Trasparenza

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Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ha riordinato gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 

Il responsabile per la trasparenza è: il Segretario Generale (nella qualità di RPCT)

In esecuzione del provvedimento n. 243/2014 del Garante per la protezione dei dati personali, si avvisano i fruitori del sito istituzionale del Comune di Arezzo che i dati personali pubblicati sono riutilizzabili esclusivamente alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d.lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

 

Per informazioni:

segreteriagenerale@comune.arezzo.it

Gestione Atti Ufficiali del Comune di Arezzo

Descrizione completa

Archivio Segreteria Generale

Presso l’Archivio della Segreteria Generale sono conservati gli originali degli atti amministrativi emessi dall’amministrazione comunale. In particolare sono presenti gli originali cartacei degli atti sottoelencati:

Provvedimenti Dirigenziali
2001 - 2013

Ordinanze Dirigenziali
2002 - 2013

Delibere  Giunta Comunale                        
2001 – 2020

Delibere Consiglio Comunale
2001 - 2020

Delibere Circoscrizionali
2001 – 2011

Atti del Commissario Straordinario
febb. 2006 – mag. 2006

Ordinanze Sindacali                                     
2002 – 2020
 

Decreti Sindacali                                         
2002 – 2020
 

Decreti Presidente Consiglio Comunale
2007 – 2020
 

Trattamenti Sanitari Obbligatori 
2007 - 2013
 

Provvedimenti Riservati
2003 - 2013
 

Ordini di servizio del Sindaco
1975 – 2001 

Gli atti dirigenziali emessi a partire dall'anno 2014, nonché le delibere degli organi collegiali e gli atti degli organi monocratici emessi a partire dall'anno 2020 vengono formati in originale informatico ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i..

Archivio Storico

Gli originali cartacei di tutti gli atti amministrativi non conservati presso l’Archivio della Segreteria Generale sono conservati presso l’Archivio Storico Comunale sito in Arezzo – Via della Fiorandola n. 34 (zona aeroporto).

 

Accesso agli Atti e riproduzione di copie

Per ottenere copie degli atti depositati presso l'Archivio della Segreteria Generale, è necessario inoltrare apposita richiesta di accesso agli atti: https://www.comune.arezzo.it/accesso-civico-e-documentale

Il rilascio di copie autenticate (ad esempio per usi notarili) prevedono il pagamento di 10 centesimi a pagina e l'apposizione di una marca da bollo del valore di € 16,00 ogni 4 pagine;

 

Per Informazioni:

Segreteria Generale:

 

     

Archivio Storico:

Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.) - Anno 2019

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La pubblicazione degli atti e documenti relativi alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni di cui all’art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, avviene in coerenza con quanto disposto dall’art. 22, comma 1, lett. d-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Allegati

Delibera C.C. n. 119 del 17/12/2019
All._1___Relazione_su_attuazione_precedente_piano_di_razionalizzazione__art._20__c.4__TUSP_
All._2___Relazione_revisione_periodica_e_Piano_di_razionalizzazione
All._3___Schede_CDC_revisione_periodica_e_Piano_di_razionalizzazione

Cessione della partecipazione azionaria detenuta dal Comune di Arezzo nella società A.I.S.A. S.p.A.

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La procedura di cessione della partecipazione detenuta nella società A.I.S.A. S.p.A. dà seguito a quanto deliberato dal Consiglio Comunale di Arezzo con deliberazioni n.116 del 25 settembre 2017 e n.112 del 19 dicembre 2018, ai sensi e per gli effetti degli articoli 24 e 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii. La pubblicazione degli atti e documenti relativi alla procedura avviene in rispondenza a quanto disposto dall’art. 22, comma 1, lett. d-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Allegati

Comune di Arezzo - AISA - Avviso di gara
Offerta economica
Provvedimento n. 3031/2019
Domanda di partecipazione

IMU 2020 Ravvedimento operoso per omesso/parziale pagamento

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Ravvedimento operoso per omesso/parziale versamento

 

In caso di omesso o parziale versamento dell'imposta municipale propria è possibile sanare la violazione effettuando, entro i termini di seguito specificati, un versamento comprensivo di tributo o maggior tributo dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi a tasso legale calcolati sui giorni di effettivo ritardo.

Per quanto riguarda gli interessi, si applica il tasso legale pari allo 0,80% dal 01/01/2019 al 31/12/2019, allo 0,05% dal 01/01/2020 al 31/12/2020 e allo 0,01% dal 01/01/2021. Tali interessi sono calcolati sui giorni di ritardo che vanno dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno di effettivo versamento.

La formula, da applicare per il calcolo dell'importo dovuto per ciascun codice tributo, è la seguente:

imposta non versata x tasso legale x numero dei giorni di ritardo / 36.500.

Quindi se ti sei scordato di pagare, o non hai pagato correttamente l'IMU ti puoi ravvedere così come segue accedendo alla calcolatrice IMU 2020.

 

RAVVEDIMENTO SPRINT, se il pagamento viene effettuato dal primo giorno di ritardo fino al quattordicesimo:

- quindi, per il saldo IMU 2020, dal 17/12/2020   al 30/12/2020 si dovrà pagare l'importo del tributo a cui si dovrà applicare la sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo e gli interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

RAVVEDIMENTO BREVE, se il pagamento viene effettuato dal quindicesimo giorno fino al trentesimo e quindi dal 31/12/2020 fino al 15/01/2021, per il saldo 2020,  si dovrà pagare l'importo del tributo a cui si dovrà applicare la sanzione del 1,5% e gli interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

RAVVEDIMENTO INTERMEDIO

se il pagamento viene effettuato entro 90 giorni dal momento dell'omissione si applica l'istituto del Ravvedimento Intermedio. Pertanto se il pagamento avviene dal 31º giorno successivo all'omissione (e cioè dal16/01/2021 ed entro il  16/03/2021)  si dovrà pagare l'importo del tributo a cui si dovrà applicare la sanzione del 1,67 e gli interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

 

RAVVEDIMENTO LUNGO per anno 2020, se il pagamento viene effettuato dal 91° giorno ma comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in corso e cioè entro il 30/06/2021 si dovrà pagare l'importo del tributo a cui si dovrà applicare la sanzione del 3,75% e gli interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

 Per effetto del comma 769 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2020 (Legge 160 del 27/12/2019) il termine di presentazione delle dichiarazione IMU è il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

Si ricorda che la dichiarazione IMU ha natura periodica (Circolare n. 1/DF del 29/04/2013 consultabile nella sezione allegati) e pertanto il ravvedimento può essere effettuato soltanto entro i termini di presentazione della dichiarazione.

 

Modalità di compilazione del Modello F 24

Il versamento deve essere effettuato tramite il modello F24 barrando la casella relativa a "ravvedimento operoso" ed indicando l'importo totale comprensivo dell'imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

- Ab. principale e pertinenze: Codice IMU quota Comune: 3912;

- Aree fabbricabili:

  • Codice IMU quota Comune: 3916

- Altri fabbricati:

  • Codice IMU quota Comune: 3918

- Fabbricati di categoria D

  • Codice IMU quota Comune: 3930
  • Codice IMU quota Stato: 3925

Il versamento può essere effettuato anche con bollettino di c/c postale barrando il riquadro relativo al ravvedimento.

Si rammenta in proposito che la Corte di Cassazione con Sentenza n. 12661/2011 ha stabilito che il ravvedimento operoso spiega integralmente i suoi effetti solo laddove vengano adempiuti tutti gli obblighi imposti dalla legge ovvero il contestuale versamento integrale del tributo, delle sanzioni nonché degli interessi legali.

Normativa
- Art. 13 del D. Lgs. 472/97, come sostituito dal D. Lgs.203/98 e modificato dai DD. Lgs. 422/98, 506/99, 99/00 e 32/01 e D.L. 185/08 art. 16.
- Circolari del Ministero delle Finanze n. 180/E del 10.07.1998 e n. 184/E del 13.07.1998.
- Per gli interessi legali: D.M. Economia e Finanze 12 dicembre 2019.

- Legge 13 dicembre 2010, n. 220, commi 20 e 22 dell'art. 1.

- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12/04/2012.

- Sentenza Cassazione Civile Sezione Tributaria n. 12661 del 09/06/2011.

- Circolare n. 1/DF del 29/04/2013

- L. 160/2019

Istruzioni pagamento acconto IMU 2020

Descrizione completa

Istruzioni pagamento acconto IMU 2020

 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

NUOVA IMU

ANNO 2020

MODALITA’ PER IL PAGAMENTO

DELLA PRIMA RATA

 

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Entro il 16 GIUGNO 2020 deve essere effettuato il versamento della prima rata dell'IMU dovuta per l’anno d’imposta 2020.

 

Il pagamento della prima rata dell'imposta dovuta per tutto l'anno deve essere effettuato applicando le aliquote deliberate dal Consiglio Comunale, con atto n 35 del 25.03.2015, consultabili sul sito internet.

 

Soggetti passivi:

 

Sono tenuti al pagamento dell’imposta tutti i possessori di immobili (fabbricati e aree edificabili), siti sul territorio comunale.

Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull’immobile.

Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata.

Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

 

ATTENZIONE: ai sensi del comma 741, lett. c) dell'art1 L 160/2019 l'IMU non si applica per le categorie di immobili che seguono:

  1. abitazione principale e relativa/e pertinenza/e, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9. 1

  2. abitazione e relativa/e pertinenza/e di proprietà di anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

  3. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.

  4. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali.

  5. Casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.

  6. un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché al personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

     

 Base imponibile:

 

  • Fabbricati iscritti in catasto: rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutata del 5%, con applicati i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato2:

 Cat A. (no A/10)   160

Cat  C/2-C/6-C/7   160

Cat A/10                 80

Cat  C/3-C/4-C/5   140

Cat. B                    140

Cat. D (no D/5)       65

Cat C/1                   55

Cat  D/5                  80               

 

Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore

N.B. - La base imponibile è ridotta del 50%, ai sensi del comma 747 dell'art 1 della L. 160/2019 per:

a) Fabbricati di interesse storico o artistico (Art. 10 D. Lgs. n° 42/2004)

b) Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;

c) Immobili concessi in comodato gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta di primo grado.

 

    • Aree fabbricabili3: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione (c. 741, lett. d) art.1 Legge 160/2019). In proposito il Comune stabilisce appositi valori di riferimento, ai fini dalla riduzione del potenziale contenzioso, che sono disponibili sul sito internet dell’Ente. Per l'annualità 2020 i nuovi valori sono stati approvati con deliberazione della giunta comunale n. 137 del 18/05/2020.


     

    Calcolo dell’imposta: il calcolo dell’imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata l’aliquota, l’eventuale detrazione (nel caso di abitazione principale iscritta nella categorie A1, A8 o A9 e pertinenze) e le eventuali riduzioni previste espressamente dalla legge. L’imposta è dovuta, per anni solari, in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell’anno nei quali lo stesso si è protratto. A tal fine il mese durante il quale il possesso si e' protratto per più della meta' dei giorni di cui il mese stesso e' composto e' computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

    In caso di decesso del contribuente gli eredi possono effettuare il versamento entro 6 mesi dalla data del pagamento.

     

    Di seguito si rammentano le aliquote e le detrazioni per l’anno 2019 da utilizzare per l'acconto 2020. (Deliberazione Consiglio Comunale n° 35 del 25/03/2015)

     

    1) Aliquota 0,60%

    abitazione principale e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo d’imposta, così come definito dall’art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011, classificata nelle categorie catastali A/1(abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A9 (castelli, palazzi eminenti);

    Detrazione:

    • € 200. La stessa è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione dell’immobile e spetta sino alla concorrenza del tributo dovuto per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale,

       

    2) Aliquota 1,06%

    unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A/9 non costituenti abitazione principale del soggetto passivo d’imposta;

     

    3) Aliquota 0,89%

    a) immobili iscritti in catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, e classificati nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e A7, concesse in comodato o uso gratuito a parente maggiorenne di primo grado in linea retta, che la utilizza quale abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica e dalla dimora abituale e a condizione che lo stesso non sia titolare di diritti reali in quota esclusiva (100%) su immobili abitativi, ubicati nel comune di Arezzo;

     

    b) pertinenze di dette abitazioni purché rientranti nel comodato o uso gratuito e comunque nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

    L’aliquota di cui al presente punto si applica limitatamente al periodo in cui sussistono i requisiti richiesti e autocertificati.

    Condizione necessaria per usufruire dell’aliquota ridotta è la presentazione, entro il 30 Giugno 2021, di apposita autocertificazione, pena decadenza dal beneficio, redatta su conforme modello reso disponibile dal Comune, attestante i requisiti richiesti, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia. I contribuenti non sono tenuti a presentare detta documentazione qualora gli stessi abbiano già fatto pervenire al Comune di Arezzo entro i termini prescritti le autocertificazioni riferite alle annualità 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 e risultino immodificati tutti i requisiti ivi attestati. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell’aliquota agevolata deve essere presentata, entro il 30 giugno 2021, apposita comunicazione di cessazione.

     

    4) Aliquota 0,89%

    a) gli immobili concessi integralmente in locazione, a titolo di "abitazione principale" del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all’art.2, comma 3, e all'art 5 comma comma 3 della legge n.431/1998; (comma 760 dell'art 1 L 160/2019,)

    b) pertinenze di dette abitazioni purché rientrino nel contratto locativo, comunque nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7, anche se iscritte unitamente all’unità ad uso abitativo.

    Condizione necessaria per usufruire dell’aliquota ridotta è la presentazione, entro il 30 Giugno 2021, di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai fini IMU. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell’aliquota agevolata deve essere presentata entro il citato termine apposita comunicazione di cessazione.

     

    5) Aliquota 1,06%

    a) Unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 ed A7, non costituenti abitazione principale del soggetto passivo d’imposta, con esclusione di quelle concesse integralmente in locazione a titolo di "abitazione principale" del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all’art.2 comma 3 e all'art 5 c. 3 della legge n.431/1998, e di quelle concesse in comodato o uso gratuito a parente maggiorenne di primo grado in linea retta che la utilizza quale abitazione principale.

    b) Unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 non costituenti pertinenza di abitazione principale del soggetto passivo di imposta, con esclusione di quelle concesse integralmente in locazione a titolo di pertinenza dell'abitazione principale del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all’art.2 comma 3 e all'art 5 c. 3 della legge n.431/1998, e di quelle concesse in comodato o uso gratuito a parente maggiorenne di primo grado in linea retta che la utilizza quale pertinenza dell'abitazione principale

     

    6) Aliquota 0,60%

    Applicabile ad un’unica unità immobiliare, non locata, di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 della quale il proprietario o titolare di altro diritto reale sia portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi dell’art, 3 comma 3 della L. n. 104/1992. Tale aliquota è applicabile unicamente qualora il portatore di handicap non sia titolare per intero o per quota parte, di diritto di proprietà o altro diritto reale su un fabbricato adibito ad abitazione principale così come definita dall’art. 13 comma 2 del DL 201/2011 del comma 741, dell'art 1 della L 160/2019. Condizione necessaria per usufruire dell’aliquota ridotta è la presentazione, entro il 30 Giugno 2021, pena decadenza dal beneficio, di apposita autocertificazione redatta su conforme modello reso disponibile dal Comune, attestante i requisiti richiesti.

     

    7) Aliquota 0,87%

    unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni)

     

    8) Aliquota 1,06%

    a) unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D4 (case di cura e ospedali);

    b) unità immobiliari iscritte nella categoria D5 (istituti di credito, cambio e assicurazioni);

    c) unità immobiliari iscritte nella categoria A10 (uffici e studi privati)

    d) aree fabbricabili

     

    9) Aliquota 1,02%

    Tutti gli altri immobili

     

      

    Sul sito internet del Comune di Arezzo www.comune.arezzo.it è disponibile un modello di calcolo dell’imposta ad uso dei contribuenti.

    Casi particolari

    NOVITA' DL RILANCIO

    L'art 177 del cosiddetto Decreto Rilancio prevede l'esenzione per la prima rata IMU 2020 per quegli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

    Comodato gratuito

    Ai sensi della lettera c) comma 747 della L 160/2019: la base imponibile è ridotta del 50 per cento: per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

    Vanno considerate anche le pertinenze secondo i limiti previsti per l'abitazione principale (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7).

    Rimane comunque applicabile l'aliquota ridotta deliberata dal Consiglio Comunale con atto n° 35 del 25/03/2015, (che chiameremo "comodato Comunale") relativa ai fabbricati iscritti in catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, e classificati nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e A7, concessi in comodato o uso gratuito a parente maggiorenne di primo grado in linea retta, che la utilizza quale abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica e dalla dimora abituale e a condizione che lo stesso non sia titolare di diritti reali in quota esclusiva (100%) su immobili abitativi, ubicati nel comune di Arezzo; vanno considerate anche le pertinenze secondo i limiti previsti per l'abitazione principale (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7)

    Pertanto, anche per l'anno 2020 possono verificarsi le seguenti tre casistiche, di cui si riassumono gli adempimenti del contribuente e le aliquote da applicare:

    1) Comodato Statale: nel caso in cui sono soddisfatti solo i requisiti previsti dalla legge.

    REGISTRAZIONE CONTRATTO

    ABBATTIMENTO DEL 50% BASE IMPONIBILE

    ALIQUOTA 1,02

    2) Comodato Comunale: nel caso in cui sono soddisfatti solo i requisiti previsti dalla deliberazione comunale ma non quelli previsti dalla legge.

    PRESENTAZIONE DI AUTOCERTIFICAZIONE

    NO REGISTRAZIONE CONTRATTO

    ALIQUOTA 0,89

    3) Comodato Comunale + Comodato Statale: nel caso in cui sono soddisfatti sia i requisiti previsti dalla delibera comunale che quelli previsti dalla legge.

    REGISTRAZIONE CONTRATTO

    ABBATTIMENTO DEL 50% BASE IMPONIBILE

    ALIQUOTA 0,89

    PRESENTAZIONE DI AUTOCERTIFICAZIONE

    Canoni concordati

    E' prevista una riduzione dell'IMU pari al 25% relativamente agli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431/1998.

    Pertanto per il Comune di Arezzo vigono due distinte aliquote:

    - aliquota dello 0,89% per gli immobili affittati a canone concordato alla sola condizione che l'alloggio sia l'abitazione principale dell'inquilino.

    - aliquote del 1,06% per gli immobili concessi in locazione a canone concordato in cui l'inquilino non ha fissato l'abitazione principale.

    Una volta determinata l'imposta dovuta si applicherà ad entrambe le casistiche la riduzione del 25%.

    Nel solo caso di aliquota dello 0,89%, deve essere presentata autocertificazione, a pena di decadenza entro il 30 giugno 2021, mediante apposito modello pubblicato sul sito internet del Comune.

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    Pagamento: il versamento dell’imposta potrà essere eseguito utilizzando:

     

    • modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali), indicando i codici tributo sotto indicati.

     

    • Bollettino di CC postale n° 1008857615, intestato a "PAGAMENTO Nuova IMU", reperibile presso tutti gli Uffici postali.

     

    Tipologia immobili

    Codice IMU quota Comune

    Codice IMU quota Stato

    Abitazione principale e pertinenze (A1-A8-A9)

    3912

    ====

    Aree fabbricabili

    3916

    ====

    Altri fabbricati

    3918

    ====

    Fabbricati Cat. "D"

    3930

    39252

    Fabbricati Merce

    3939

    ====

     

    Il codice Comune da indicare è A390.

     

    Non è dovuto il versamento se l’imposta dovuta per l’intero anno è inferiore a € 15,00.

    Ravvedimento Operoso In caso di pagamento non effettuato entro il termine previsto, oppure parzialmente effettuato, si può provvedere a regolarizzare la propria posizione spontaneamente, attraverso l’istituto del Ravvedimento Operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/1997)

    Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito web del Comune alla pagina /IMU 2020

    1 Ai fini del tributo è considerato abitazione principale il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare in cui il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (c. 741 art1 L 160/2019). Sono pertinenze le unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7, nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

    Non è più contemplata l'equiparazione all'abitazione principale per il pensionato AIRE (comma 741 lett.c L 160/2019)

    2 Ai fini del tributo per fabbricato si intende l'unita' immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione e' soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui e' comunque utilizzato; (art 1 comma 741 della L 160/2019)

    3 Ai fini del tributo per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

    2 E’ riservato allo Stato il solo gettito dell’IMU derivante dagli immobili classificati nella categoria catastale "D", calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. La differenza fra l’aliquota deliberata e l’aliquota standard è pertanto di spettanza del Comune.

    IMU 2020

    Descrizione completa

    IMU 2020

    Calcolatrice 2020

    dal 1 gennaio 2020 l'IMU è regolata dall'art. 1, commi da 739 a 783 della L. 160/2019. Il comma 738 della suddetta normativa ha, tra l'altro, disposto l'abolizione della Tasi a far tempo dal 01/01/2020.

    L'articolo 1, comma 740, della Legge 160/2019, dispone che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, secondo la definizione data dalla norma medesima  (comma 741) non è sottoposta  a tassazione. Si ricorda che l'abitazione principale ai fini IMU è quella, e solo quella, nella quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

    A seguito delle novità introdotte dal 2020 il Comune ha adottato le seguenti Delibere:

    - Delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 20/04/2020 con la quale vengono approvate le aliquote relative all'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2020, consultabile nella sezione allegati;

    - Delibera della Giunta Comunale n. 137 del 18/05/2020 con la quale vengono adottati i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini dell'applicazione della nuova IMU per l'anno d'imposta 2020. Il testo della Deliberazione della GC, la Relazione allegata alla stessa e la tabella dei nuovi valori sono consultabili nella sezione allegati;

    - Delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 20/05/2020 con la quale viene approvato il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria Nuova IMU consultabile nella sezione allegati;

    - Delibera del Consiglio Comunale n.  38  del 20/05/2020 con la quale viene approvato il Regolamento Comunale per la rateizzazione degli atti di accertamento esecutivo e delle intimazioni di pagamento  consultabile nella sezione allegati;

      Si ricorda che il versamento dell'acconto scade il 16 giugno 2020 e il versamento del saldo il 16 dicembre 2020.

    In questa sezione alla voce "link utili" è disponibile una calcolatrice ad uso dei contribuenti per il calcolo dell'acconto e del saldo Imu 2020.

    Importante

     ai sensi dell'art. 177 del cosiddetto Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), ai sensi dell'art. 78 del D.L. 104/2020 e ai sensi della Legge n. 176 del 18/12/2020 (che ha convertito in legge con modificazioni il c.d. Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020) e abrograto espressamente i Decreti Ristori bis (D.L. n. 149/2020), Ristori ter (D.L. n. 154/2020) e Ristori quater (D.L. n. 157/2020), con salvezza degli atti e dei provvedimenti adottati), è stata disposta l'esenzione del versamento dell'acconto e/o saldo IMU 2020 per specifici settori economici ed in presenza di determinati requisiti meglio specificati nella sezione Istruzioni pagamento acconto IMU 2020 e Istruzioni pagamento saldo IMU 2020.

    Per comunicare il diritto all'esenzione è necessario presentare la Dichiarazione IMU 2020 (scadenza 30/06/2021) con il modello di dichiarazione di cui al  Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 luglio 2022 consultabile nella sezione Allegati di questa pagina.

     

     

    Allegati

    Delibera CC 15/2020
    tabella valori aree edificabili
    tabella valori aree edificabili
    Delibera GC n. 137/2020
    relazione aree edificabili
    Regolamento Nuova IMU 2020
    Regolamemto per la rateizzazione degli atti di accertamento esecutivo e delle intimazioni di pagamento
    modello-dichiarazione_imu_impi_4.pdf

    Realizzazione nuova sede Polizia Locale

    Descrizione completa
    Descrizione sintetica dell'intervento
    Il progetto prevede la realizzazione della nuova sede della polizia locale mediante ristrutturazione ed ampliamento dell’edificio posto in via Filzi n. 23.


    Allegati 

    Planimetria generale.pdf 
    Prospetti.pdf 
    Piante.pdf 
    Piante.pdf 
     

    Riqualificazione piazza della Repubblica

    Descrizione completa

    DESCRIZIONE DELL’ INTERVENTO

    Il progetto prevede la demolizione dello spartitraffico e dell’aiuola centrale e la sostituzione degli stessi con uno spartitraffico più stretto, il prolungamento delle porzioni di giardino da una parte e dell’autostazione dall’altra fino a ritrovare l’allineamento con l’incrocio di via Guido Monaco.

    Lo stesso prolungamento riguarda anche le porzioni di marciapiede oltre l’ incrocio con via Frà Guittone e via Spinello.

    Tutta la parte centrale è prevista sopraelevata e portata alla quota dei giardini e asfaltata, mentre le altre aree saranno pavimentate in pietra con relativi cordonati sempre in pietra.

    Per quanto riguarda la pubblica illuminazione, saranno smontati i vecchi pali e sostituiti con luci a led, ricollegandosi all'impianto esistente di Via Guido Monaco la demolizione dello spartitraffico e dell’aiuola centrale e la sostituzione degli stessi con uno spartitraffico più stretto.


    Allegati 

    P.ZZA_REPUBBLICA_PLANIMETRIA_GENERALE.pdf

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