Mercato ortofrutticolo
Presso l’Interporto di Arezzo in Loc. Indicatore, all’interno del Macrolotto 2 e in adiacenza al Centro Agroalimentare, è individuata un’area adibita a pensilina, gestita dal Comune di Arezzo, mediante apposita convezione, per la distribuzione all'ingrosso dei prodotti agricoli da parte di produttori agricoli.
Per vendita all'ingrosso si intende l'attività svolta da chi professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande.
Requisiti del richiedente
Operatori commerciali all'ingrosso e al dettaglio:
1) i produttori agricoli singoli o associati, anche se non iscritti negli appositi albi;
2) i consorzi e le cooperative di produttori agricoli, cooperative sociali e associazioni impegnate nell'agricoltura sociale come previsto dalla normativa in materia;
3) le organizzazioni di produttori agricoli di cui alla legge 27.7.67 n° 622;
4) le imprese agricole che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei propri prodotti;
Assegnazione delle aree di vendita e modalità di avvio dell’attività
I punti di vendita per attività a carattere continuativo sono assegnati dall'Amministrazione comunale o Gestore Affidatario, mediante concessione, agli operatori commerciali all’ingrosso e al dettaglio su domanda degli interessati presentata con le modalità e nei termini che saranno stabiliti da apposito avviso e corredata dai documenti prescritti.
A seguito del rilascio della concessione e prima dell’inizio dell’attività di vendita, l’impresa dovrà presentare al SUAP apposita SCIA per la vendita e notifica sanitaria di cui all’art. 14 comma 2 della L.R. Toscana 62/2018 e ai sensi del Reg.to CE 852/2004.
La presentazione delle pratiche al SUAP - Sportello Unico Attività Produttive - deve essere fatta esclusivamente per via telematica mediante il nuovo portale unico regionale denominato "STAR" (Sistema Telematico di Accettazione Regionale).
Tariffe
Le tariffe dei vari posteggi della pensilina sono deliberate dall'Amministrazione comunale ed approvate nei modi di legge.
ACQUIRENTI
1) i commercianti all'ingrosso;
2) i commercianti al minuto;
3) le imprese che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione del prodotto; 4) le comunità, i gestori di alberghi, di ristoranti, di mense, di spacci aziendali e di altri pubblici esercizi, le cooperative di consumo e i loro consorzi;
5) i gruppi di acquisto, anche solidali, i loro consorzi ed associazioni regolarmente costituiti.
E’ fatto espresso divieto di vendita ai privati cittadini.
Documenti da presentare
Iscrizione C.C.I.A.A.
Autorizzazione/SCIA di commercio su area pubblica
Orari:
- Ricevimento estivo: dal 2 luglio al 1 settembre
orario dal lunedì al sabato dalle ore 6.00 alle ore 13.00
- Ricevimento invernale: dal 3 settembre al 1 luglio
orario dal lunedì al sabato dalle ore 6.00 alle ore 13.00
Indirizzo: Loc. Indicatore Zona C, 109 - 52100 Arezzo
Telefono: 0575 987397
Normativa
Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 - Codice del Commercio -
Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche
Regolamento per l'utilizzo dell'area di vendita "Pensilina" presso l'interporto di Indicatore
Dichiarazione Imu Enti non commerciali
Novità 2024: Con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2024 è stato approvato il nuovo modello di "Dichiarazione IMU ENC" di cui all’art. 1, comma 770 della legge n. 160 del 2019.
N.B. La dichiarazione IMU deve essere presentata anche nel caso di esenzione per gli immobili occupati abusivamente e, in siffatta ipotesi, deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica (Art. 1, comma 759, lett. g-bis, della legge n. 160 del 2019).
Si ricorda che il termine della presentazione della Dichiarazione IMU 2021, fissato al 30 giugno 2022, differito al 31 dicembre 2022 con il D.L. 21 giugno 2022 n. 73, è stato ulteriormente posticipato al 30 giugno 2023 (art. 3 comma 1 D.L. 198/2022).
Con Ordinanza n. 37385/2022 la Corte di Cassazione ha stabilito che la presentazione della dichiarazione IMU da parte degli Enti non commerciali sia prevista a pena di decadenza.
Con Decreto Ministeriale del 4 maggio 2023 è stato approvato, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche, il nuovo modello di dichiarazione IMU (Imposta municipale propria) per gli Enti non commerciali (IMU ENC).
Il modello dovrà essere utilizzato per la trasmissione esclusivamente telematica (secondo le modalità approvate con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 4 maggio 2023) della dichiarazione IMU ENC relativa all'anno d'imposta 2022 (e all'anno d'imposta 2021, giusto art. 3 comma 1 D.L. 198/2022) entro il prossimo 30 giugno.
Gli Enti non commerciali dovranno comunque dichiarare:
- gli immobili per i quali è dovuta l'IMU, anche a seguito dell'applicazione del comma 2 dell'art.91-bis del D.L. n. 1/2012 convertito nella legge 24 marzo 2012 n. 27, che prevede quando possibile l'accatastamento autonomo dell'unita immobiliare con utilizzazione mista;
- gli immobili esenti ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni, nonche gli immobili per i quali l'esenzione IMU si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale degli stessi.
La scadenza della presentazione della dichiarazione IMU è il 30 giugno dell'anno seguente a quello in cui è intervenuta la variazione.
Importante: a decorrere dall’anno d’imposta 2020, gli enti non commerciali sono tenuti a presentare la dichiarazione, per ogni anno, entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento. Questi soggetti, quindi, dovranno presentare la dichiarazione per ogni anno d’imposta, indipendentemente dal fatto che intervengano variazioni che incidono sull’ammontare dell’imposta dovuta. (art. 1, comma 770 L. 160/2019).
Si ricorda che in caso di mancata presentazione della dichirazione di variazione IMU nei termini, ovvero di presentazione di dichiarazione infedele IMU è possibile sanare la violazione presentando, entro i termini di seguito specificati, una dichiarazione tardiva, ovvero rettificativa ed effettuando contestualmente il versamento comprensivo di tributo o maggior tributo dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi al tasso legale calcolati sui giorni di effettivo ritardo.
DICHIARAZIONE IMU TARDIVA
Entro 30 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione di variazione è possibile presentare dichiarazione tardiva applicando la sanzione ridotta del 5% sul tributo se non versato correttamente e gli interessi legali, con un minimo di € 2,50.
Entro 90 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione di variazione è possibile presentare dichiarazione tardiva applicando la sanzione ridotta del 10% sul tributo se non versato correttamente e gli interessi legali, ovvero in caso di tributo regolarmente assolto, effettuando un pagamento di Euro 5,00.
DICHIARAZIONE INFEDELE
Entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione è possibile presentare dichiarazione rettificativa di denuncia infedele, applicando la sanzione del 5,55% del maggior tributo scaturito dalla rettifica e gli interessi legali. (art. 13, c.1, lett. a-bis), D.Lgs. 472/1997).
Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui si è verificata la violazione è possibile presentare dichiarazione rettificativa di denuncia infedele, applicando la sanzione del 6,25% al maggior tributo scaturito dalla rettifica e gli interessi legali (art. 13, c. 1, lett. b) D.Lgs. 472/1997).
Per quanto riguarda gli interessi, si applica il tasso legale pari al 0,05% dal 01/01/2020 al 31/12/2020, al 0,01% dal 01/01/2021 al 31/12/2021, al'1,25% dal 01/01/2022 al 31/12/2022, al 5% dal 01/01/2023 al 31/12/2023 e al 2,5% dal 01/01/2024.Tali interessi sono calcolati sui giorni di ritardo che vanno dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno di effettivo versamento.
Nella sezione allegati di questa pagina sono consultabili il Decreto Ministeriale del 4 maggio 2023, il modello di dichiarazione e le istruzioni
Nella sezione allegati di questa pagina sono consultabili altresì il Decreto Ministeriale del 24 aprile 2024, il modello di dichiarazione e le istruzioni.
Allegati
decreto-ministeriale-04.05.2023-dichiarazione-imu-enc.pdf
imu_enc_istr_23-04.05.2023.pdf
imu_enc_mod_23-04.05.23.pdf
decreto-ministeriale-unico-dichiarazione-imu-impi-e-imu-enc-definitivo-24.04.2024.pdf
modello_dichiarazione_imu_enc_mod_24-definitivo.pdf
istruzioni_imu_enc_istr_24-definitivo.pdf
TASI Tributo sui servizi indivisibili
Imposta Comunale sulla Pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni e canone occupazione suolo e aree pubbliche
ATTENZIONE A decorrere dal 2021 il nuovo "canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" istituito ai sensi dell'art. 1 commi da 816 a 847 delle Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019) sostituisce l'imposta Comunale sulla Pubblicità, i Diritti sulle pubbliche affissioni e il canone occupazione suolo e aree pubbliche. Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Suap e attività produttive