Revisione patente di abilitazione all'impiego di gas tossici

Descrizione completa

La Patente di abilitazione all'impiego di gas tossici è sottoposta a revisione quinquennale.

L'esecuzione di operazioni relative all'impiego di gas tossici è soggetta al possesso di una patente di abilitazione rilasciata dal Sindaco dietro presentazione di apposita istanza corredata dalla documentazione sotto elencata. Tale patente ha validità di 5 anni dal rilascio della stessa. Nel corso del quinto anno dal rilascio della patente il titolare dovrà presentare la documentazione necessaria per procedere alla sua revisione. In caso di ritardo nella presentazione dell'istanza di revisione la patente decadrà e si dovrà procedere al rilascio di una nuova patente di abilitazione all'impiego di gas tossici.
La revisione della patente viene disposta con apposito decreto ministeriale.
Con L.R. 23 luglio 2009 n. 40 è stato abolito l'obbligo di presentazione del certificato sanitario per l'impiego di gas tossici.

Modalità di richiesta ed erogazione
Domanda corredata da marca da bollo indirizzata al Sindaco.
La domanda deve essere comprensiva della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, con la quale il richiedente dichiara di non aver riportato condanne penali / ovvero di aver riportato condanne penali indicando gli estremi del reato (citare gli articoli del codice penale a cui si riferisce la condanna).

Documenti da presentare
- Domanda in bollo.
- Patente da revisionare in originale.
- N. 1 marca da bollo da consegnare al momento del ritiro della patente aggiornata.

- Attestazione di pagamento dei diritti di segreteria, secondo le tariffe vigenti alla presentazione della domanda, da effettuarsi tramite sistema Pago PA (riportato nella sottostante sezione link utili) o una delle modalità indicate al seguente link del Servizio Tesoreria.         
Nella causale va riportato la dicitura "revisione patente gas tossici", specificando il nominativo del titolare della patente nel caso che il pagamento sia effettuato da persona fisica o giuridica diversa dal titolare. 

Normativa
- R.D. n. 147/1927, artt. 35 e 36


Allegati 

Modello istanza revisione patente gas tossici 

Contenuti correlati 

Rilascio patente di abilitazione per l'impiego dei gas tossici 
Autorizzazione alla custodia e conservazione di gas tossici ai sensi del R.D.147/1927, art. 4, 10 e segg. 
Autorizzazione all'utilizzo di gas tossici ai sensi del R.D.147/1927, art. 5 e segg. 
 

Regime patrimoniale tra coniugi

Descrizione breve
Informazioni sui regimi patrimoniali applicabili tra coniugi in Italia
Descrizione completa

Attualmente in Italia il regime patrimoniale legale per la famiglia è la comunione dei beni disciplinata dall’art.159 C.C., pertanto se all’atto del matrimonio non si specifica nulla, viene applicato tale regime.
Tuttavia, il regime della comunione legale, per volontà concorde degli sposi, può essere opportunamente derogato al momento della celebrazione del matrimonio, con conseguente annotazione a margine dell'atto di matrimonio che i coniugi hanno scelto il regime della separazione patrimoniale. Una scelta analoga può essere fatta anche successivamente alla celebrazione del matrimonio, con atto redatto dinanzi ad un notaio.
Diamo di seguito alcune sommarie spiegazioni sui diversi regimi applicabili:

1) COMUNIONE LEGALE
La comunione legale non è comunione universale, cioè non ricade su tutto quanto appartiene a ciascun coniuge.

Secondo quanto previsto dall'art. 177 c.c., costituiscono oggetto della comunione:
1) Gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio (es. mobili di casa, auto, appartamento), ad esclusione di quelli relativi ai beni personali. Non vi fanno parte i redditi, ma i risparmi sino allo scioglimento della comunione.
2) Le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio (impresa familiare art.230 bis);
3) Gli utili e gli incrementi di aziende gestite da entrambi i coniugi, ma appartenenti ad uno solo di essi anteriormente al matrimonio.

Sono esclusi i ''beni personali'' di ciascun coniuge (art. 179 c.c.):
1) I beni di cui il coniuge era già titolare prima del matrimonio;
2) I beni acquisiti successivamente il matrimonio per effetto di donazione o successione, salvo che siano espressamente attribuiti alla comunione;
3) I beni di uso strettamente personale;
4) I beni che servono all'esercizio della professione del coniuge;
5) I beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno, nonché la pensione attinente alla perdita totale e/o parziale della capacità lavorativa;
6) I beni acquisiti con il prezzo del trasferimento di altri beni personali o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.

L'amministrazione dei beni della comunione (art. 180 c.c.) spetta disgiuntamente ad entrambi i coniugi. Tuttavia, il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, spetta congiuntamente ad entrambi i coniugi.

Nel caso in cui uno dei coniugi rifiuti il consenso (art.181 c.c.), l'altro può rivolgersi al Giudice per ottenere l'autorizzazione, nel caso in cui la stipula dell'atto sia necessaria nell'interesse della famiglia o dell'azienda gestita da entrambi i coniugi e costituita dopo il matrimonio.
 
2) SEPARAZIONE LEGALE DEI BENI
Alternativamente al regime di comunione legale dei beni, la legge permette l'applicazione del regime patrimoniale di separazione. Tale regime patrimoniale deve essere adottato congiuntamente mediante una dichiarazione espressa dei coniugi di cui informare l’Ufficiale dello Stato Civile (se trattasi di matrimonio civile) o il celebrante religioso (se trattasi di matrimonio concordatario) e da manifestare alla celebrazione del matrimonio.

Nel caso di separazione legale dei beni, ciascun coniuge rimane titolare esclusivo, non solo dei beni acquistati antecedentemente al matrimonio, ma anche di quelli conseguiti successivamente.

Al coniuge proprietario dei beni spettano, in via esclusiva, il godimento e l'amministrazione degli stessi.

Il nostro codice dà, inoltre, la possibilità di disciplinare diversamente i propri rapporti patrimoniali con delle convenzioni matrimoniali da stipularsi presso un notaio.

Per quanto riguarda coloro che sono cittadini stranieri (anche un solo componente della coppia) o, pur essendo italiani hanno la residenza all’estero, all’atto del matrimonio possono dichiarare quale regime vogliono che sia applicato ai loro rapporti patrimoniali, così come disposto dall’art.30 L.218/1995. (nel box ''Allegati'' è possibile scaricare il modello di sottoscrizione).

Art. 30: (Rapporti patrimoniali fra coniugi):
1. I rapporti patrimoniali fra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali. I coniugi possono tuttavia convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede.
2. L’accordo dei coniugi sul diritto applicabile è valido se è considerato tale dalla legge scelta o da quella del luogo in cui l’accordo è stato stipulato.
3. Il regime dei rapporti patrimoniali fra coniugi regolato da una legge straniera è opponibile ai terzi solo se questi ne abbiano avuto conoscenza o lo abbiano ignorato per loro colpa. Relativamente ai diritti reali su beni immobili, l’opponibilità è limitata ai casi in cui siano state rispettate le forme di pubblicità prescritte dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano.

Di tale richiesta deve essere informato l’Ufficiale dello Stato Civile dopo le pubblicazioni di matrimonio.

Allegati

Modulo regime patrimoniale cittadini stranieri

Modulistica IMU

Descrizione completa

si ricorda che  la modulistica può essere inoltrata mediante una delle seguenti alternative:

- per Pec all’indirizzo comune.arezzo@postacert.toscana.it

- direttamente c/o lo sportello unico in P.zza A. Fanfani, 1 - 52100 Arezzo (previo appuntamento al n. 0575/377777 o accedendo alla pagina agendautenti.comune.arezzo.it) 

- per e-mail all'indirizzo: protocollo@comune.arezzo.it (unitamente a documento di identità)

- tramite raccomandata A/R (unitamente a documento di identità) da inviarsi a COMUNE DI AREZZO - UFFICIO TRIBUTI - Piazza A. Fanfani n. 1, 52100 Arezzo

Novità 

dal 16 settembre 2024 le seguenti istanze: 

- dichiarazione di certificazione ai fini IMU per il fabbricato locato ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 5, commi 1,2 e 3, L. 431/98 accedere al linkhttps://comunearezzo.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=CERT_IMU_LOCATO_FABBR

- dichiarazione di certificazione ai fini IMU per il fabbricato concesso in comodato o uso gratuito a parenti di 1° grado accedere al linkhttps://comunearezzo.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=CERT_IMU_USO_GRAT_PRIMO_GRAD

- richiesta rimborso IMU accedere al linkhttps://comunearezzo.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=RIMB_IMU

- richiesta rimborso IMU eredi plurimi  accedere al link:https://comunearezzo.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=RIMB_IMU_ERED_PLUR

- richiesta compensazione IMU accedere al link:https://comunearezzo.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=COMP_IMU  ;

- richiesta compensazione IMU-TARI accedere al linkhttps://comunearezzo.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=COMP_IMU_TARI

devono essere presentate accedendo, tramite autenticazione con SPID, Carta d'identità Elettronica (CIE) e Carta dei servizi (CNS), al sito istituzionale nella sezione Servizi on line (per il cittadino) accedendo ai link indicati in corrispondenza di ciascuna istanza.

Coloro che fossero impossibilitati ad accedere con tali modalità possono consegnare la modulistica in formato cartaceo allo Sportello Unico in P.zza A. Fanfani, 1 (previo appuntamento telefonando al numero 0575/377777 oppure accedendo alla pagina https://agendautenti.comune.arezzo.it).

Allegati 

autodichiarazione fabbricati inagibili 
F24 semplificato editabile 
F24 ordinario editabile 
Istanza correzioni errori formali F24 
istanza riesame atto di accertamento imu 
Modulo autocertificazione persone con disabilità 
Richiesta di rateizzazione avvisi di accertamento IMU 
Versamento di un contitolare anche per conto di altri 
 

Diritti di istruttoria Ufficio SUAP e Attività produttive

  • Servizio attivo
Informazioni su costi, modalità di pagamento e cauzioni per le pratiche presentate al SUAP.
Accedi al portale PagoPA – autenticazione non obbligatoria ma consigliata.
Ufficio responsabile
Ufficio S.U.A.P. e attività produttive

A chi è rivolto

Cittadini, imprese, enti o associazioni che devono presentare pratiche al SUAP del Comune di Arezzo.

Descrizione

Dal 1° gennaio 2024, in seguito alla Delibera di Giunta Comunale n. 527 del 31/10/2023, sono attivi i nuovi importi per i diritti di istruttoria relativi alle pratiche SUAP. È inoltre previsto il pagamento di eventuali cauzioni per alcune tipologie di attività e il versamento dell’imposta di bollo laddove richiesta. I pagamenti devono avvenire tramite il portale PagoPA del Comune di Arezzo.

Copertura geografica

Comune di Arezzo

Come fare

Il pagamento deve essere effettuato tramite il sistema PagoPA, disponibile a questo link:
https://cizrm.municipia.eng.it/?ente=A390

Seguire il percorso: Pagamenti PagoPA > Pagamenti spontanei > Area "AREA SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE" > Tipologia "SU-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP"

Qualora nell’istanza presentata sia necessaria l’apposizione della marca da bollo, il richiedente dovrà provvedere al versamento dell’importo della stessa.

Il pagamento delle marche da bollo deve essere effettuato sempre tramite il sistema PagoPA, disponibile a questo link:

https://cizrm.municipia.eng.it/?ente=A390

Seguire il percorso: Pagamenti PagoPA > Pagamenti spontanei > Area "AREA VERSAMENTI VARI" > tipologia "VA-IMPOSTA BOLLO". Per consentire una celere identificazione del pagamento, è necessario trasmettere con la documentazione il codice IUV o, in alternativa, la ricevuta del pagamento.

Qualora l’istanza presentata si debba concludere con un atto autorizzatorio finale, il SUAP prima del rilascio dello stesso richiederà il versamento di una ulteriore marca da bollo che dovrà essere eseguito con le stesse modalità.

Cosa serve

  • Accesso al portale PagoPA
  • Codice IUV o ricevuta del pagamento
  • Credenziali SPID per eventuali pratiche online
  • Documentazione specifica legata alla pratica SUAP

Cosa si ottiene

Gestione della pratica SUAP con versamento dei diritti di istruttoria, eventuali cauzioni e imposta di bollo, secondo quanto previsto dalla normativa.

Tempi e scadenze

L’esito della pratica dipende dai tempi istruttori successivi alla presentazione. Il versamento deve precedere o accompagnare la documentazione.

Quanto costa

Diritti di istruttoria SUAP

Procedimenti SUAP con rilascio di autorizzazione

€ 50,00

Procedimenti SUAP con presentazione di SCIA

€ 30,00

Procedimenti SUAP per integrazione spontanea o conformazione su titoli abilitativi

€ 10,00

Richiesta convocazione conferenza dei Servizi

€ 100,00

Pratiche inerenti lo spettacolo viaggiante

€ 30,00

Pratiche richiesta titoli per eventi ad eccezione delle sagre e feste paesane

€ 20,00

Rilascio tesserino non professionisti

€ 10,00

CAUZIONI

Per ogni tipologia di attrazione all'interno del Luna Park

€ 500,00

Per ogni tipologia di attrazione all'interno del centro storico

€ 750,00

Cauzione spettacolo circense

€ 3.000,00

Cauzione eventi gastronomici e motoristici nelle piazze storiche
(Piazza Grande, Piazza San Domenico, Piazza Libertà, Piazza Duomo, Piazza Sant'Agostino, Piazza della Badia

€ 1.000,00

Procedure collegate all'esito

La pratica SUAP viene istruita una volta completato correttamente il versamento dei diritti e delle eventuali imposte o cauzioni richieste.

Accedi al servizio

Accedi al portale PagoPA – autenticazione non obbligatoria ma consigliata.

Vincoli

È responsabilità del richiedente verificare l’importo corretto e garantire la trasmissione del codice IUV o della ricevuta insieme alla documentazione SUAP.

Casi particolari

Qualora la pratica richieda un atto autorizzatorio finale, sarà necessario effettuare un ulteriore versamento dell’imposta di bollo.

Ulteriori informazioni

Per dubbi sulla modalità di versamento, consultare le istruzioni disponibili sul portale PagoPA del Comune di Arezzo o contattare l’ufficio competente.

Novità Legge di stabilità 2016

Descrizione completa

Comodato gratuito

Con la Legge di stabilità 2016 è stata rivista la gestione dei comodati gratuiti.

Viene introdotta una forma di comodato gratuito per il quale è prevista una riduzione del 50% della base imponibile, analogamente agli immobili storici o inagibili. Infatti all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al comma 3, dove vengono previste le riduzioni di base imponibile per gli immobili storici o inagibili, prima della lettera a) è inserita la seguente lettera:

[La base imponibile è ridotta del 50 per cento:]

«0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

Si tratta di una impostazione molto restrittiva che limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi: si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili, gli immobili devono essere ubicati nello stesso comune e uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. Con la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove il proprietario ha la residenza e la dimora abituale.

Il MEF ha pubblicato la Risoluzione n. 1/DF del 17 febbraio 2016, in cui chiarisce i requisiti, i dettagli e l'applicazione del Comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile.

Per "immobile", come specificato dalla Risoluzione N.1/DF/2016, deve intendersi un immobile ad uso abitativo.
Vanno considerate anche le pertinenze secondo i limiti previsti per l'abitazione principale (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7).

Pertanto per il Comune di Arezzo vigono due distinte aliquote:

- aliquota dello 0,89% per gli immobili concessi in comodato o uso gratuito così come determinato con Delibera CC n. 35 del 20/03/2015 (Approvazione delle aliquote dell'IMU e della TASI per l'anno 2015);

- aliquota dello 1,02% per gli immobili concessi in comodato o uso gratuito così come stabilito dal comma 10 dell'art. 1 della Legge di Stabilità.

Ad entrambe le tipologie verrà applicata la riduzione del 50% della base imponibile.

Canoni concordati

La legge di stabilità per il 2016 prevede una riduzione dell'Imu pari al 25% relativamente agli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 1998.

I commi 53 e 54 dell'art. 1 della L. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016) infatti prevedono che per gli immobili di cui alla L. 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento.

Pertanto per il Comune di Arezzo vigono due distinte aliquote:

- aliquota dello 0,89% per gli immobili affittati a canone concordato alla sola condizione che l'alloggio sia l'abitazione principale dell'inquilino (vedere Delibera CC n. 35 del 20/03/2015 - approvazione delle aliquote dell'IMU e della TASI per l'anno 2015);

- aliquote del 1,06% per le case concesse in locazione a canone concordato in cui l'inquilino non ha fissato l'abitazione principale.

Una volta determinata l'imposta dovuta si applicherà ad entrambe la riduzione del 25%.

In entrambi i casi deve essere presentata, entro il 30/06/2017 dichiarazione di variazione.

Si chiarisce che restano valide le autocertificazioni già presentate per le annualità precedenti. Per tali immobili pertanto, se non ci sono variazioni, non dovrà essere presentata la dichiarazione IMU.

Nella Sezione Allegati sono consultabili i commi 10, 52 e 53 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2016 e la Risoluzione n. 1/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze.



Allegati

risoluzione_n._1_df.pdf
legge_di_stabilita_2016.pdf

Trascrizione matrimoni, sentenze di divorzio, annotazione separazioni di beni

  • Servizio attivo
Servizio per trascrivere matrimoni celebrati religiosamente o all’estero, annotare separazioni dei beni e trascrivere sentenze di divorzio.
Prenota un appuntamento

A chi è rivolto

Cittadini residenti ad Arezzo coinvolti in matrimoni, separazioni o divorzi da trascrivere o annotare.

Descrizione

Trascrizione matrimoni celebrati con rito religioso in Arezzo e civili o religiosi in altri Comuni riferiti comunque a residenti in Arezzo. Annotazione di separazione dei beni. Trascrizioni sentenze di divorzio e relative annotazioni. 

 

Modalità di richiesta ed erogazione

In caso di matrimonio concordatario l'atto di matrimonio deve essere consegnato, dal celebrante, all'ufficio di Stato Civile, entro cinque giorni dalla data di celebrazione, oppure inviato per posta. L'Ufficiale dello Stato Civile provvede su richiesta del parroco o del Ministro del culto celebrante, a trascrivere l'atto di matrimonio nei registri di Stato Civile. Con la trascrizione il matrimonio assume rilevanza giuridica anche per lo Stato Italiano con decorrenza dalla data di celebrazione. A trascrizione avvenuta il cittadino può richiedere il certificato di matrimonio presso lo Sportello Unico.

L'Ufficio provvede alla trascrizione di atti di matrimonio entro 24 ore dal ricevimento con rilascio immediato di certificati ed estratti.

Vengono effettuate annotazioni di separazione dei beni sull'atto di matrimonio, convenzioni stipulate presso notai, che questi provvedono a far pervenire.

I tribunali provvedono a far pervenire per l'annotazione nei relativi atti: omologhe di separazioni consensuali, sentenze di separazioni giudiziali e sentenze di divorzio.

Le sentenze fatte pervenire sono soltanto quelle definitive, cioè non più appellabili.

Le sentenze di divorzio provenienti da Stati Esteri devono, invece, essere trascritte purché rispondenti ai criteri previsti dalla L. 218/95.

Copertura geografica

Comune di Arezzo

Come fare

I documenti possono essere consegnati direttamente agli uffici o inviati tramite posta. Il cittadino può rivolgersi allo Sportello Unico per ottenere il certificato.

Cosa serve

  • L'originale di matrimonio con lettera di accompagnamento, a cura dei celebranti il matrimonio.
  • L'originale delle convenzioni matrimoniali con doppia nota di richiesta di annotazione a cura del notaio.

Cosa si ottiene

Trascrizione o annotazione dell’atto richiesto, con rilascio del certificato corrispondente.

Tempi e scadenze

L’ufficio effettua la trascrizione entro 24 ore dal ricevimento della documentazione.

Quanto costa

Non specificato

Procedure collegate all'esito

Possibilità di ottenere immediatamente i certificati ed estratti una volta completata la trascrizione.

Accedi al servizio

Prenota un appuntamento

Vincoli

Le sentenze devono essere definitive. Le sentenze estere devono rispettare i criteri della L. 218/95.

Casi particolari

Per atti provenienti dall’estero si consiglia contatto diretto con l’ufficio per verifica della documentazione necessaria.

Contatti

Sportello Unico

Telefono

0575377777

Fax

0575377766

Vedi orari
SOLO SU APPUNTAMENTO
Lunedì
08:30 - 13:00,
Martedì
08:30 - 13:30, 15:00 - 17:30,
Mercoledì
08:30 - 13:00,
Giovedì
08:30 - 13:30, 15:00 - 17:30,
Venerdì
08:30 - 13:00,
Sabato
08:30 - 13:00,

Stato Civile

Indirizzo

Piazza Amintore Fanfani, 1

Telefono

0575377226

Fax

0575377226

Vedi orari
ORARIO ESTIVO (LUGLIO - AGOSTO)
Lunedì
08:30 - 13:30,
Martedì
08:30 - 13:30,
Mercoledì
08:30 - 13:30,
Giovedì
08:30 - 13:30,
Venerdì
08:30 - 13:00,
ORARIO INVERNALE (SETTEMBRE - GIUGNO)
Lunedì
08:30 - 13:30,
Martedì
08:30 - 13:30, 15:00 - 17:30,
Mercoledì
08:30 - 13:30,
Giovedì
08:30 - 13:30, 15:00 - 17:30,
Venerdì
08:30 - 13:00,

Ufficio responsabile

Ufficio servizi demografici e statistica

Gestisce i dati anagrafici e le rilevazioni statistiche del Comune.

Ufficio sportello polivalente, protocollo e archivio

Gestisce il front-office, il protocollo e l’archivio generale dell’ente.


Documenti

Richiesta di trascrizione atto di stato civile (art. 19)

Richiesta di trascrizione atto di stato civile (art. 19)

Ulteriori informazioni
Richiesta trascrizione atto di matrimonio all'estero

Richiesta trascrizione atto di matrimonio all'estero

Ulteriori informazioni
Richiesta trascrizione unione civile o matrimonio

Richiesta trascrizione unione civile o matrimonio

Ulteriori informazioni

Informativa Privacy Ufficio SUAP e Attività Produttive

Descrizione completa

GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 12 e ss. REGOLAMENTO UE 679/2016

E DEL D. LGS. N. 196/2003 COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 101/2018

Ufficio SUAP e attività produttive

Il Comune di Arezzo, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016, con la presente informa gli interessati che i dati personali raccolti e/o assunti che li riguardano, acquisiti dal Titolare o che verranno richiesti in seguito e/o comunicati da terze parti, sono necessari e saranno utilizzati per le finalità di seguito indicate.

Finalità e modalità del trattamento

Il Comune di Arezzo tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e cartacee, per le finalità connesse ai procedimenti di competenza dell’Ufficio SUAP e Attività Produttive, all'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, all’adempimento di un obbligo di legge e all’esercizio di pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, ricerca storica e analisi statistiche.

Il trattamento dei dati è eseguito attraverso strumenti informatici e/o supporti cartacei, ad opera di soggetti debitamente autorizzati ed impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. I dati acquisiti dal Comune di Arezzo saranno trattati tramite l’inserimento in banche dati autorizzate e l’aggiornamento di archivi cartacei ed informatici nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, così come espressi dall’art. 5 del regolamento UE 679/2016.

I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione a terzi, se non nei limiti imposti in materia amministrativa (ad es. diritto di accesso, etc.).

Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati da parte del Titolare è lecito in base alle seguenti condizioni:
- art. 6, comma 1, lett. c) Regolamento UE 679/2016: il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- art. 6, comma 1, lett. e) Regolamento UE 679/2016: il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali acquisiti potranno essere comunicati a soggetti terzi a noi conosciuti solo ed esclusivamente per le finalità suddette ed, in special modo, alle seguenti categorie di destinatari:
- Enti e Pubbliche amministrazioni per adempimenti di legge e per finalità istituzionali;
- Società esterne e Professionisti che svolgono servizi per nostro conto in qualità di Responsabili Esterni o di autonomi Titolari del trattamento;

In conformità alla legge n. 69 del 18 giugno 2009 sull'Albo Pretorio On Line e al D.lgs n. 33/2013 e successive modifiche sulla Trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, il Comune di Arezzo dovrà pubblicare on line i dati personali degli interessati, seguendo le indicazioni di legge e rispettando i limiti in essa previsti.

Durata del trattamento e conservazione dei dati

I dati personali degli interessati saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento dei rapporti sussistenti tra le parti e per l’adempimento dei relativi obblighi, ferma la conservazione degli stessi a norma di legge vigente, spirati i quali verranno cancellati o distrutti.

Diritti dell’interessato

In qualsiasi momento, gli interessati potranno esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss del regolamento UE 679/2016, presentando un’istanza all’indirizzo email privacy@comune.arezzo.it

Il modulo per l’esercizio dei diritti e le istruzioni sono disponibili al seguente link 

Gli interessati potranno, altresì, proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali nei modi e nei casi previsti.

Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer - DPO)

Il Comune di Arezzo ha nominato un DPO e i suoi dati sono pubblicati nel sito istituzionale al seguente link

Titolare del trattamento

Comune di Arezzo, con sede in Piazza della Libertà n. 1 - 52100 Arezzo

PEC: rdp.comunearezzo@postacert.toscana.it; Centralino: +39 05753770

Email: privacy@comune.arezzo.it

Rilascio patente di abilitazione per l'impiego dei gas tossici

Descrizione completa

L'esecuzione di operazioni relative all'impiego di gas tossici è soggetta al possesso di una patente di abilitazione rilasciata dal Sindaco dietro presentazione di apposita istanza corredata dalla documentazione sotto elencata. Tale patente ha validità di 5 anni dal rilascio della stessa. Nel corso del quinto anno dal rilascio della patente il titolare dovrà presentare la documentazione necessaria per procedere alla sua revisione. In caso di ritardo nella presentazione dell'istanza di revisione la patente decadrà e si dovrà procedere al rilascio di una nuova patente di abilitazione all'impiego di gas tossici.
Con L.R. 23 luglio 2009 n. 40 è stato abolito l'obbligo di presentazione del certificato sanitario per l'impiego di gas tossici.

Modalità di richiesta ed erogazione
Domanda, corredata di marca da bollo, indirizzata al Sindaco.
La domanda deve essere comprensiva della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, con la quale il richiedente dichiara il titolo di studio di cui è in possesso, di non aver riportato condanne penali / ovvero di aver riportato condanne penali indicando gli estremi del reato (citare gli articoli del codice penale a cui si riferisce la condanna), di non aver procedimenti penali in corso tali da non consentire il rilascio del patentino

Documenti da presentare
1) n. 2 foto formato tessera

2) n. 1 marca da bollo (oltre a quella apposta sulla domanda) da consegnare al momento del ritiro della patente richiesta.

3) Copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità (se l'istanza non viene firmata in presenza del dipendente addetto)

4) Ricevuta del versamento dei diritti di istruttoria sul conto corrente postale n. 22570501, intestato all'Azienda USL Toscana Centro – Servizio Tesoreria, con indicazione della seguente causale: "esame di idoneità per patentino gas tossici".
IMPORTANTE: Se è richiesta la fattura, riportare sul bollettino i seguenti dati: Nome Ditta, Partita I.V.A. ed estremi per la fatturazione, specificando il nominativo del/i candidato/i per cui il versamento è effettuato.

5)  Attestazione di pagamento dei di diritti di segreteria, secondo le tariffe vigenti alla presentazione della domanda, da effettuarsi tramite sistema Pago PA (riportato nella sottostante sezione link utili) o una delle modalità indicate al seguente link del Servizio Tesoreria.         
      Nella causale va riportato la dicitura "rilascio patente gas tossici", specificando il nominativo del titolare della patente nel caso che il pagamento sia effettuato da persona fisica o giuridica diversa dal titolare.


Normativa
R.D. 9 gennaio 1927, n. 147, art. 32.


Allegati 

Modello istanza rilascio patente gas tossici 

Contenuti correlati 

Revisione patente di abilitazione all'impiego di gas tossici 
Autorizzazione all'utilizzo di gas tossici ai sensi del R.D.147/1927, art. 5 e segg. 
Autorizzazione alla custodia e conservazione di gas tossici ai sensi del R.D.147/1927, art. 4, 10 e segg. 
 

Trascrizione di atti riguardanti eventi verificatesi all'estero

Descrizione breve
Informazioni e moduli per la trascrizione di atti di stato civile formati all'estero
Descrizione completa
L'autorità diplomatica o consolare trasmette all'Ufficiale dello Stato Civile copia degli atti e dei provvedimenti, relativi al cittadino italiano formati all'estero, ai fini della trascrizione.
Iscriviti a

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri