La via Romea Germanica

Descrizione completa

Il Comune di Arezzo ha aderito alla promozione ed alla costituzione del Prodotto Turistico Omogeneo (P.T.O.) denominato "La Via Romea Germanica", ai sensi dell’art. 15 L.R. Toscana 86/2016.

La Via Romea Germanica è un Cammino di interesse Nazionale, inserito dal MIBACT nell’Atlante Nazionale dei Cammini.

Il progetto coinvolge altre Regioni quali, oltre la Toscana, il Trentino Alto-Adige, il Veneto, l’Emilia Romagna, l’Umbria e il Lazio.

Dal 22 novembre 2018 è anche un Cammino di interesse Internazionale, avendo costituito, assieme alla Tedesca Romweg forderverein e alla Austriaca Jerusalem Way la EAVRG (European Association of the Via Romea Germanica).

Il Comune di Castiglion Fiorentino esercita le funzioni di Ente capofila, responsabile dell'esercizio associato delle funzioni svolte dai Comuni toscani interessati dal passaggio della Via ed, in particolare, oltre ad Arezzo: Chiusi della Verna, Bibbiena, Chitignano, Capolona, Subbiano e Cortona.

Ambito territoriale Arezzo

Descrizione completa

Il Comune di Arezzo è l'Ente capofila dell'Ambito territoriale denominato "Arezzo", composto dai Comuni di Arezzo, Capolona e Castiglion Fibocchi, ed esercita in forma associata le funzioni di accoglienza ed informazione turistica a carattere sovracomunale, secondo quanto disposto dalla Legge regionale 31 dicembre 2024 (Testo unico del Sistema Turistico Regionale).

Il progetto prevede la costruzione e l'avvio della governance turistica della destinazione, la gestione dell'informazione e dell'accoglienza turistica d'ambito, la qualificazione dei servizi e dei prodotti e la valorizzazione delle attività indirizzate al rafforzamento del livello strategico-competitivo dei prodotti territoriali.

La Fondazione Arezzo inTour è il soggetto incaricato della gestione amministrativa ed operativa dell'Ambito

 

"Terre di Arezzo": progetto dell’ambito territoriale Arezzo – Capolona – Castiglion Fibocchi

E' una iniziativa finanziata con risorse del nuovo Piano Sviluppo e Coesione PSC – Importi originati dalla de-programmazione del POR FESR (Delibera Giunta Regionale n. 855/2020) Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 5985 del 29/03/2022 – Approvazione Avviso per la valorizzazione dell’immagine della Toscana - che prevede un importante percorso di consolidamento dell’accoglienza e dell’incoming turistico nella volontà di mettere in rete operatori pubblici e privati, con particolare attenzione all’identità territoriale e per la valorizzazione delle risorse endogene del territorio al fine della qualificazione dell’offerta turistica nella fase post COVID anche attraverso il finanziamento di eventi e manifestazioni che ampliano e diversificano l’offerta turistica territoriale con un finanziamento di circa 190mila euro (di cui circa 31.550 co-finanziati dalla Fondazione Arezzo Intour).

Per ulteriori informazioni, cliccare qui.

In allegato la documentazione del progetto.


Allegati

Allegato

I cammini di Francesco in Toscana

Descrizione completa

Il Comune di Arezzo ha aderito alla promozione ed alla costituzione del Prodotto Turistico Omogeneo (P.T.O.) denominato "I Cammini di Francesco in Toscana", ai sensi dell’art. 15 L.R. toscana 86/2016.

Nell’ambito del più ampio itinerario turistico interregionale dei Cammini francescani, mediante una stretta e sinergica collaborazione, il Comune di Arezzo, in qualità di Ente capofila, promuove un'offerta turistica di qualità, operando tra i livelli istituzionali territoriali interessati, tra i quali, oltre ai comuni di Anghiari, Arezzo, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Castiglion Fiorentino, Chiusi Della Verna, Cortona, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino, attraversati da "I Cammini", si annoverano anche la Regione Toscana, il Ministero dei Beni culturali e le altre Regioni coinvolte.

Il progetto si caratterizza per essere il primo PTO di slow tourism e si propone di strutturare prodotti turistici ecosostenibili.

La Fondazione Arezzo inTour svolge, per conto del Comune di Arezzo, le attività di progetto incluse nel P.T.O.

Viaggi occasionali

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L'organizzazione e la realizzazione occasionale, senza scopo di lucro, di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni, da parte di enti pubblici e organizzazioni che operano a scopo ricreativo, culturale, religioso e sociale, è consentita purché le iniziative non superino il numero di cinque per gli enti pubblici e di due per le organizzazioni nell'arco di un anno solare e abbiano durata media non superiore a dieci giorni.

Il numero di iniziative può essere superato qualora vengano organizzate gite ed escursioni di durata inferiore alle ventiquattro ore, purché nell'arco dell'anno solare sia comunque rispettato il limite massimo complessivo di giorni di attività consentiti.

Il soggetto organizzatore è tenuto a stipulare una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti dalla effettuazione di ogni singola iniziativa. È altresì tenuto a dare preventiva comunicazione di ogni singola iniziativa al comune, specificando, tra l'altro, l'assenza di scopo di lucro dell'iniziativa, le generalità e il possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11 e 92 del r.d. 773/1931 della persona che assume la responsabilità organizzativa delle attività.

Il soggetto organizzatore è tenuto, in ogni forma di pubblicizzazione del viaggio, ad inserire gli estremi della comunicazione al comune e della polizza assicurativa.

Il comune esercita la vigilanza e il controllo delle attività e sospende l’effettuazione dell’iniziativa quando venga superato il numero massimo delle iniziative che possono svolgersi nell'arco di un anno solare, o la durata delle medesime, o qualora non sia stato osservato l’obbligo della stipula dell’assicurazione.

Per organizzare viaggi, gite, soggiorni ed escursioni è necessario dare preventiva comunicazione di ogni singola iniziativa al Comune di Arezzo (all'indirizzo email: comune.arezzo@postacert.toscana.it) che è competente per il territorio comunale allegando:

- Modello compilato della comunicazione;

- programma dell’iniziativa;

- copia di polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti alla iniziativa (vedi qui i requisiti minimi dell'assicurazione);

- copia della carta d'identità del responsabile dell'iniziativa.

Numero massimo di iniziative consentite:

L’organizzazione è consentita purché le iniziative non superino il numero di cinque per gli Enti Pubblici e due per le associazioni (numeri aggiornati secondo l'Art. 36 della L.R. 3/2019), nell'arco di un anno solare, ed abbiano durata media non superiore a dieci giorni. Il numero di iniziative può essere superato qualora vengano organizzate gite ed escursioni di durata inferiore alle ventiquattro ore, purché, nell'arco dell'anno solare, sia comunque rispettato il limite massimo complessivo di giorni di attività consentiti.

(Ad esempio un associazione può organizzare fino a 20 viaggi all'anno della durata di una sola giornata senza pernottamento, o 1 viaggio della durata di una settimana e 13 viaggi senza pernottamento, o ancora 2 viaggi, uno di 9 giorni ed uno di 11 giorni).

Sanzioni amministrative:

È soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.200,00 a euro 7.200,00 l'associazione che contravviene agli obblighi previsti dall'art. 87 della L.R. 61/2024.

In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.

Normativa di riferimento:

- Legge Regione Toscana n. 86/2016 "Testo unico del sistema turistico regionale"

- Decreto Presidente della Giunta Regione Toscana n. 47/R del 2018 "Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86"

- D. Lgs. n. 79/2011 "Codice del turismo"

Pirella Agostino

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Cenni biograficiPirella Agostino

Agostino Pirella, psichiatra e direttore dell'Ospedale Psichiatrico di Arezzo, è stato per lunghi anni il braccio destro di Franco Basaglia a Gorizia, poi anche detentore della cattedra di psichiatria all'università di Torino.

Cittadinanza onoraria

Il conferimento della cittadinanza onoraria è avvenuto il in virtù della delibera di Consiglio Comunale n. 134 del 14 maggio 1998, preceduta dall'atto di indirizzo approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 104 del 6 maggio 1998.

Pedretti Carlo

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Cenni biografici

Carlo Pedretti (Bologna, 6 gennaio 1928) è uno storico italiano. È considerato uno dei maggiori esperti viventi della vita e delle opere di Leonardo Da Vinci.Pedretti Carlo

Carlo Pedretti è professore emerito di storia dell'arte italiana e titolare della cattedra di studi su Leonardo presso l'Università della California a Los Angeles, dove dirige il Centro Hammer di Studi Vinciani con sede italiana presso Urbino.

Autore di oltre quaranta libri e cinquecento fra saggi, articoli in varie lingue sui molteplici aspetti della sua specializzazione, è membro della commissione ministeriale per l'Edizione Nazionale dei Manoscritti e dei Disegni di Leonardo da Vinci.

Le onorificenze conferitegli in Italia e all'estero includono la Medaglia d'Oro alla Cultura del Presidente della Repubblica Italiana nel 1972, e nello stesso anno la Congressional Citation, che è il massimo riconoscimento da parte del governo degli Stati Uniti. Gli è stata inoltre conferita la cittadinanza onoraria della città di Arezzo (2001) e la laurea honoris causa dalle università di Ferrara (1991), Urbino (1998) e Milano (Cattolica, 1999), nonché quella dell'Università di Caen in Francia (2002).

Membro onorario dell'antica Accademia degli Euteleti a San Miniato al Tedesco, e di altri prestigiosi enti e istituti in Italia e all'estero, è inoltre un regolare delle pagine culturali del Corriere della Sera e de L'Osservatore Romano.

Il 24 aprile 2008 gli è stata conferita la cittadinanza onoraria della città di Vinci.

Cittadinanza onoraria

Il conferimento è avvenuto il in virtù della delibera di Consiglio Comunale n. 345 del 30 novembre 2001.

SPORTELLO "Centro Aiuto per la Vita"

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Il Comune di Arezzo, in collaborazione con il Centro di Aiuto alla Vita Arezzo Onlus,  ha istituito presso "La Casa Diritta", via Garibaldi n.15, uno Sportello di ascolto e aiuto  a cui possono rivolgersi le donne e le mamme, residenti nel Comune di Arezzo, che vivono, per qualsiasi motivo, un momento di difficoltà.

Lo sportello ha la finalità di tendere una mano alla donna che, di fronte a una maternità non prevista, teme di non farcela da sola e aiutarla a superare le difficoltà psicologiche, familiari, ambientali, economiche, mediante: 
- colloquio ed amicizia, informazioni sui diritti della madre e del bambino e indicazioni di Enti Pubblici e/o Privati che possano offrire aiuto; 
- aiuti che possono essere sia in natura (indumenti vari, carrozzine, passeggini, lettini) che talvolta, in denaro (in caso di particolare necessità pagamento di rate di affitto, bollette, acquisto alimenti).

Lo  Sportello C.A.V.  presso la Casa Diritta, via Garibaldi 15 Arezzo è aperto tutti i martedì mattina dalle ore 10.00 alle ore 11.00

Referente: Avv. Elisa Del Cucina

Recapito: 342.3608789 (24H)

Istruzioni pagamento saldo IMU 2019

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IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

ANNO 2019

MODALITA’ PER IL PAGAMENTO

DELLA SECONDA RATA

 

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Entro il 16 dicembre 2019 deve essere effettuato il versamento della seconda rata dell’IMU dovuta per l’anno d’imposta 2019.

 

Il pagamento della seconda rata a conguaglio dell'imposta dovuta per tutto l'anno deve essere effettuato applicando le aliquote deliberate dal Consiglio Comunale con atto n 35 del 20,03,2015, rimaste in variate anche per l'ano 2019 e consultabili sul sito internet.

 

Soggetti passivi:

 

Sono tenuti al pagamento dell’imposta tutti i possessori di immobili ( fabbricati e aree edificabili), siti sul territorio comunale.

Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull’immobile.

Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata.

Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

 

ATTENZIONE: L' IMU non si applica per le categorie di immobili che seguono:

  1. abitazione principale e relativa/e pertinenza/e, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9. 1
  2. abitazione e relativa/e pertinenza/e di proprietà di anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  3. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.
  4. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali.
  5. immobile assegnato al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio.
  6. un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché al personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
  7. unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti nell'Anagrafe degli Italiani Residenti dall'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso

Sono esenti dal pagamento dell’IMU:

a) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis del D.L. N° 557/1993, accatastati nella categoria "D10" o con annotazione di ruralità in atti catastali, nonché gli altri immobili esenti dall’imposta ai sensi dell’art. 9, c. 8, D.Lgs 23/2011.

b) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso utilizzati.

c) terreni agricoli

 

    Base imponibile:

    • Fabbricati iscritti in catasto: rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutata del 5%, con applicati i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato:

    Cat. A (no A/10) 160

    Cat C/2-C/6-C/7 160

    Cat A/10 80

    Cat C/3-C/4-C/5 140

    Cat B 140

    Cat D (no D/5) 65

    Cat D/5 80

     

    Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore

    N.B. - La base imponibile è ridotta del 50% per:

    a) Fabbricati di interesse storico o artistico ( Art. 10 D. Lgs. n° 42/2004)

    b) Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati

    c) Immobili concessi in comodato gratuito nel rispetto dei requisiti previsti dalla Legge di Stabilità 2016.

    • Aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione (art. 5, c. 5, D.Lgs 504/92). In proposito il Comune stabilisce appositi valori di riferimento, meramente indicativi, che sono disponibili sul sito internet dell’Ente.

     

    Calcolo dell’impostail calcolo dell’imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata l’aliquota, l’eventuale detrazione (nel caso di abitazione principale e pertinenze) e la riduzione prevista per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431/1998. L’imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell’anno nei quali lo stesso si è protratto ( si considera per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni).

    Di seguito si rammentano le aliquote e le detrazioni per l’anno 2019 da utilizzare per il saldo 2019. ( Deliberazione Consiglio Comunale n° 35 del 20/03/2015)

     

    1) Aliquota 0,60%

    abitazione principale e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo d’imposta, così come definito dall’art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011, classificata nelle categorie catastali A/1(abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A9 (castelli, palazzi eminenti);

    Detrazione:

    - € 200. La stessa è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione dell’immobile e spetta sino alla concorrenza del tributo dovuto per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nei termini di cui all’art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011.

     

    2) Aliquota 1,06%

    unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A/9 non costituenti abitazione principale del soggetto passivo d’imposta;

     

    3) Aliquota 0,89%

    a) immobili iscritti in catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, e classificati nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e A7, concesse in comodato o uso gratuito a parente maggiorenne di primo grado in linea retta, che la utilizza quale abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica e dalla dimora abituale e a condizione che lo stesso non sia titolare di diritti reali in quota esclusiva (100%) su immobili abitativi, ubicati nel comune di Arezzo;

    NOVITA' INTRODOTTA dalla Legge dsi Bilancio 2019.

    Secondo l'articolo 1, comma 1092 della L. 145/2018 (legge di Bilancio 2019), l'agevolazione Imu e Tasi per le case concesse in comodato d'uso gratuito (introdotta con la legge di stabilità 2016), che prevede una riduzione del 50% della base imponibile ai parenti in linea retta di primo grado si estende, in caso di morte del comodatario, anche al coniuge di quest'ultimo, ma solo se sono presenti figli minori.

    b) pertinenze di dette abitazioni purché rientranti nel comodato o uso gratuito e comunque nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

    L’aliquota di cui al presente punto si applica limitatamente al periodo in cui sussistono i requisiti richiesti e autocertificati.

    Condizione necessaria per usufruire dell’aliquota ridotta è la presentazione, entro il 30 Giugno 2020, pena decadenza dal beneficio, di apposita autocertificazione redatta su conforme modello reso disponibile dal Comune, attestante i requisiti richiesti, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia. I contribuenti non sono tenuti a presentare detta documentazione qualora gli stessi abbiano già fatto pervenire al Comune di Arezzo entro i termini prescritti le autocertificazioni riferite alle annualità 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 e risultino immodificati tutti i requisiti ivi attestati. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell’aliquota agevolata deve essere presentata entro il 30 giugno 2020, apposita comunicazione di cessazione.

     

    4) Aliquota 0,89%

    a) immobili concessi integralmente in locazione, a titolo di "abitazione principale" del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all’art.2, comma 3, della legge n.431/1998;

    b) pertinenze di dette abitazioni purché rientrino nel contratto locativo, comunque nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7, anche se iscritte unitamente all’unità ad uso abitativo.

    Condizione necessaria per usufruire dell’aliquota ridotta è la presentazione, entro il 30 Giugno 2020, di apposita dichiarazione di variazione IMU. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell’aliquota agevolata deve essere presentata entro il citato termine apposita comunicazione di cessazione.

     

    5) Aliquota 1,06%

    a) Unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 ed A7, non costituenti abitazione principale del soggetto passivo d’imposta, con esclusione di quelle concesse integralmente in locazione a titolo di "abitazione principale" del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all’art.2 comma 3 della legge n.431/1998, e di quelle concesse in comodato o uso gratuito a parente maggiorenne di primo grado in linea retta che la utilizza quale abitazione principale.

      b) Unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 non costituenti pertinenza di abitazione principale del soggetto passivo di imposta, con esclusione di quelle concesse integralmente in locazione a titolo di pertinenza dell'abitazione principale del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all’art.2 comma 3 della legge n.431/1998, e di quelle concesse in comodato o uso gratuito a parente maggiorenne di primo grado in linea retta che la utilizza quale pertinenza dell'abitazione principale

       

      6) Aliquota 0,60%

      Applicabile ad un’unica unità immobiliare, non locata, di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 della quale il proprietario o titolare di altro diritto reale sia portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi dell’art, 3 comma 3 della L. n. 104/1992. Tale aliquota è applicabile unicamente qualora il portatore di handicap non sia titolare per intero o per quota parte, di diritto di proprietà o altro diritto reale su un fabbricato adibito ad abitazione principale così come definita dall’art. 13 comma 2 del DL 201/2011. Condizione necessaria per usufruire dell’aliquota ridotta è la presentazione, entro il 30 Giugno 2020, pena decadenza dal beneficio, di apposita autocertificazione redatta su conforme modello reso disponibile dal Comune, attestante i requisiti richiesti.

       

      7) Aliquota 0,87%

      unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni)

       

      8) Aliquota 1,06%

      a) unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D4 (case di cura e ospedali);

      b) unità immobiliari iscritte nella categoria D5 (istituti di credito, cambio e assicurazioni);

      c) unità immobiliari iscritte nella categoria A10 (uffici e studi privati)

      d) aree fabbricabili

       

        9) Aliquota 1,02%

        Tutti gli altri immobili

         

        Sul sito internet del Comune di Arezzo www.comune.arezzo.it è disponibile un modello di calcolodell’imposta ad uso dei contribuenti.

        Casi particolari

        Comodato gratuito

        La legge di stabilità 2016 ha introdotto una tipologia di comodato gratuito (che chiameremo comodato statale) per il quale è prevista una riduzione del 50% della base imponibile. Infatti all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, al comma 3, è inserita la seguente lettera:

        [La base imponibile è ridotta del 50 per cento:] per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

        La Risoluzione n. 1/DF del 17 febbraio 2016, chiarisce i requisiti, i dettagli e l'applicazione del comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. La Risoluzione specifica che per "immobile" deve intendersi un fabbricato ad uso abitativo, con esclusione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Vanno considerate anche le pertinenze secondo i limiti previsti per l'abitazione principale (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7).

        Rimane comunque applicabile l'aliquota ridotta deliberata dal Consiglio Comunale con atto n° 35 del 20/03/2015, ( che chiameremo "comodato Comunale") e relativa ai fabbricati iscritti in catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, e classificati nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e A7, concessi in comodato o uso gratuito a parente maggiorenne di primo grado in linea retta, che la utilizza quale abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica e dalla dimora abituale e a condizione che lo stesso non sia titolare di diritti reali in quota esclusiva (100%) su immobili abitativi, ubicati nel comune di Arezzo; vanno considerate anche le pertinenze secondo i limiti previsti per l'abitazione principale (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7)

        Pertanto, anche per l'anno 2019 possono verificarsi le seguenti tre casistiche, di cui si riassumono gli adempimenti del contribuente e le aliquote da applicare:

        1) Comodato Statale: nel caso in cui sono soddisfatti solo i requisiti previsti dalla legge di stabilità. Ai sensi dell'art. 3-quater del Dlgs 34/2019, in caso di immobili concessi in comodato d'uso gratuito, il soggetto passivo è esonerato dall'attestazione del possesso del requisito mediante la presentazione della dichiarazione.

        REGISTRAZIONE CONTRATTO

        ABBATTIMENTO DEL 50% BASE IMPONIBILE

        ALIQUOTA 1,02

         

        2) Comodato Comunale: nel caso in cui sono soddisfatti solo i requisiti previsti dalla deliberazione comunale ma non quelli previsti dalla legge di stabilità.

        ALIQUOTA 0,89

        PRESENTAZIONE DI AUTOCERTIFICAZIONE

        NO REGISTRAZIONE CONTRATTO

         

        3) Comodato Comunale + Comodato Statale: nel caso in cui sono soddisfatti sia i requisiti previsti dalla delibera comunale che quelli previsti dalla legge di stabilità.

        REGISTRAZIONE CONTRATTO

        ABBATTIMENTO DEL 50% BASE IMPONIBILE

        ALIQUOTA 0,89

        PRESENTAZIONE DI AUTOCERTIFICAZIONE

         

        Canoni concordati

        E' prevista una riduzione dell'IMU pari al 25% relativamente agli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431/1998.

        Pertanto per il Comune di Arezzo vigono due distinte aliquote:

        - aliquota dello 0,89% per gli immobili affittati a canone concordato alla sola condizione che l'alloggio sia l'abitazione principale dell'inquilino.

        - aliquote del 1,06% per gli immobili concessi in locazione a canone concordato in cui l'inquilino non ha fissato l'abitazione principale.

        Una volta determinata l'imposta dovuta si applicherà ad entrambe le casistiche la riduzione del 25%.

        Nel solo caso di aliquota dello 0,89, deve essere presentata auotocertificazione, entro il 30 giugno 2020, mediante apposito modello pubblicato sul sito internet del Comune.

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        Pagamentoil versamento dell’imposta potrà essere eseguito utilizzando:

        • modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali), indicando i codici tributo sotto indicati.
        • Bollettino di CC postale n° 1008857615, intestato a "PAGAMENTO IMU", reperibile presso tutti gli Uffici postali.

         

        Il codice Comune da indicare è A390.

         

        Non è dovuto il versamento se l’imposta dovuta per l’intero anno è inferiore a € 5,00.

        Ravvedimento Operoso In caso di pagamento non effettuato entro il termine previsto, oppure parzialmente effettuato, si può provvedere a regolarizzare la propria posizione spontaneamente, attraverso l’istituto del Ravvedimento Operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/1997).Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito del Comune alla pagina www.comune.arezzo.it

        1 Ai fini del tributo è considerato abitazione principale il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare in cui il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze le unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7, nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

        2 E’ riservato allo Stato il solo gettito dell’IMU derivante dagli immobili classificati nella categoria catastale "D", calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. La differenza fra l’aliquota deliberata e l’aliquota standard è pertanto di spettanza del Comune.

        Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno

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