Popolazione e distribuzione per cittadinanza anno 2016
Popolazione e distribuzione per cittadinanza anno 2015
Popolazione e distribuzione per cittadinanza anno 2014
Popolazione e distribuzione per cittadinanza anno 2013
Popolazione e distribuzione per cittadinanza anno 2012
Normativa e regolamenti imposta di soggiorno
Tares 2013
RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI
Ai sensi dell’art. 14 del D.L. n. 201/2011 è istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa comunale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni. A decorrere dalla data citata sono conseguentemente soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria. Nel territorio del Comune di Arezzo è pertanto soppressa la previgente tariffa integrata ambientale.
Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Per l’annualità 2013 l’art. 10 del D.L. 35/2013 ha previsto che i comuni possano continuare ad avvalersi, per la riscossione del tributo, dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani. In attuazione di tale disposizione normativa il Comune di Arezzo, con deliberazione del consiglio comunale n. 60 del 19.4.2013, ha affidato la gestione della TARES ad AISA spa cui è subentrata, a partire dal 1.10.2013, la società Servizi Ecologici Integrati Toscana srl in qualità di nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani nelle province dell'Ato Toscana Sud (Arezzo, Grosseto e Siena).
Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 20.5.2013 è stato approvato il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del nuovo tributo. In particolare l’art. 34 del citato regolamento ha previsto che per l’anno 2013 il tributo sia corrisposto in 3 rate scadenti rispettivamente il 28 giugno, il 30 agosto ed il 2 dicembre e che, ai fini del versamento delle prime due rate, siano inviati ai contribuenti specifici inviti di pagamento calcolati in relazione ad un terzo dell'importo lordo dovuto da ciascun utente del servizio di igiene ambientale a titolo di TIA 2 per l'anno 2012.
L’ultima rata, il cui versamento deve avvenire esclusivamente a mezzo del modello F24 allegato, è determinata applicando le tariffe TARES per l’anno 2013 (di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 22.7.2013) e detraendo l’importo delle prime due rate. Contestualmente alla stessa il contribuente è tenuto al versamento allo Stato della maggiorazione di cui all’art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 nella misura standard di Euro 0,30 al mq calcolata sulla superficie imponibile.
Si raccomanda di conservare la ricevuta di tutti i pagamenti effettuati per un periodo di almeno cinque anni.
Ai sensi dell’art. 7 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente), si specifica che presso la società Servizi Ecologici Integrati Toscana srl, sede operativa di via Trento e Trieste 165 ad Arezzo, è possibile ottenere informazioni complete in merito agli inviti di pagamento.
Inoltre per informazioni, chiarimenti, denunce e variazioni di utenze gli uffici di Sei Toscana S.r.l., sono a disposizione nei seguenti orari di apertura al pubblico:
- Lunedì e Mercoledì 9.00 - 12.30
- Martedì e Giovedì 9.00 - 12.30 e 14.30 - 16.30
- Venerdì 9.00 - 12.00
Per richieste telefoniche di informazioni e chiarimenti rivolgersi al numero 0575/359666 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30. Ulteriori notizie ed informazioni possono essere richieste per posta elettronica all'indirizzo tares@seitoscana.it.
Presso la predetta società è possibile promuovere un riesame dell'invito di pagamento, anche nel merito, in sede di autotutela. Il funzionario responsabile del tributo, di cui all’art. 14 comma 36 del D.L. 201/2011, è individuato nel dott. Mario Daniele Rossi - Direttore ufficio tributi del Comune di Arezzo.
Avverso l'invito di pagamento, il contribuente potrà inoltre opporre ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale di Arezzo, nel termine di 60 giorni dalla ricezione dello stesso, salva la sospensione dei termini processuali ai sensi dell’art. 1 della L. 742/1969, con le modalità di cui agli artt. 18 e 20 del D. Lgs. 31.12.1992, n° 546.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
In caso di omesso versamento della Tares entro il termine prescritto, è possibile sanare la violazione effettuando un versamento comprensivo di tributo, sanzione ridotta e interessi al tasso legale (2,5%) calcolati sui giorni di effettivo ritardo.
La formula, da applicare per il calcolo dell’importo dovuto è la seguente:
imposta non versata x tasso legale x numero dei giorni di ritardo / 36500.
Quindi, in caso di mancato pagamento entro la scadenza del 02.12.2013 è possibile sanare nei termini che seguono:
RAVVEDIMENTO "SPRINT" Se il pagamento avviene dal 3.12.2013 al 16.12.2013, si applicherà una sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo.
Es: se il versamento viene effettuato il 05.12.2013 (tre giorni di ritardo) si dovrà versare una sanzione dello 0,6% e si calcoleranno gli interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
RAVVEDIMENTO BREVE Se il pagamento avviene dal 17.12.2013 al 01.01.2014, dovrà essere applicata la sanzione del 3,0% e gli interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
RAVVEDIMENTO LUNGO Se il pagamento viene effettuato oltre 30 giorni dalla scadenza, quindi dal 2.1.2014, ma comunque entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore, si dovrà applicare la sanzione del 3,75% e interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Nella sezione "vedi anche" sono consultabili le Delibere del C.C. n. 98 e n. 99 del 22/07/2013.
Tares: 3/12/2013 Avviso ai contribuenti del comune di Arezzo.
Comune di Arezzo e Sei Toscana Srl (ex-Aisa) comunicano che a causa di un disguido nella distribuzione postale, alcuni avvisi di pagamento per il saldo Tares hanno subito un ritardo nella consegna. Per i soli utenti del comune di Arezzo ed esclusivamente per quelli interessati dal ritardo è prevista la possibilità di effettuare il versamento tramite il modello F24 precompilato entro il prossimo 16 dicembre senza l'applicazione di oneri aggiuntivi.
Regolamento per l'istituzione del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi
In data 20/05/2013 è stata approvata la Delibera del Consiglio Comunale n. 73 del 20/05/2013 che adotta il Regolamento per l'istituzione del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares).
La Delibera n. 73 definisce tra l'altro (in sostituzione di quanto precedentemente stabilito con deliberazione G.C. n. 178/2013) la scadenza delle rate per il versamento del tributo per l'anno 2013 come di seguito indicato:
1ª rata 28/06/2013
2ª rata 30/08/2013
3ª rata 02/12/2013.
Si precisa che saranno inviati inviti di pagamento.
Per informazioni rivolgersi a Sei Toscana Srl.
Per informazioni, chiarimenti, denunce e variazioni di utenze gli uffici di Sei Toscana S.r.l., via Trento e Trieste 165, sono a disposizione nei seguenti orari di apertura al pubblico:
- Lunedì e Mercoledì 9.00 - 12.30
- Martedì e Giovedì 9.00 - 12.30 e 14.30 - 16.30
- Venerdì 9.00 - 12.00
Per richieste telefoniche di informazioni e chiarimenti rivolgersi al numero 0575/359666 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30. Ulteriori notizie ed informazioni possono essere richieste per posta elettronica all'indirizzo tares@seitoscana.it.
Ravvedimento operoso per tardiva/infedele dichiarazione Tari 2018
In caso di mancata presentazione della dichiarazione TARI 2018 entro il termine del 01/07/2019 (il 30.6.2019 è domenica e pertanto la scadenza è posticipata al 01/07/2019), ovvero di presentazione entro il citato termine di dichiarazione infedele, è possibile sanare la violazione presentando, entro i termini di seguito specificati, una dichiarazione tardiva, ovvero rettificativa.
DICHIARAZIONE TARI TARDIVA ANNO 2018
Entro 30 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione di variazione (entro il 31/07/2019) è possibile presentare dichiarazione tardiva. Si applica in tal caso la sanzione ridotta del 5% del tributo dovuto (con un minimo di € 2,5) oltre agli interessi legali.
Dal 31° giorno al 90° giorno dalla scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione (e quindi dal 01/08/2019 al 29.9.2019) è possibile presentare dichiarazione tardiva. Si applica in tal caso la sanzione ridotta del 10% del tributo (con un minimo di € 5) oltre agli interessi legali.
DICHIARAZIONE TARI 2018 INFEDELE
Entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione (e quindi fino al 29.9.2019) è possibile presentare dichiarazione rettificativa di denuncia infedele, applicando la sanzione del 5,56% del maggior tributo scaturito dalla rettifica (con un minimo di € 5,56) oltre agli interessi legali (art. 13, c.1, lett. a-bis) del D.Lgs. 472/1997).
Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui si è verificata la violazione e quindi entro il 30 giugno 2020 è possibile presentare dichiarazione rettificativa di denuncia infedele, applicando la sanzione del 6,25% al maggior tributo scaturito dalla rettifica (con un minimo di € 6,25) oltre agli interessi legali (art. 13, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 472/1997).
Per tutte le fattispecie sopra indicate l'ufficio tributi provvederà al calcolo ed alla richiesta al contribuente del maggior tributo dovuto oltre alla sanzione da ravvedimento della dichiarazione ed agli interessi legali (pari allo 0,3% dal 01/01/2018 al 31/12/2018 e pari allo 0,8% dal 01/01/2019).
Modalità di compilazione e di presentazione della dichiarazione
La dichiarazione tardiva/rettificativa, deve essere compilata e sottoscritta sugli ordinari moduli reperibili nel sito comunale.
La dichiarazione, analogamente a quella presentata nei termini, può essere, entro i termini suddetti:
- consegnata direttamente presso lo Sportello Unico sito in P.zza A. Fanfani, 1, 52100 Arezzo;
- inviata per raccomandata senza ricevuta di ritorno all'Ufficio Tributi, sito in Piazza A. Fanfani, 1, 52100 Arezzo, indicando sulla busta la dicitura "Dichiarazione TARI";
- inviata telematicamente con posta certificata al seguente indirizzo: comune.arezzo@postacert.toscana.it
- inviata all'indirizzo di posta elettronica tassarifiuti@comune.arezzo.it unitamente a scannerizzazione del documento di identità.
Normativa
- Art. 13 del D. Lgs. 472/97, come sostituito dal D. Lgs.203/98 e modificato dai DD. Lgs. 422/98, 506/99, 99/00 e 32/01 e D.L. 185/08 art. 16.
- Circolari del Ministero delle Finanze n. 180/E del 10.07.1998 e n. 184/E del 13.07.1998.
- Per gli interessi legali: D.M. Economia del 12 dicembre 2011, D.M. Economia 13/12/2013 e D.M. Economia 11/12/2014.
- Legge 13 dicembre 2010, n. 220, commi 20 e 22 dell'art. 1.