Sportello Unico per le Attività Produttive

  • Servizio attivo
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Arezzo è il punto di riferimento per le pratiche amministrative relative alle attività economiche e produttive.
Trasmissione telematica delle pratiche SUAP
Ufficio responsabile
Ufficio S.U.A.P. e attività produttive

A chi è rivolto

Imprese, professionisti e cittadini che intendono avviare, modificare o cessare un’attività produttiva nel territorio comunale.

Descrizione

Cosa è il SUAP e perché è stato attivato
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) costituisce l’interfaccia unica per tutti gli imprenditori che intendono avviare, ampliare e/o rilevare un’attività produttiva consentendo la semplificazione e l’unificazione dei procedimenti di autorizzazione ed al contempo garantendo alle imprese risposte e tempi certi per l’avvio e la conclusione degli stessi.

Cosa fa il SUAP
Il SUAP nella sua funzione di orientamento, aiuta l’imprenditore a destreggiarsi nel percorso delle autorizzazioni sia relativamente all’immobile che all’inizio attività.
Il SUAP coordina il rilascio dei titoli autorizzativi per l’esercizio delle attività produttive, accoglie telematicamente le istanze di avvio delle attività imprenditoriali/produttive, le trasmette agli uffici competenti fornendo risposta unica all’utenza, coordina i procedimenti e ne comunica l’esito.

Come opera il SUAP
In caso di richiesta di due o più autorizzazioni, l’imprenditore presenta, telematicamente, una DOMANDA UNICA secondo la modulistica predisposta. La struttura del SUAP, richiederà tutti i pareri ed i nulla osta necessari e rilascerà all’imprenditore un provvedimento unico relativo alla propria attività, presidiando il rispetto dei tempi di risposta da parte di tutti i soggetti coinvolti.

In caso di richiesta di una sola autorizzazione, è sufficiente che l’imprenditore presenti al SUAP, telematicamente, la modulistica predisposta dai singoli Enti competenti. Il SUAP si occuperà dell’inoltro della documentazione  agli Enti interessati e della successiva trasmissione dell’atto autorizzativo rilasciato dall’Ente competente, all’imprenditore.

 

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AVVISI E NOVITA'

12/07/2021: Al seguente link Rapporto sull'economia aretina sono pubblicati i report ed i documenti elaborati dall'Ufficio Studi della Camera e dal Sistema Camerale nazionale.

23/11/2018: E' stata pubblicata la Legge Regionale Toscana 23/11/2018 n. 62 "Codice del commercio" che sostituisce la precedente L.R. 28/2005. In attesa dell'aggiornamento dei modelli e delle informazioni presenti sul sito, tutti i riferimenti alla precedente legge sono da intendersi riferiti alla L.R.T. 62/2018 e s.m.i..

28/05/2018: Sono attivi due nuovi servizi: 1) Servizio F.A.Q., contenente le risposte a domande frequenti, e 2) Servizio di supporto e risposta ai quesiti SUAP, al quale rivolgere domande e quesiti inerenti le attività dell'Ufficio.

31/05/2017: A partire dal 6 giugno 2017 diventa obbligatorio l'invio delle integrazioni e conformazioni attraverso il portale regionale STAR. Ogni altro tipo di invio (cartaceo, email, PEC) sarà rifiutato.

23/05/2016: il portale STAR da oggi è pienamente funzionante e quindi, come già indicato, il suo utilizzo diventa obbligatorio secondo le modalità indicate. 

26/04/2016: A breve le pratiche di competenza dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) devono ordinariamente essere inviate al Comune mediante il nuovo portale unico regionale denominato "STAR" (Sistema Telematico di Accettazione Regionale).

 

Copertura geografica

Comune di Arezzo

Come fare

Tutte le pratiche SUAP devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica tramite il portale regionale STAR, accessibile con SPID, CNS o CIE, al seguente link: 
https://www.suap.toscana.it/star

Cosa serve

  • Identità digitale (SPID, CNS o CIE)
  • Firma digitale del titolare/legale rappresentante
  • Documentazione tecnica e amministrativa richiesta dal tipo di attività
  • Eventuali pareri o nulla osta da enti terzi (in base alla pratica)

Cosa si ottiene

Comunicazioni e autorizzazioni necessarie per l’avvio, modifica o cessazione di un’attività produttiva nel Comune di Arezzo.

Tempi e scadenze

I tempi di risposta variano in base alla tipologia di procedura (SCIA, autorizzazione, comunicazione). I termini sono specificati all’interno di ogni procedimento disponibile nella piattaforma STAR.

Quanto costa

Il pagamento dei diritti SUAP e degli eventuali diritti di istruttoria è da effettuare secondo le modalità indicate nella piattaforma STAR e nelle specifiche di ogni procedimento.

Procedure collegate all'esito

L’esito positivo delle pratiche SUAP consente l’avvio, la modifica o la cessazione delle attività produttive. Alcune pratiche possono richiedere la conclusione di procedimenti con altri enti (ASL, Vigili del Fuoco, ecc.).

Accedi al servizio

Trasmissione telematica delle pratiche SUAP

Vincoli

Le pratiche inviate in modalità diversa da quella telematica non sono ricevibili. È necessario che la documentazione allegata sia completa e conforme alle normative vigenti.

Casi particolari

Alcune attività (es. strutture sanitarie, impianti soggetti a valutazione ambientale, attività temporanee) possono richiedere autorizzazioni particolari o pareri preventivi da altri enti.

Ulteriori informazioni

Per approfondimenti sulla piattaforma STAR e sulle procedure SUAP è possibile consultare la sezione informativa del sito regionale SUAP Toscana:
https://www.suap.toscana.it

Commercio

Descrizione completa

Pagina principale

L’Ufficio Edilizia e Suap - settore Commercio fa parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive e ha il compito di gestire la parte amministrativa delle pratiche relative alle istanze/SCIA di commercio al dettaglio in sede fissa, somministrazione di alimenti e bevande, strutture ricettive e agriturismi, professioni del turismo, noleggi con e senza conducente, taxi, sale giochi, produttori agricoli, impianti carburanti, edicole, farmacie, lotterie e tombole.

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AVVISI E NOVITA'

23/11/2018: E' stata pubblicata la Legge Regionale Toscana 23/11/2018 n. 62 "Codice del commercio" che sostituisce la precedente L.R. 28/2005. In attesa dell'aggiornamento dei modelli e delle informazioni presenti sul sito, tutti i riferimenti alla precedente legge sono da intendersi riferiti alla L.R.T. 62/2018 e s.m.i..

28/05/2018: Sono attivi due nuovi servizi: 1) Servizio F.A.Q., contenente le risposte a domande frequenti, e 2) Servizio di supporto e risposta ai quesiti SUAP, al quale rivolgere domande e quesiti inerenti le attività dell'Ufficio.

31/05/2017: A partire dal 6 giugno 2017 diventa obbligatorio l'invio delle integrazioni e conformazioni attraverso il portale regionale STAR. Ogni altro tipo di invio (cartaceo, email, PEC) sarà rifiutato.

23/05/2016: il portale STAR da oggi è pienamente funzionante e quindi, come già indicato, il suo utilizzo diventa obbligatorio secondo le modalità indicate.

26/04/2016: A breve le pratiche di competenza dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) devono ordinariamente essere inviate al Comune mediante il nuovo portale unico regionale denominato "STAR" (Sistema Telematico di Accettazione Regionale).

Fiere e mercati

Descrizione completa

Pagina principale

Il settore Fiere e Mercati dell’ufficio Programmazione e Sviluppo Economico del Territorio fa parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive e ha il compito di gestire la parte amministrativa e verificare tutte le attività di commercio nelle aree pubbliche.

Cosa fa il settore Fiere e Mercati

Gestisce le pratiche relative ad istanze autorizzazione e SCIA del commercio su aree pubbliche, commercio su posteggi dati in concessione e in forma itinerante per le fiere (Fiera Antiquaria, Fiera Antiquaria edizione di Settembre, Fiera della Madonna del Conforto, Fiera della Santissima Annunziata, Fiera dei Fuochi e di San Donato, Fiera del Mestolo, Fiera di Natale di Sant’Agostino, Fiera “Mercatino Natalizio”) e per i mercati (Mercato Settimanale del Sabato, Mercato settimanale di Rigutino, Mercato rionale di San Agostino, Mercato rionale di Saione, Mercato rionale di Pescaiola, Mercato rionale di via Lorenzetti e Mercato mensile di Palazzo del Pero) ed i posteggi fuori mercato.

Gestisce inoltre le istanze/SCIA relative alle manifestazioni su aree pubbliche organizzate dal Comune o realizzate da Enti Terzi nel territorio comunale che coinvolgano la Usl come ente terzo relativamente alla somministrazione, vendita e consumo sul posto di prodotti alimentari.

La presentazione delle pratiche al SUAP - Sportello Unico Attività Produttive - deve essere fatta esclusivamente per via telematica mediante il nuovo portale unico regionale denominato "STAR" (Sistema Telematico di Accettazione Regionale).

TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE PRATICHE SUAP

Normativa SUAP

Descrizione completa

 

Arezzo, torna la fiera antiquaria edizione di luglio

Dettagli della notizia

Sabato 5 e domenica 6 luglio 2025

Data:

30 giugno 2025

Tempo di lettura:

4 min

Argomenti
Tipo di notizia
orologi fiera antiquaria

Descrizione

In p.zza Sant’Agostino ci sarà ad attendervi il “Mercatino dei non professionisti” con le loro opere fatte a mano, frutto del loro ingegno creativo nelle due giornate di sabato 5 e domenica 6 luglio 2025. Apertura anche serale fino alle ore 24.00 , sabato 5 luglio in concomitanza dell'evento "Shopping sotto le stelle".

I c.d. “Non professionisti” vengono definiti ai sensi dell’art. 32 c. Jbis della L.R.T. 62/2018 “gli operatori non professionali del commercio e non in possesso di nessun titolo abilitativo o autorizzazione comunque denominata, i quali vendono o barattano in modo saltuario od occasionale merci da loro stessi prodotte di modico valore ai sensi dell’art. 40bis”;

Per la partecipazione alle edizioni della Fiera Antiquaria 2025 è necessario presentare domanda nell’apposito modulo almeno 15gg prima della manifestazione. La domanda ha durata annuale con scadenza al 31/01/2026.

SPUNTISTI

https://comunearezzo.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_FANT_SPUN_2025

Per il versamento delle marche da bollo è possibile effettuare il pagamento esclusivamente tramite la piattaforma PagoPA su https://pagopa.comune.arezzo.it/?ent=51 - altre modalità non saranno ritenute valide.

La Fiera Antiquaria è aperta a titolari del settore Antiquariato, modernariato e vintage, negozianti in sede fissa e spuntisti che hanno presentato regolare domanda di partecipazione per l’anno 2025.

Sabato 5 luglio 2025 presso l’AUDITORIUM “ALDO DUCCI” sito in via Cesalpino, 53

    dalle ore 7.30 sarà effettuata la rilevazione della presenza degli spuntisti.
Successivamente i posteggi dei titolari non occupati entro le ore 7,30 del sabato di svolgimento della Fiera, saranno considerati disponibili e assegnati agli operatori spuntisti del settore antiquariato, in base alle presenze maturate nella Fiera Antiquaria;

Il posteggio assegnato deve essere occupato per tutti i giorni della durata della Fiera (Sabato e Domenica) al fine di maturare la presenza.

Si ricorda che il contrassegno per l’accesso in ZTL in occasione della fiera antiquaria 12 Edizioni, per gli spuntisti è scaduto il 31 Gennaio 2025 e va richiesto nuovo quando si effettua la domanda 2025. Per chi non avesse provveduto è necessario inviare tempestivamente la richiesta ai fini del rinnovo del permesso ZTL, all’indirizzo: fieraantiquaria@comune.arezzo.it allegando il libretto di circolazione.

NON PROFESSIONISTI:

Sabato 5 luglio e Domenica 6 luglio 2025 presso l’AUDITORIUM “ALDO DUCCI” sito in via Cesalpino, 53

    dalle ore 7.30 sarà effettuata l’identificazione degli operatori “non professionisti” che hanno presentato domanda per il rilascio del tesserino previsto dalla L.R. Toscana n. 68 del 23 luglio 2020, consegna dell’elenco dei beni posti in vendita, registrazione della targa del veicolo per l’ingresso in zona ztl, vidimazione del tesserino hobbisti e assegnazione posteggio che deve essere occupato per tutti i giorni della durata della Fiera (Sabato e Domenica).

Si ricorda che in occasione della vidimazione del tesserino dovrà essere presentato un documento di identità valido e consegnato agli addetti del Comune l’elenco completo dei beni che vengono posti in vendita o barattati, con la descrizione delle tipologie dei beni e il relativo prezzo al pubblico (prezzo unitario max € 100,00 e per un valore complessivo della merce non superiore ad € 1000,00) pena l’impossibilità di esporre.

I non professionisti non residenti in Toscana e residenti in Arezzo che hanno presentato regolare domanda presso il Comune di Arezzo e che intendono partecipare all’evento potranno ritirare il tesserino la mattina del sabato sempre presso la sede delle attività di identificazione e assegnazione posteggi.

Il tesserino di riconoscimento ha validità annuale, a partire dalla data di rilascio, su tutto il territorio regionale, non è cedibile e deve essere esposto in modo ben visibile durante lo svolgimento della manifestazione.

Per richiedere il tesserino è necessario presentare domanda nell’apposito modulo https://comunearezzo.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_TESHOB_2025

Modalità di pagamento marca da bollo e rilascio tesserino non professionisti: Per il versamento UNICO di € 32,00 è possibile effettuare il pagamento esclusivamente tramite la piattaforma PagoPA su https://pagopa.comune.arezzo.it/?ent=51 - altre modalità non saranno ritenute valide.

Causale: Rilascio/rinnovo tesserino non professionisti anno 2025

Modalità di pagamento dei diritti di istruttoria pratica:

E' possibile effettuare il pagamento di € 10,00 esclusivamente tramite la piattaforma PagoPA su https://pagopa.comune.arezzo.it/?ent=35 - altre modalità non saranno ritenute valide.

Causale: Diritti istruttoria non professionisti anno 2025

In caso di rinnovo, il vecchio tesserino scaduto deve essere riconsegnato, la procedura di rinnovo è la stessa della presentazione della domanda per il rilascio del tesserino nuovo.

A cura di

Fiere e mercati

Gestisce l’organizzazione delle fiere e dei mercati cittadini.

Ultimo aggiornamento

17/07/2025, 14:27

Attività dello spettacolo viaggiante - Circhi equestri

  • Servizio attivo
Modalità di richiesta di concessione suolo pubblico e per lo svolgimento temporaneo di attività circense
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A chi è rivolto

Organizzatori di spettacoli circensi

Descrizione

La concessione e l’autorizzazione temporanea per le attività circensi è rilasciata, ai sensi degli articoli 68 e 69 del TULPS, per la durata massima di 20 giorni, comprensiva delle operazioni di montaggio e smontaggio delle strutture. Ogni circo deve essere identificabile attraverso un nome univoco e non sostituibile, risultante dal Registro delle Imprese. I circhi equestri potranno installarsi nell’area preposta in Via Duccio da Boninsegna solo a seguito del rilascio di apposita concessione di suolo pubblico. È vietata l’installazione di circhi in aree private. Può essere rilasciata una sola concessione per anno solare per il periodo 1 febbraio-9 marzo.

Copertura geografica

Comune di Arezzo

Come fare

Domanda di concessione suolo pubblico e per lo svolgimento temporaneo di attività circense

Termini di presentazione: 1 agosto – 30 novembre dell’anno precedente la data di inizio della manifestazione. Le domande inviate fuori dal periodo indicato non verranno accolte.
La domanda di autorizzazione/concessione suolo pubblico deve essere corredata di tutti gli allegati evidenziati nell’apposito modulo che è possibile scaricare dalla sezione Documenti.
Nella domanda dovrà essere indicato in modo chiaro il periodo, comprensivo dei tempi di montaggio e smontaggio delle strutture, per il quale si chiede la concessione di suolo pubblico.
La domanda in oggetto dovrà essere inviata esclusivamente tramite PEC in quanto la certezza della data e dell’ora di invio costituisce elemento fondamentale per stabilire l’ordine cronologico di presentazione.

Assegnazione dell’area adibita a spettacoli circensi e rilascio autorizzazione

L’assegnazione avverrà in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande all’interno della categoria di appartenenza dell’attività circense così come definito nella circolare dell’ex Ministero del Turismo e dello Spettacolo n. 4804 del 27/09/1989, dando priorità alle attività inserite nelle categorie più alte. In caso di ulteriore parità all’interno della stessa categoria, viene data preferenza ai circhi che non utilizzino animali a scopo di spettacolo.
Per i circhi italiani il requisito di categoria dovrà essere posseduto oltre che per l'anno in cui viene presentata la domanda, per l'anno precedente, e mantenuto anche al momento del rilascio della concessione di suolo pubblico e risultare dall’autorizzazione di operatore di spettacolo viaggiante valida su tutto il territorio nazionale e dal certificato di registrazione e assegnazione del codice identificativo. Per i circhi stranieri dovrà risultare da un documento equipollente.
Qualora la domanda sia incompleta, il responsabile del procedimento comunica tramite PEC al richiedente le integrazioni necessarie.
Il mancato invio delle integrazioni, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta, comporterà l’archiviazione della domanda.
Qualora la domanda sia completa e quindi ricevibile, il richiedente dovrà, entro 10 giorni dalla suddetta comunicazione, esibire documentazione attestante l’avvenuto pagamento del deposito cauzionale, come previsto dall’apposita Delibera di Giunta comunale sui servizi a domanda individuale. Il mancato pagamento del sopra menzionato deposito equivale alla rinuncia della concessione e della relativa autorizzazione.
Dell'accoglimento o del diniego dell’istanza sarà resa comunicazione al richiedente tramite PEC. Nel caso di rinuncia del concessionario, l’area potrà essere concessa ad altra ditta circense richiedente, con la stessa procedura sopra evidenziata.

Utilizzo di animali negli spettacoli circensi

L’autorizzazione allo svolgimento dell’attività temporanea per le attività circensi è sempre subordinata all’ottenimento del nulla osta rilasciato dal servizio veterinario ASL competente, come da normativa vigente.
Le attività circensi devono ispirarsi ai principi enunciati e alle dichiarazioni degli organismi internazionali preposti alla tutela delle specie animali. All’interno del Comune di Arezzo tali attività sono altresì disciplinate nel Regolamento Comunale per la tutela degli animali.
Al momento della verifica della commissione di vigilanza l’accertamento della presenza di animali delle specie indicate nell’Art. 33 Reg. Tutela Animali comporta, oltre all’applicazione delle sanzioni previste, l’allontanamento del circo dal territorio comunale e la non ammissibilità di richiesta di occupazione di suolo pubblico per i successivi 5 anni.
I circhi equestri devono rispettare le vigenti norme CITES recepite con il Regolamento (CE) n. 338/97 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e successive modificazioni ed integrazioni.

Cosa serve

La richiesta debitamente compilata completa di eventuali allegati.

Cosa si ottiene

Concessione suolo pubblico e per lo svolgimento temporaneo di attività circense.

Tempi e scadenze

-

Quanto costa

- n. 2 ricevute da € 16,00 ciascuna quali pagamento delle marche da bollo (in caso di esenzione deve essere specificato il titolo che dà diritto all'esenzione), per il cui assolvimento è necessario avvalersi della relativa procedura PagoPAspecificando nell'apposito campo la causale di versamento "Autorizzazione attività circense"
- diritti di istruttoria pari ad € 30,00. Il pagamento dei diritti di istruttoria deve essere effettuato avvalendosi della relativa procedura PagoPA, specificando nell'apposito campo la causale di versamento "Autorizzazione attività circense"
- deposito cauzionale di € 3.000,00, in una delle modalità di cui al seguente LINK
- canone patrimoniale di concessione di suolo pubblico, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui l'importo e le modalità di pagamento sono determinati, nel rispetto del vigente regolamento in materia e tramite apposita deliberazione di Giunta Comunale, dalla Società ICA S.r.l.

 

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Ulteriori informazioni

Documenti

Spettacolo viaggiante - Richiesta autorizzazione per circo equestre

Spettacolo viaggiante - Richiesta autorizzazione per circo equestre

Ulteriori informazioni

Procedimenti edilizi

Elenco e descrizione dei procedimenti edilizi gestiti dal Comune di Arezzo, con indicazioni su requisiti, modalità di presentazione e riferimenti normativi.

Descrizione

La pagina "Procedimenti edilizi" del Comune di Arezzo fornisce informazioni dettagliate sui seguenti procedimenti:

  1. Comunicazione inizio lavori asseverata (CIL/CILA)
    • Requisiti per il deposito: Proprietario o interessato.
    • Modalità di presentazione: Comunicazione dell'inizio dei lavori, presentando apposito modulo scaricabile debitamente compilato.
    • Riferimenti normativi: D.P.R. 380/2001, L.R. 65/2014.
    • Contribuzione: Diritti di segreteria e oneri concessori, se dovuti, come indicati nella sezione apposita.
  2. Inizio attività (SCIA) per opere edilizie
    • Requisiti per il deposito: Proprietario od altro soggetto avente titolo ai sensi di legge.
    • Modalità di presentazione: Segnalazione inizio attività presentando apposito modulo scaricabile, debitamente compilato.
    • Riferimenti normativi: D.P.R. 380/2001, L.R. 65/2014.
    • Contribuzione: Diritti di segreteria e oneri concessori, se dovuti, come indicati nella sezione apposita.
  3. Permesso di costruire
    • Requisiti per il deposito: [Informazioni non specificate].
    • Modalità di presentazione: [Informazioni non specificate].
    • Riferimenti normativi: [Informazioni non specificate].
    • Contribuzione: [Informazioni non specificate].
  4. Deposito delle opere così come effettivamente realizzate
    • Requisiti per il deposito: Proprietario od altro soggetto avente titolo ai sensi di legge.
    • Modalità di deposito: Deposito dello stato effettivamente realizzato, presentando apposito modulo scaricabile, debitamente compilato.
    • Riferimenti normativi: L.R. 65/2014.
    • Contribuzione: Sanzione se dovuta a termini di Regolamento Edilizio. Diritti di segreteria e oneri concessori, se dovuti, come indicati nella sezione apposita.
  5. Inizio lavori edili
    • Requisiti: Proprietario o legale rappresentante della società, intestatario di una pratica edilizia o della successiva eventuale variante.
    • Modalità di presentazione: Deve essere inoltrata comunicazione, come da modulo allegato, che i lavori relativi al titolo edilizio di cui sopra avranno inizio a far data dal... . Comunica altresì l'affidamento della direzione dei lavori e se questi ultimi verranno realizzati in proprio (limitatamente ai casi previsti dalla legge) o da una ditta.
    • Documenti da presentare: Codici identificativi delle ditte esecutrici (iscrizione INPS, INAIL, CASSA EDILE).
  6. Fine lavori edili
    • Requisiti: Tecnico abilitato incaricato della direzione dei lavori.
    • Modalità di presentazione: Deve essere inoltrata comunicazione, come da modulo allegato.
    • Documenti da presentare: Allegati indicati nel modello, qualora dovuti.
  7. Attestazione asseverata di agibilità
    • Requisiti per il deposito: Proprietario o altro soggetto avente titolo ai sensi della legge.
    • Modalità di presentazione: La certificazione di abitabilità/agibilità deve essere presentata compilando l'apposito modulo scaricabile.
    • Riferimenti normativi: D.P.R. 380/2001, L.R. 65/2014.
    • Contribuzione: Diritti di segreteria come indicati nella sezione apposita.
  8. Permesso di costruire in sanatoria e attestazione di conformità
    • Requisiti del richiedente: Proprietario od altro richiedente avente titolo ai sensi di legge (art. 4 L. 10/77).
    • Modalità di richiesta: Presentazione apposito modulo scaricabile, debitamente compilato.
    • Riferimenti normativi: D.P.R. 380/2001, L.R. 65/2014.
    • Contribuzione: Sanzione a termini di legge. Diritti di segreteria commisurati all'importo della sanzione e oneri concessori, se dovuti, come indicati nella sezione apposita.
  9. Applicazione sanzione art. 206 L.R. 65/2014
    • Requisiti: Proprietario od altro soggetto avente titolo.
    • Modalità: Applicazione di sanzione a seguito di accertamento di inottemperanza o difformità. Il modulo apposito è disponibile nella sezione dedicata.
    • Riferimentinormativi: Art. 206 L.R. 65/2014.
    • Contribuzione: Sanzione pecuniaria determinata in base alla gravità della violazione. Diritti di segreteria e altri oneri se dovuti.

TERRE E ROCCE DA SCAVO 

Con la pubblicazione (S.O. n° 63 della G.U. n° 194 del 20 agosto 2013) della legge n° 98 del 9 agosto 2013 di conversione, con modifiche, del decreto legge 21 giugno 2013, n° 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (cd“decreto Fare”), in vigore dal 21 agosto 2013, sono state introdotte diverse modifiche nella normativa ambientale, tra cui alcune particolarmente rilevanti in tema di terre e rocce da scavo.

L’art. 41bis modifica nuovamente, dopo neanche due mesi, la normativa in materia, abrogando l’art. 8bis del decreto legge n° 43/2013 convertito, con modifiche, nella legge n° 71/2013 (che aveva, per alcune casistiche, risuscitato il già abrogato art. 186 del d.lgs. 152/06).

La situazione che si viene a delineare in tema di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti è la seguente:

  • applicazione (come previsto dall’art. 41, comma 2, della nuova norma) del Regolamento di cui al DM 161/2012 per i materiali da scavo derivanti da opere sottoposte a VIA o ad AIA;
  • applicazione dell’art. 41bis in tutti gli altri casi, quindi non solo per i cantieri inferiori a 6.000 mc, ma per tutte le casistiche che non ricadono nel DM 161/2012.

La nuova norma prevede che il proponente o il produttore attesti il rispetto dei quattro punti (comma 1) che consentono di considerare i materiali da scavo come sottoprodotti e non rifiuti mediante una “autocertificazione” (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000) da presentare all'Arpa (comma 2) territorialmente competente.

Le attività di scavo devono essere autorizzate dagli enti competenti in quanto attività edilizie e quindi il processo di autocertificazione dovrà comunque essere coordinato con l’iter edilizio. Il produttore (comma 3) deve inoltre confermare l’avvenuto utilizzo alle Arpa in riferimento al luogo di produzione e di utilizzo. Il trasporto (comma 4) avviene come bene/prodotto.
La dichiarazione deve contenere sufficienti indicazioni sulla quantità e qualità dei materiali da scavo e sui siti interessati (produzione, deposito e utilizzo), al fine di permettere la verifica del rispetto delle quattro condizioni (indicate nel comma 1 dell’art. 41bis) indispensabili per poter classificare il materiale come sottoprodotto.

ARPA Toscana ha predisposto la modulistica per la dichiarazione di riutilizzo delle terre e rocce da scavo ed una serie di FAQ per comprendere meglio le recenti novità introdotte con l'art. 41 bis del "decreto del fare" convertito nella legge 98/2013

In data 27/09/2013 ARPA Toscana pubblica:

Le nuove disposizioni contenute nell'art 41 bis del "decreto del fare" convertito nella legge 98 del 2013 sono entrate in vigore il 21 agosto u.s. ed indicano come gestire i materiali da scavo provenienti dai cantieri fatta eccezione per quelli sottoposti a procedimenti di VIA (valutazione impatto ambientale) e AIA (autorizzazione integrata ambientale).

Tra i principali adempimenti vi è quello di inviare una dichiarazione ad ARPAT contenente alcune informazioni fondamentali sulle terre e rocce da scavo che si intendono riutilizzare.

Per questo ARPAT ha predisposto, la modulistica da utilizzare per la gestione delle terre e rocce da scavo e una serie di FAQ per comprendere meglio le nuove disposizioni normative.

Il modulo facsimile, con le relative FAQ, vuole rappresentare un contributo finalizzato ad informare sulle dichiarazioni relative ai materiali da scavo. L'utilizzo di uno specifico modulo non è un obbligo per i proponenti, ma l'adozione di modalità uniformi rappresenta un riferimento utile per le imprese e consente ad ARPAT una più efficace gestione dei contenuti delle dichiarazioni.

LINK PAGINA WEB ARPA TOSCANA

RILEVAZIONE STATISTICA DEI PERMESSI DI COSTRUIRE E SCIA (ISTAT) per nuovi fabbricati o ampliamento di quelli esistenti

La rilevazione è prevista dal Regolamento europeo n. 1165/98 e successive modifiche ed integrazioni ed è inserita nel Programma statistico nazionale.

Ogni comune è chiamato a partecipare. Le informazioni raccolte riguardano le principali caratteristiche dei nuovi fabbricati (anche se demoliti e interamente ricostruiti), degli ampliamenti e degli interventi di edilizia pubblica, distinti in residenziali e non residenziali.

Link: Rilevazione dei permessi di costruire, SCIA, Edilizia Pubblica (DPR 380/2001, art.7)

La rilevazione deve essere effettuata online attraverso l'utilizzo di apposito modello ISTAT per i permessi di costruire, SCIA o per interventi di edilizia pubblica (DPR 380/2001, art 7) nei casi di:

1a) Fabbricato residenziale nuovo

Il nuovo fabbricato deve avere più del 50% della superficie totale destinata ad uso residenziale, altrimenti compilare il modello ISTAT/PDC/NRE (fabbricati non residenziali).

Sono compresi i fabbricati residenziali da ricostruire in caso di totale demolizione del fabbricato preesistente.

1b) Ampliamento di volume di fabbricato residenziale preesistente

Per ampliamento si intende qualsiasi intervento che incrementi la volumetria del fabbricato residenziale preesistente (sono escluse quindi le ristrutturazioni interne).

I dati da riportare sul modello devono riferirsi SOLO alla parte da ampliare.

1c) Fabbricato destinato a COLLETTIVITA’ (nuovo o ampliamento di volume di fabbricato preesistente)

2a) Fabbricato non residenziale nuovo

Il nuovo fabbricato deve avere più del 50% della superficie totale destinata ad attività produttive o servizi, altrimenti compilare il modello ISTAT/PDC/RE (fabbricati residenziali).

Sono compresi i fabbricati da ricostruire in caso di totale demolizione del fabbricato preesistente.

2b) Ampliamento di volume di fabbricato non residenziale preesistente

Per ampliamento si intende qualsiasi intervento che incrementi la volumetria del fabbricato non residenziale preesistente (sono escluse quindi le ristrutturazioni interne).

I dati da riportare sul modello devono riferirsi SOLO alla parte da ampliare. Compilare solo i riquadri 1-3-4-5-6-8.

L’indagine viene svolta con forniture mensili per consentire il rispetto dei Regolamenti statistici comunitari e del Calendario Istat dei Comunicati Stampa.

L’Istat è tenuto per legge a svolgere questa rilevazione; le informazioni fornite saranno trattate nel rispetto della normativa in materia di tutela del segreto statistico e di protezione dei dati personali.

I risultati della rilevazione saranno diffusi in forma aggregata e pertanto non sarà possibile risalire ai soggetti a cui si riferiscono i dati.

La collaborazione dei tecnici e dei professionisti quali progettisti di pratiche edilizie è fondamentale per la completa e corretta rilevazione dei dati statistici.

Ogni progettista è quindi invitato a fornire le informazioni richieste, tramite la compilazione online del relativo modello ISTAT dandone prova con l'invio della ricevuta contenente il "Codice modello".

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Ufficio edilizia

Gestisce le pratiche edilizie e la consulenza tecnica in materia.

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Via Fiorentina: istituito il tavolo di confronto tra Amministrazione comunale e categorie. Incontri costanti per aggiornamenti sui lavori

Dettagli della notizia

Nota del vice sindaco Tanti e dell'assessore Sacchetti

Data:

15 luglio 2025

Tempo di lettura:

2 min

Tavola topografica

Descrizione

“Quello di stamattina è stato il secondo incontro tra l'Amministrazione e le categorie economiche dedicato a un focus continuo e uno scambio costante sull’importante cantiere di via Fiorentina. Nell'occasione di oggi abbiamo formalizzato, come è stato per via Romana, la istituzionalizzazione di un tavolo comune che permetta uno scambio continuo tra Amministrazione e categorie finalizzato sia all'aggiornamento dei lavori che al confronto sulle criticità che ovviamente in questo momento impattano i commercianti della zona. L’Amministrazione comunale è assolutamente consapevole che un intervento strategico e imponente come questo genera dei momenti di difficoltà a commercianti e imprenditori ed è nostra precisa volontà valutare insieme alle categorie e ai rappresentanti possibili interventi che possano rendere meno complicata questa situazione. Se da una parte guardiamo con orgoglio ad uno degli interventi più significativi degli ultimi decenni, dall’altra non faremo mancare la nostra costante presenza e il nostro aiuto a coloro i quali in questa fase subiscono le conseguenze più immediate. Così come per via Romana anche per via Fiorentina vale il principio che lavori pubblici e lavoro privato possano e debbano trovare momenti di confronto e partecipazione. I temi affrontati in questo secondo incontro hanno riguardato in particolare la cartellonistica, la possibilità di una comunicazione più diffusiva che informi i cittadini che il cantiere non isola via Fiorentina ma che è possibile continuare a servirsi presso le attività commerciali operanti, soluzioni che senza toccare il cantiere possano semplificare la viabilità. Resta centrale, così come è stato per via Romana, il monitoraggio costante delle difficoltà delle attività commerciali. Oltre alla soddisfazione di questo costante contatto che non ha presunzione di risolvere tutti i problemi, ma certo ha il compito di affiancarci in questa fase, c’è la presa d’atto di un cantiere che sta lavorando in maniera costante nel rispetto del crono programma anche grazie alla scelta di portare avanti interventi paralleli finalizzati ad una efficacia maggiore, questo nel rispetto prioritario anche dei lavoratori in una fase particolarmente critica per le alte temperature che tutta l’Italia sta registrando in questo periodo”.

A cura di

Ufficio stampa

Si occupa delle attività di informazione istituzionale

Ultimo aggiornamento

21/08/2025, 12:46

Attività dello spettacolo viaggiante – Esercizio dell'attività e codice identificativo attrazioni

  • Servizio attivo
Il servizio consente agli operatori di spettacoli viaggianti di ottenere la licenza per l'esercizio dell'attività e il codice identificativo delle attrazioni, secondo la normativa vigente.
Prenota un appuntamento

A chi è rivolto

Operatori del settore dello spettacolo viaggiante che intendono esercitare l'attività nel territorio del Comune di Arezzo. Lo svolgimento dell’attività è subordinato ai seguenti requisiti:

1) Possesso della licenza di esercizio
2) Attestato codice identificativo attrazioni
3) Possesso del titolo di concessione del suolo pubblico o della disponibilità di aree private che presentino le caratteristiche idonee per lo svolgimento di dette attività
4) Rispetto di quanto disposto in materia di documentazione antimafia così come previsto dal D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.
5) Rispetto di quanto previsto dagli artt. 11 e 12 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)

Descrizione

Con deliberazione n. 192 del 28.11.2014, il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo Regolamento comunale sulle attività dello spettacolo viaggiante, il quale disciplina l’esercizio delle attività di spettacolo viaggiante esercitate ai sensi della vigente legge n. 337 del 18/03/1968 ed ai sensi del Decreto Ministeriale 18/05/2007 e successive modifiche e integrazioni, nonché le relative modalità di rilascio del titolo di concessione del suolo pubblico in occasione di:

- fiere, feste tradizionali, sagre, feste paesane;

- parchi divertimento organizzati;

- installazione di singole attrazioni o di piccoli complessi di attrazioni.

Sono considerati spettacoli viaggianti le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni, allestiti:

- per mezzo di attrezzature mobili, all’aperto o al chiuso, ovvero in parchi permanenti, anche se in maniera stabile e/o in occasione di feste o fiere locali e parchi divertimento organizzati.

- su area privata, i quali soggiacciono alla presente regolamentazione, compatibilmente con la disciplina vigente in materia

Aree per lo spettacolo viaggiante 

L’art. 9 della L. 337/1968 stabilisce che le attività di spettacolo viaggiante possono essere esercitate esclusivamente sulle aree destinate a tale scopo. L’Amministrazione Comunale ha individuato con proprio atto di Giunta Comunale n. 79 del 4 marzo 2019 le aree ove è possibile installare strutture per le attività di spettacolo viaggiante. Le aree previste per queste tipologie di giostre si distinguono per attività permanenti (concesse per una durata fino a 3 anni) e temporanee ( concesse per 3 anni nei periodi e per i luoghi individuati dalla Giunta comunale e nei bandi predisposti a tal fine). Tali aree sono state assegnate con bando n. 864/2018 e con con bando n. 1633/2019.

Con delibera di Giunta Comunale n. 1614 del 21.12.1999 è stata individuata l’area posta in Via Duccio da Boninsegna quale area destinata ad accogliere il parco di divertimenti invernale (Luna Park) ed i circhi equestri.

Nella zona A “Centro Storico” di RPU non possono essere installate attrazioni definite “gonfiabili” ad eccezione che le stesse siano inserite in iniziative ed eventi organizzati e/o promossi dall’Amministrazione Comunale. In tale aree il suolo pubblico sarà concesso esclusivamente a “giostre storiche” o di particolare pregio, secondo il calendario determinato dalla Giunta ed esplicitato negli appositi bandi.

Durante il periodo di concessione non è prevista un’area destinata alla collocazione di caravan abitativi i quali dovranno essere posizionati in aree appositamente individuate dalla Polizia Municipale.

Licenza di esercizio 

L’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante è consentito esclusivamente con il possesso di una licenza ai sensi degli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. Il Comune competente a tale rilascio è quello presso cui è la sede legale della ditta.

L'attività di spettacolo viaggiante è soggetta alla pubblicità del Registro Imprese, pertanto la ditta deve essere iscritta presso il Registro della Camera di commercio. 
La suddetta licenza deve contenere l'elenco delle attrazioni di spettacolo viaggiante che il conduttore può gestire le quali devono essere opportunamente registrate. Queste possono essere di nuova acquisizione, acquistate direttamente dalla ditta produttrice o già in uso, acquistate tramite atto pubblico da altri operatori.

Qualora durante lo svolgimento dell’attività si verifichi una modifica nel possesso delle attrazioni relative alla licenza, il titolare deve provvedere a richiedere all’aggiornamento della licenza con l’aggiunta ovvero con l’eliminazione delle attrazioni.

Le attrazioni di spettacolo viaggiante costituiscono ramo d’azienda e come tali acquistano l’anzianità di esercizio, che è uno dei criteri previsti per l’assegnazione dell’area a seguito dei bandi relativi ad aree pubbliche o nel luna park.

In caso di subingresso per atto tra vivi viene riconosciuto al subentrante l’anzianità di frequenza acquisita dalla persona cedente.

Così come previsto dall'art. 18 del Regolamento Comunale sulle attività dello spettacolo viaggiante , in caso di successione “mortis causa” per decesso del titolare, il punteggio acquisito deve ritenersi interamente trasferito all’erede legittimo che subentra nella titolarità dell’attrazione e nell’organico del parco, purché lo stesso ottenga inderogabilmente entro i 120 giorni successivi, la voltura a suo nome della registrazione delle attrazioni di cui era titolare il “de cuius” . In caso contrario vengono persi i punteggi acquisiti. In caso di trasferimento dell’attrazione per atto tra vivi, il nuovo titolare subentra nella posizione di graduatoria del cedente. L’atto di cessione deve essere pubblico (atto notarile o scrittura privata autenticata) e il subentrante deve aver ottenuto la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo delle attrazioni acquistate. 
Il subentrante potrà richiedere la sostituzione dell’attrazione con le modalità di cui all’art. 17, solo dopo la partecipazione ad almeno una edizione del parco con l’attrazione acquistata.

Codice identificativo delle singole attrazioni 

Tutte le attrazioni, comprese le strutture di gioco gonfiabili, e le strutture dello spettacolo circense sono individuate nell’elenco delle attività spettacolari e trattenimenti di cui all’art. 4 della Legge 337/68, approvato con Decreto Interministeriale 23/04/1969 e successive modifiche ed integrazioni, e devono essere registrate presso il Comune dove sono state costruite o dove è previsto il primo impiego o dove il gestore ha la propria sede legale. 
A seguito di tale registrazione l'attrazione viene munita del Codice Identificativo previsto dal Decreto Ministeriale 18/05/2007. Tale codice deve essere riportato su targa metallica o, per attrazioni gonfiabili, su targhetta plastificata e apposto in una parte visibile della struttura registrata. 
La richiesta di rilascio del codice identificativo può riguardare solo nuove attività di spettacolo viaggiante oppure le sole attività esistenti in altri Stati membri dell'Unione Europea, in Turchia o in un Paese EFTA firmatario dell'accordo SEE.

Attrazioni provenienti da stati esteri 

Prima di essere poste in esercizio sul territorio nazionale, le attività esistenti in altri Stati membri dell'Unione Europea, in Turchia o in un Paese EFTA firmatario dell'accordo SEE devono provvedere alla registrazione dell'attrazione ed ottenere il relativo codice identificativo.

La domanda di registrazione, deve essere presentata dal titolare e gestore dell'attività, al Comune ove si trova la sede legale del gestore medesimo oppure al Comune in cui è previsto il primo impiego sul territorio nazionale.

Alla domanda deve essere allegata una relazione tecnica ed i seguenti documenti:

  • certificato di origine dell'attività o altro atto equivalente, redatto dal richiedente in forma di autocertificazione, comprendente gli estremi della ditta costruttrice, la data di costruzione e di primo collaudo, il periodo di utilizzo dell'attrazione, evidenziando eventuali incidenti significativi che si sono verificati nella storia dell'attrazione;
  • copia dei documenti contabili di acquisto dell'attrazione da parte del richiedente;
  • attestazione dell'ente governativo del Paese di origine o di ultimo utilizzo, o altro atto equivalente, atta a dimostrare che l'attività ha già operato in tale Paese;
  • nuovo collaudo da parte di professionista abilitato o apposita certificazione da parte di un organismo di certificazione accreditato.

Copertura geografica

Comune di Arezzo

Come fare

Per la richiesta di licenza d'esercizio 

Nella sezione Documenti è possibile scaricare il modulo, con evidenziata, al suo interno, la documentazione da allegare all’istanza.

La richiesta di rilascio di nuova licenza di esercizio o di modifica in merito alle attrazioni inserite nella stessa, corredata da marca da bollo, deve essere presentata in una delle seguenti modalità:


- E-mail ordinaria: manifestazioni@comune.arezzo.it oppure protocollo@comune.arezzo.it 
- PEC: comune.arezzo@postacert.toscana.it
- per posta ordinaria all’indirizzo seguente: Comune di Arezzo – Piazza Libertà, 1 – 52100 Arezzo 
- con consegna a mano direttamente all' Ufficio SUAP e attività produttive posto in Piazza A.Fanfani n. 2, oppure allo Sportello Unico del Comune di Arezzo – Servizio Protocollo, posto in Piazza A.Fanfani n. 1, negli orari di apertura degli stessi.


Il procedimento relativo al rilascio della licenza di esercizio ha una durata pari a 30 gg. con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta. Qualora la richiesta presentata risultasse incompleta tale da non consentire il rilascio dell'atto conclusivo, l'Ufficio interromperà i termini del procedimento comunicando agli interessati la necessità di presentare integrazioni e/o fornire eventuali chiarimenti.

Per la richiesta di codice identificativo, voltura e cessazione 

Nella sezione Documenti è possibile scaricare il modulo, contenente l’elenco della documentazione da allegare all’istanza, previsto per i seguenti procedimenti:


- registrazione e assegnazione di un codice identificativo per una nuova attrazione; 
- voltura della registrazione di un codice identificativo a seguito di subingresso nella titolarità della relativa attrazione di spettacolo viaggiante (subingresso nell’azienda o acquisto dell’attrazione); 
- cessazione a seguito di cessione o dismissione della relativa attrazione.

In caso di cessione, vendita o dismissione dell'attività, il gestore deve darne comunicazione al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo.

Ai fini della registrazione di un nuovo codice identificativo l’Ufficio competente, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 del DM 18/05/2007, acquisirà il relativo parere della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo solamente per le attrazioni di categoria media e grande. Per le attrazioni di categoria piccola è sufficiente l'asseverazione del tecnico incaricato competente. 
Una volta acquisito il parere della Commissione, ovvero l'asseverazione tecnica, il Comune provvede alla registrazione dell'attività e assegna un codice identificativo costituito in sequenza dal codice Istat del Comune, un numero progressivo identificativo dell'attività e dell'anno di rilascio. Il codice deve essere collocato sull'attività tramite apposita targa, predisposta e stabilmente fissata in posizione visibile, a cura del gestore.

Ai fini della comunicazione di cessazione a seguito di cessione o dismissione della relativa attrazione è necessario consegnare in allegato il titolo autorizzativo in possesso. Nel solo caso di dismissione, il gestore dovrà consegnare al Comune registrante anche la targa ovvero certificarne l'avvenuta distruzione.

Così come previsto dall'art. 18 del Regolamento Comunale sulle attività dello spettacolo viaggiante , in caso di successione “mortis causa” per decesso del titolare, il punteggio acquisito deve ritenersi interamente trasferito all’erede legittimo che subentra nella titolarità dell’attrazione e nell’organico del parco, purché lo stesso ottenga inderogabilmente entro i 120 giorni successivi, la voltura a suo nome della registrazione delle attrazioni di cui era titolare il “de cuius” . In caso contrario vengono persi i punteggi acquisiti. In caso di trasferimento dell’attrazione per atto tra vivi, il nuovo titolare subentra nella posizione di graduatoria del cedente. L’atto di cessione deve essere pubblico (atto notarile o scrittura privata autenticata) e il subentrante deve aver ottenuto la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo delle attrazioni acquistate. 
Il subentrante potrà richiedere la sostituzione dell’attrazione con le modalità di cui all’art. 17, solo dopo la partecipazione ad almeno una edizione del parco con l’attrazione acquistata.

Cosa serve

Per esercitare temporaneamente le attività disciplinate dal Regolamento comunale sulle attività dello spettacolo viaggiante , il richiedente deve essere in possesso di quanto segue:

a. cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea oppure cittadinanza extracomunitaria purché in possesso di un regolare permesso di soggiorno; 
b. copertura assicurativa per responsabilità civile nei confronti di persone e cose; 
c. ricevuta del versamento del deposito cauzionale ove previsto; 
d. titolarità di licenza valida per l’esercizio dell’attività di operatore dello spettacolo viaggiante rilasciata dal Comune di residenza o di sede legale della ditta. 
e. collaudo in corso di validità delle attrazioni da installare

Cosa si ottiene

Licenza per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante e codice identificativo per ciascuna attrazione.

Tempi e scadenze

Il procedimento relativo al rilascio della licenza di esercizio ha una durata pari a 30 gg. con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta. Qualora la richiesta presentata risultasse

Quanto costa

Per la richiesta di licenza d'esercizio 

- n. 2 marche da bollo di € 16,00 (una per l’istanza ed una per il rilascio della licenza) avvalendosi del circuito PagoPA selezionando la voce di proprio interesse nella sezione "Vari " , specificando nell'apposito campo la causale di versamento "Licenza spettacolo viaggiante + nome del richiedente"

Per la richiesta di codice identificativo, voltura e cessazione 

- per la richiesta di registrazione/assegnazione codice identificativo n. 2 ricevute da € 16,00 ciascuna quali pagamento delle marche da bollo (in caso di esenzione deve essere specificato il titolo che dà diritto all'esenzione), per il cui assolvimento è necessario avvalersi della relativa procedura PagoPA , specificando nell'apposito campo la causale di versamento "Spettacolo viaggiante: richiesta codice identificativo + nome del richiedente" 
- per la richiesta di voltura codice identificativo: n. 1 ricevuta da € 16,00 quale pagamento della marca da bollo (in caso di esenzione deve essere specificato il titolo che dà diritto all'esenzione), per il cui assolvimento è necessario avvalersi della relativa procedura PagoPA , specificando nell'apposito campo la causale di versamento "Spettacolo viaggiante: voltura codice identificativo + nome del richiedente" 
- per la comunicazione di cessione o dismissione dell’attrazione non è previsto il pagamento dell'imposta di bollo.

Procedure collegate all'esito

Una volta ottenuta la licenza e il codice identificativo, l'operatore può esercitare l'attività nelle aree autorizzate, secondo le modalità stabilite nei bandi comunali.

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Vincoli

Concessione delle aree per lo svolgimento dell’attività 

La concessione delle aree per l’installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, dei circhi e dei parchi divertimenti è rilasciata dall’amministrazione comunale ai soggetti muniti della licenza di cui all’art. 69 del TULPS. La concessione dell’area non costituisce autorizzazione all’esercizio dell’attività, che rimane disciplinata dagli artt. 68 e 69 del TULPS e del relativo regolamento di esecuzione nonché dalla Legge n. 337 del 18 marzo 1968.

N.B. Non potrà essere effettuata alcuna occupazione senza la preventiva concessione, la quale può essere revocata in qualsiasi momento per inosservanza delle condizioni previste dal regolamento e/o dall’atto di concessione nonché dal Sindaco per ragioni di pubblica sicurezza e incolumità pubblica. 

Casi particolari

Documenti

Spettacolo viaggiante - Codice identificativo attrazioni: richiesta registrazione, voltura e cessazione

Spettacolo viaggiante - Codice identificativo attrazioni: richiesta registrazione, voltura e cessazione

Ulteriori informazioni
Spettacolo viaggiante - Richiesta nuova licenza/modifica licenza

Spettacolo viaggiante - Richiesta nuova licenza/modifica licenza

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Dettagli della notizia

Seduta del Consiglio Comunale

Data:

15 luglio 2025

Tempo di lettura:

1 min

Sala Consiglio Comunale

Descrizione

Seduta del Consiglio Comunale convocata per giovedì 24 luglio alle 9 con diretta sul sito istituzionale e sul canale YouTube del Comune di Arezzo. Dopo la tradizionale apertura dedicata alle interrogazioni, sono all’ordine del giorno otto pratiche urbanistiche. Tredici tra mozioni e atti di indirizzo in chiusura.

A cura di

Ufficio stampa

Si occupa delle attività di informazione istituzionale

Ultimo aggiornamento

21/08/2025, 12:47

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