione di certificazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. La mancata presentazione entro tale termine comporta la decadenza dal beneficio.

Copertura geografica

Comune di Arezzo

Come fare

Accedere al servizio online tramite SPID e compilare il modulo di dichiarazione con i dati richiesti, inclusi i dati catastali del fabbricato e delle eventuali pertinenze.

Cosa serve

  • Credenziali SPID per l'accesso al servizio online.
  • Dati catastali del fabbricato e delle eventuali pertinenze.

Cosa si ottiene

Accesso all'aliquota IMU agevolata per il fabbricato locato con contratto a canone concordato.

Tempi e scadenze

La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. In caso di cessazione dei requisiti per l'agevolazione, è necessario presentare una dichiarazione di cessazione entro lo stesso termine.

Quanto costa

Non sono previsti costi per la presentazione della dichiarazione.

Procedure collegate all'esito

Una volta presentata la dichiarazione, l'ufficio tributi del Comune di Arezzo valuterà la conformità e applicherà l'aliquota agevolata IMU al fabbricato interessato.

Accedi al servizio

Modulo di dichiarazione IMU per fabbricati locati

Vincoli

La dichiarazione non deve essere ripetuta per contratti successivi aventi le stesse condizioni, a meno che non vi siano variazioni nelle caratteristiche dell'immobile o dell'accordo territoriale.

Casi particolari

In caso di variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'accordo territoriale, è obbligatorio presentare una nuova dichiarazione per continuare a beneficiare dell'aliquota agevolata.

Ulteriori informazioni

Per informazioni su come richiedere lo SPID, visitare il sito https://www.spid.gov.it/richiedi-spid o, per i residenti nel Comune di Arezzo, il servizio offerto dallo Sportello Unico illustrato alla pagina http://bit.ly/SportelloSPID.

Contatti

Ufficio tributi

Vedi orari
ORARIO ESTIVO DAL 2 LUGLIO AL 1° SETTEMBRE
Da lunedì a venerdì
08:30 - 13:00,
ORARIO INVERNALE DAL 3 SETTEMBRE AL 1° LUGLIO
Lunedì
08:30 - 13:00,
Martedì
08:30 - 13:00, 15:15 - 17:45,
Mercoledì
08:30 - 13:00,
Giovedì
08:30 - 13:00, 15:15 - 17:45,
Venerdì
08:30 - 13:00,

Ufficio responsabile

Ufficio tributi

Gestisce i tributi comunali e l’assistenza ai contribuenti.

Argomenti:

Pagina aggiornata il 10/07/2025

Dichiarazione IMU per comodato d'uso a parenti di primo grado

  • Servizio attivo
Modulo per dichiarare l'uso gratuito di un immobile a parenti di primo grado, al fine di ottenere agevolazioni IMU.
Modulo di dichiarazione IMU per comodato d'uso a parenti di primo grado
Ufficio responsabile
Ufficio tributi

A chi è rivolto

Proprietari di immobili nel Comune di Arezzo che concedono in comodato d'uso gratuito l'immobile a parenti di primo grado in linea retta.

Descrizione

Il servizio permette ai proprietari di immobili situati nel Comune di Arezzo di dichiarare la concessione in comodato d'uso gratuito dell'immobile a parenti di primo grado in linea retta. Questa dichiarazione è necessaria per usufruire delle agevolazioni IMU previste per tali situazioni. La comunicazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, pena la decadenza dal beneficio.

Copertura geografica

Comune di Arezzo

Come fare

  1. Accedere al modulo online.
  2. Autenticarsi tramite SPID.
  3. Compilare il modulo inserendo i dati richiesti, inclusi i dati catastali dell'immobile e delle eventuali pertinenze.
  4. Inviare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

Cosa serve

  • Dati catastali del fabbricato e delle eventuali pertinenze.
  • Informazioni sul parente di primo grado a cui è concesso l'immobile in comodato.
  • Credenziali SPID per l'accesso al servizio online.

Cosa si ottiene

Accesso alle agevolazioni IMU previste per immobili concessi in comodato d'uso gratuito a parenti di primo grado.

Tempi e scadenze

Presentazione della dichiarazione: entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. Dichiarazione di cessazione: entro il 30 giugno dell'anno successivo alla cessazione dei requisiti per l'agevolazione.

Quanto costa

Il servizio è gratuito.

Procedure collegate all'esito

Una volta presentata la dichiarazione, l'Ufficio Tributi valuterà l'idoneità all'agevolazione IMU.

Accedi al servizio

Modulo di dichiarazione IMU per comodato d'uso a parenti di primo grado

Vincoli

  • La dichiarazione deve essere presentata entro i termini stabiliti per usufruire dell'agevolazione.
  • Il comodato deve essere concesso a un parente di primo grado in linea retta che utilizzi l'immobile come abitazione principale e non possieda altri diritti reali su immobili abitativi nel Comune di Arezzo.

Casi particolari

In caso di dubbi o necessità di assistenza nella compilazione del modulo, è possibile contattare l'Ufficio Tributi del Comune di Arezzo.

Ulteriori informazioni

Per maggiori dettagli sulle agevolazioni IMU per immobili concessi in comodato, consultare la pagina dedicata sul sito del Comune di Arezzo.

Contatti

Ufficio tributi

Vedi orari
ORARIO ESTIVO DAL 2 LUGLIO AL 1° SETTEMBRE
Da lunedì a venerdì
08:30 - 13:00,
ORARIO INVERNALE DAL 3 SETTEMBRE AL 1° LUGLIO
Lunedì
08:30 - 13:00,
Martedì
08:30 - 13:00, 15:15 - 17:45,
Mercoledì
08:30 - 13:00,
Giovedì
08:30 - 13:00, 15:15 - 17:45,
Venerdì
08:30 - 13:00,

Ufficio responsabile

Ufficio tributi

Gestisce i tributi comunali e l’assistenza ai contribuenti.

Argomenti:

Pagina aggiornata il 10/07/2025

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