Versamento Tari dei soggetti residenti all'estero

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Modalità di versamento Tari dei soggetti residenti all'estero

I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato devono versare la Tassa sui rifiuti (Tari), nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24, nel modo seguente:

-  effettuando un bonifico direttamente in favore del Comune di Arezzo (Codice SWIFT:  BPMOIT22XXX) utilizzando il codice IBAN  IT86R0538714102000042124056.

La copia dell'operazione deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli con le seguenti modalità: tramite tassarifiuti@comune.arezzo.it, tramite posta ordinaria oppure tramite PEC al seguente indirizzo comune.arezzo@postacert.toscana.it.

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

  • il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
  • la sigla "Tari", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo;
  • l’annualità di riferimento;
  • l’indicazione "Acconto" o "Saldo" nel caso di pagamento in due rate

Ravvedimento operoso per tardiva/infedele dichiarazione TARI 2017

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DICHIARAZIONE TARI 2017 INFEDELE

Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui si è verificata la violazione (e quindi entro il 30 giugno 2019, che viene posticipato al 01/07/2019 in quanto il 30 giugno cade di domenica) è possibile presentare dichiarazione rettificativa di denuncia infedele, applicando la sanzione del 6,25% al maggior tributo scaturito dalla rettifica (con un minimo di € 6,25) oltre agli interessi legali (art. 13, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 472/1997).

Per tutte le fattispecie sopra indicate l'ufficio tributi provvederà al calcolo ed alla richiesta al contribuente del maggior tributo dovuto oltre alla sanzione da ravvedimento della dichiarazione ed agli interessi legali (pari allo 0,1% dal 01/01/2017 al 31/12/2017, allo 0,3% dal 01/01/2018 al 31/12/2018 e pari allo 0,8% dal 01/01/2019).

Modalità di compilazione e di presentazione della dichiarazione

La dichiarazione tardiva/rettificativa, deve essere compilata e sottoscritta sugli ordinari moduli reperibili nel sito comunale.

La dichiarazione, analogamente a quella presentata nei termini, può essere, entro i termini suddetti:

  • consegnata direttamente presso lo Sportello Unico sito in P.zza A. Fanfani, 1, 52100 Arezzo;
  • inviata per raccomandata senza ricevuta di ritorno all'Ufficio Tributi, sito in Piazza A. Fanfani, 1, 52100 Arezzo, indicando sulla busta la dicitura "Dichiarazione TARI";
  • inviata telematicamente con posta certificata al seguente indirizzo: comune.arezzo@postacert.toscana.it
  • inviata all'indirizzo di posta elettronica tassarifiuti@comune.arezzo.it unitamente a scannerizzazione del documento di identità.  

Normativa

  • Art. 13 del D. Lgs. 472/97, come sostituito dal D. Lgs.203/98 e modificato dai DD. Lgs. 422/98, 506/99, 99/00 e 32/01 e D.L. 185/08 art. 16. 
  • Circolari del Ministero delle Finanze n. 180/E del 10.07.1998 e n. 184/E del 13.07.1998. 
  • Per gli interessi legali: D.M. Economia del 12 dicembre 2011, D.M. Economia 13/12/2013  e D.M. Economia 11/12/2014.
  • Legge 13 dicembre 2010, n. 220, commi 20 e 22 dell'art. 1.

TARI (Tassa sui rifiuti) 2014

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L'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 (legge di stabilità), ha istituito a decorrere dal 1.1.2014 l'imposta unica comunale nel cui ambito è prevista una componente denominata tassa sui rifiuti (Tari) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Il successivo comma 704 della citata legge ha conseguentemente abrogato il previgente tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares).

La TaRi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti.

La legge di stabilità ha inoltre previsto che i Comuni possano affidare l'accertamento e la riscossione della Tari ai soggetti ai quali risultava attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti. In attuazione di tale disposizione normativa il Comune di Arezzo, con deliberazione del Consiglio Comunale, ha affidato la gestione della TaRi a Sei Toscana S.r.l. nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani nelle province dell'ATO Toscana Sud (Arezzo, Grosseto e Siena).

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 15/05/2014 è stato approvato il regolamento per l'istituzione e l'applicazione del nuovo tributo. In particolare il citato regolamento ha previsto che per l'anno 2014 la tassa sia corrisposta in 3 rate con scadenza 6 giugno, 31 luglio e 1 dicembre. Ai fini del versamento delle prime due rate, nelle more dell'approvazione delle tariffe del tributo da applicare per l'anno 2014, si provvederà ad emettere avvisi di pagamento in acconto calcolati ciascuno in relazione ad un terzo dell'importo dovuto da ciascun contribuente del servizio di igiene ambientale a titolo di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per l'anno 2013. In sede di pagamento dell'ultima rata si provvederà ad effettuare l'eventuale conguaglio tra quanto dovuto applicando le tariffe deliberate per l'anno 2014 con Delibera del C.C. n. 152 del 24/09/2014 e detraendo l'importo delle prime due rate.

Per l'anno 2014, al fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e velocizzare l'azione amministrativa, con la prima rata della TaRi è liquidato anche l'eventuale saldo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi relativo al 2013, positivo o negativo, portandolo in compensazione degli importi dovuti a titolo di TaRi.

Si precisa che gli Enti Pubblici che non possono effettuare il pagamento tramite il Modello "F24 Enti Pubblici" possono provvedere al versamento mediante bonifico sul conto corrente di Tesoreria N. 101/01 della Banca Cassa di Risparmio di Firenze - Ag Arezzo IBAN: IT11H0616014100000000101C01 - causale: "n.____ rata TARI 2014 - n. invito di pagamento_____________________"

Per informazioni, chiarimenti, denunce e variazioni di utenze gli uffici di Sei Toscana S.r.l., via Trento e Trieste 165, sono a disposizione nei seguenti orari di apertura al pubblico :

 

  • Lunedì 9.00 - 12.30 Martedì 9.00 - 12.30 e 14.30 - 16.30
  • Mercoledì 9.00 - 12.30 Giovedì 9.00 - 12.30 e 14.30 - 16.30
  • Venerdì 9.00 - 12.00

 

Per richieste telefoniche di informazioni e chiarimenti rivolgersi al numero verde 800.127.484 negli orari di ufficio sopra riportati.

Ulteriori notizie ed informazioni possono essere richieste per posta elettronica all'indirizzo bollettarifiuti@seitoscana.it



Allegati

Delibera CC n.152 /2014

TARI (Tassa sui rifiuti) 2015

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Con Delibera del Consiglio Comunale n. 93 del 24/07/2015, sono state approvate le tariffe della Tassa sui Rifiuti per l'anno 2015.

 

Per informazioni, chiarimenti, denunce e variazioni di utenze gli uffici di Sei Toscana S.r.l., via Trento e Trieste 165, sono a disposizione nei seguenti orari di apertura al pubblico :

  • Lunedì 9.00 - 12.30 Martedì 9.00 - 12.30 e 14.30 - 16.30
  • Mercoledì 9.00 - 12.30 Giovedì 9.00 - 12.30 e 14.30 - 16.30
  • Venerdì 9.00 - 12.00

 

Per richieste telefoniche di informazioni e chiarimenti rivolgersi al numero verde 800.127.484 negli orari di ufficio sopra riportati.

Ulteriori notizie ed informazioni possono essere richieste per posta elettronica all'indirizzo bollettarifiuti@seitoscana.it



Allegati

Delibera del Consiglio Comunale n. 93 del 24/07/2015

Comunicato scadenza riduzione Tari per smaltimento rifiuti speciali e avvio al riciclo rifiuti urbani

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Termine per presentazione documentazioni rifiuti speciali ai fini TARI.

31 maggio 2025 scadenza termine per la presentazione documentazione rifiuti speciali ai fini Tari

Si rammenta che, in attuazione alle disposizioni di legge ed ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento comunale della Tassa sui rifiuti, per poter fruire della detassazione della superficie ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi gli interessati devono provvedere annualmente a dimostrare l'avvenuto trattamento di questi ultimi in conformità alla normativa vigente presentando idonea documentazione.

Si fa presente che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 120 del 17/12/2019, che ha approvato alcune modifiche inerenti il vigente Regolamento Comunale della Tassa sui rifiuti, il termine di cui all’art. 17 del Regolamento, precedentemente stabilito in data 28 febbraio, è stato fissato al 31 maggio.  

 

A tal fine, in relazione alle citate tipologie di rifiuti prodotti e trattati nell'anno 2024, i contribuenti interessati, titolari di utenze non domestiche che abbiano a suo tempo presentato dichiarazione TARI individuando distintamente porzioni di locali nei quali si producono rifiuti speciali, potranno avvalersi del modello presente nel sito istituzionale del Comune "Domanda riduzione per rifiuti speciali", raggiungibile al seguente link:

Modulistica Tari

 A tale istanza dovrà essere allegata idonea documentazione come, a titolo di esempio, contratti di smaltimento, modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione. Trattandosi di indicazione esemplificativa i contribuenti potranno fornire anche altra documentazione probatoria nella quale può rientrare anche la copia delle fatture relative al conferimento congrue riguardo i quantitativi e la tipologia di rifiuti speciali conferiti.

Stante la perentorietà del termine regolamentare si precisa che questo l'ufficio non potrà ritenere validamente presentata la documentazione riferita all'annualità 2024 prodotta oltre il 31 maggio 2025 con conseguente esclusione dal beneficio fiscale della detassazione delle superfici per le quali è stato originariamente dichiarata la produzione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali.

   Si ricorda che entro il medesimo termine (31 maggio) deve essere presentata, da parte dei soggetti interessati, l'istanza per godere della riduzione della parte variabile della tariffa da parte dei produttori di rifiuti urbani che dimostrino di aver avviato questi ultimi al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. A tal fine i contribuenti interessati potranno avvalersi del modello presente nel sito istituzionale del Comune "Domanda riduzione avvio al riciclo" raggiungibile al seguente link:

Modulistica Tari

Si specifica che le istanze e la documentazione di cui alla presente comunicazione (unitamente a copia di documento di identità), possono essere fatte pervenire via mail, pec o fax (ai riferimenti indicati nella modulistica) oppure consegnate direttamente presso lo Sportello Unico del Comune di Arezzo.

 

 

TARI (Tassa sui rifiuti) 2016

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L'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 (legge di stabilità) ha istituito a decorrere dal 1 gennaio 2014 l'imposta unica comunale nel cui ambito è prevista una componente denominata tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Dal 1 maggio 2016 la competenza della gestione della tassa sui rifiuti (TARI) passa dalla Società Sei Toscana al Comune di Arezzo. Per ogni informazione e chiarimenti i contribuenti dovranno rivolgersi allo Sportello Unico, Piazza A. Fanfani n. 1, nei seguenti orari di apertura al pubblico:

Lunedì - Mercoledì - Venerdì - 08.30 - 13.00; Martedì - Giovedì: 8.30 - 13.30; 15,00 - 17,30. (dal 04/07/2016 al 27/08/2016 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00)

Per richieste telefoniche relative ad informazioni e chiarimenti rivolgersi al numero 0575/377777 - Fax 0575/377740.

Ulteriori notizie ed informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: tassarifiuti@comune.arezzo.it

Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali od aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti. L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione relativa alla TARI entro 60 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro 60 giorni dalla data in cui sono intervenute le predette modificazioni  e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

Il versamento è effettuato in 3 rate con scadenza 30 aprile, 31 luglio  e 30 novembre.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 15/05/2014 è stato approvato il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo, successivamente modificato con Deliberazione n. 47 del 28/04/2016. 

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28/04/2016 sono state approvate le tariffe per l'anno 2016.

Le Deliberazioni e il Regolamento sopra riportate sono consultabili qui sotto nella sezione allegati

Allegati

cc_2016_47_0.pdf
regolamento_iuc_delibera_c_c_47_2016_valido_dal_01_01_2016_-1.pdf

TARI (Tassa sui rifiuti) 2017

Descrizione completa

L'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 (legge di stabilità) ha istituito a decorrere dal 1 gennaio 2014 l'imposta unica comunale nel cui ambito è prevista una componente denominata tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Dal 1 maggio 2016 la competenza della gestione della tassa sui rifiuti (TARI) passa dalla Società Sei Toscana al Comune di Arezzo. Per ogni informazione e chiarimenti i contribuenti dovranno rivolgersi allo Sportello Unico, Piazza A. Fanfani n. 1, nei seguenti orari di apertura al pubblico:

Lunedì - Mercoledì - Venerdì - 08.30 - 13.00; Martedì - Giovedì: 8.30 - 13.30; 15,00 - 17,30. (dal 04/07/2016 al 27/08/2016 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00)

Per richieste telefoniche relative ad informazioni e chiarimenti rivolgersi al numero 0575/377777 - Fax 0575/377740.

Ulteriori notizie ed informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: tassarifiuti@comune.arezzo.it

Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali od aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti. L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione relativa alla TARI entro 60 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro 60 giorni dalla data in cui sono intervenute le predette modificazioni  e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

Le scadenze per il versamento della Tari 2017 sono due con scadenza il 30 giugno e il 30 novembre 2017 così come stabilite con Determina Dirigenziale n. 675 del 15/03/2017 consultabile nella sezione allegati. .

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 15/05/2014 è stato approvato il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo, successivamente modificato con Deliberazione n. 47 del 28/04/2016 e Deliberazione n. 27 del 06/03/2017.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 27/03/2017 sono state approvate le tariffe per l'anno 2017.

Le Deliberazioni e il Regolamento sopra riportate sono consultabili qui sotto nella sezione allegati.

Allegati

cc_2017_27_0.pdf
cc_2017_43_tariffe_tari_2017.pdf
regolamento_iuc_componente_tari_approvato_con_delibera_c.c._27_del_06_03_2017_0.pdf

Tari (Tassa sui rifiuti) 2018

Descrizione completa

L'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 (legge di stabilità) ha istituito a decorrere dal 1 gennaio 2014 l'imposta unica comunale nel cui ambito è prevista una componente denominata tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Dal 1 maggio 2016 la competenza della gestione della tassa sui rifiuti (TARI) passa dalla Società Sei Toscana al Comune di Arezzo. Per ogni informazione e chiarimenti i contribuenti dovranno rivolgersi allo Sportello Unico, Piazza A. Fanfani n. 1, nei seguenti orari di apertura al pubblico:

Lunedì - Mercoledì - Venerdì - 08.30 - 13.00;  Martedì - Giovedì: 8.30 - 13.30; 15,00 - 17,30. 

Per richieste telefoniche relative ad informazioni e chiarimenti rivolgersi al numero 0575/377777 - Fax 0575/377740.

Ulteriori notizie ed informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: tassarifiuti@comune.arezzo.it

Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali od aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti. L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione relativa alla TARI entro 60 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro 60 giorni dalla data in cui sono intervenute le predette modificazioni  e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

Le scadenze per il versamento della Tari 2018 sono due con scadenza il 31 maggio e il 30 novembre 2018 così come stabilite con Determina Dirigenziale n.  715  del  15/03/2018  consultabile nella sezione allegati. .

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 15/05/2014 è stato approvato il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo, successivamente modificato con Deliberazione n. 47 del 28/04/2016 e Deliberazione n. 27 del 06/03/2017.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 23/02/2018 sono state approvate le tariffe per l'anno 2018.

Le Deliberazioni e il Regolamento sopra riportate sono consultabili qui sotto nella sezione allegati.

Allegati

delibera_cc_2018_18_tariffe_tari_2018_pdf.pdf
d_2018_715_pdf.pdf
regolamento_iuc_componente_tari_approvato_con_delibera_c.c._27_del_06_03_2017.pdf

TARI (Tassa sui rifiuti) 2019

Descrizione completa

L'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 (legge di stabilità) ha istituito a decorrere dal 1 gennaio 2014 l'imposta unica comunale nel cui ambito è prevista una componente denominata tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Dal 1 maggio 2016 la competenza della gestione della tassa sui rifiuti (TARI) passa dalla Società Sei Toscana al Comune di Arezzo. Per ogni informazione e chiarimenti i contribuenti dovranno rivolgersi allo Sportello Unico, Piazza A. Fanfani n. 1, nei seguenti orari di apertura al pubblico:

Lunedì - Mercoledì - Venerdì - 08.30 - 13.00;  Martedì - Giovedì: 8.30 - 13.30; 15,00 - 17,30. 

Per richieste telefoniche relative ad informazioni e chiarimenti rivolgersi al numero 0575/377777 - Fax 0575/377740.

Ulteriori notizie ed informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: tassarifiuti@comune.arezzo.it

Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali od aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti. L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione relativa alla TARI entro 60 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro 60 giorni dalla data in cui sono intervenute le predette modificazioni  e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

Le scadenze per il versamento della Tari 2019 sono due con scadenza il 30 aprile e il 30 novembre 2019 così come stabilito dal Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 15/05/2014 è stato approvato il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo, successivamente modificato con Deliberazione n. 47 del 28/04/2016, Deliberazione n. 27 del 06/03/2017 e Deliberazione n. 107 del 21/12/2018.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 22/03/2019 sono state approvate le tariffe della Tari per l'anno 2019.

Il Regolamento e le Deliberazioni con i relativi allegati sono consultabili qui sotto nella sezione allegati.

Allegati

testo_regolamento_iuc_2019_.pdf
consiglio_comunale_n_0.odt
consiglio_comunale_1_0.odt
cc_2017_27.pdf
cc_2016_47.pdf
cc_2013_62_0.pdf
allegato_a_tariffe_2019_utenze_non_domestiche.xls
allegato_a_tariffe_2019_utenze_domestiche.xls
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