Produttori agricoli: vendita al dettaglio

Descrizione completa

Requisiti del richiedente

Il richiedente deve essere imprenditore agricolo, singolo o associato, iscritto nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Gli imprenditori agricoli possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

Modalità di richiesta ed erogazione

La vendita diretta dei prodotti agricoli è soggetta a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione nel caso di vendita al dettaglio in forma itinerante, oppure al comune in cui si intende esercitare la vendita nel caso di vendita al dettaglio non in forma itinerante o in locali aperti al pubblico, e può essere effettuata decorsi trenta giorni dalla data del protocollo della comunicazione.



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Attività economiche del Centro storico

Lotteria, tombola e pesca di beneficenza

Descrizione completa

Lo svolgimento di lotterie, tombole e pesche di beneficenza è consentita, previa autorizzazione comunale, esclusivamente agli enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli stessi. 
 

 

Modalità di richiesta ed erogazione

Gli organizzatori devono presentare comunicazione di avvio attività almeno 30 giorni prima dell'evento  all'Ufficio Protocollo del Comune in cui è effettuata l'estrazione e al Prefetto competente. Eventuali variazioni al programma  devono essere  prontamente comunicate. 
 

ATTENZIONE: La domanda al Comune è irricevibile se non è allegata copia della comunicazione ai Monopoli di Stato al fine di ottenere il nulla-osta alla manifestazione. 
 

 

Documenti da allegare alla comunicazione: 
 

Per la lotteria

- regolamento con indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori; 
 

Per la tombola

- il regolamento con la specificazione dei premi e con l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella;

- la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato  in base al loro prezzo di acquisto o in mancanza al valore normale degli stessi. La cauzione è presentata a favore del comune di estrazione e ha scadenza non inferiore ai 3 mesi dalla data di estrazione. E' prestata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato.
 

Per la pesca di beneficenza

- indicare nella comunicazione il numero dei biglietti che intende emettere e relativo prezzo

 

ATTENZIONE: Per le lotterie e le tombole dovrà essere inviato al Comune e al Prefetto copia del verbale di estrazione avvenuta alla presenza di un incaricato dell'organizzatore specificatamente indicato nella comunicazione.



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Attività economiche del Centro storico

Locali di pubblico spettacolo

Descrizione completa

Il locale di pubblico spettacolo è l'insieme di fabbricati, ambienti, e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento nonché i servizi e disimpegni ad esso annessi

L'apertura di un locale di pubblico spettacolo - intrattenimento è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 68, 69, 80 TULPS. Il subingresso è soggetto a SCIA e le variazioni societarie a comunicazione.

La scia ha sempre efficacia immediata e decorre dalla data di invio telematico e dovrà essere conservata a cura del titolare unitamente alla ricevuta automatica del sistema. Attenzione quando si compila la scia, è un’autocertificazione ed eventuali falsi sono punti penalmente oltre a determinare la revoca della stessa. Il procedimento autorizzatorio si conclude in 90 giorni. Qualora sia necessario attivare più procedimenti autorizzatori (es.un autorizzazione con un nulla osta o parere/ due autorizzazioni/ due pareri) è necessario avvalersi del procedimento unico suap link e i termini di conclusione è quello previsto dal DPR 160/201.

Modalità di richiesta ed erogazione

La domanda deve essere presentata telematicamente corredata di tutti i documenti indicati nell'apposito modello.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere positivo di agibilità ex art.80 tulps della commissione provinciale di vigilanza pubblico spettacolo.

Requisiti del richiedente

Assenze di procedimenti penali e di cause di decadenza o sospensione ai sensi della vigente

normativa antimafia.

- requisiti art. 11 e 92 tulps

- Per la somministrazione all’interno del locale possesso di uno dei requisiti morali e professionali previsti dall’art. 71 del D.lgs.59/2010.

Requisiti dei locali

Il locale deve avere destinazione commerciale al dettaglio. Il richiedente deve redigere progetto dettagliato con tutte le caratteristiche strutturali e impiantistiche del locale, prevenzione incendi, allestimento, materiali utilizzati come dettagliato nella modulistica link

Normativa

Art. 68-69-80 tulps

Art.11-92 tulps

Decreto prevenzione incendi



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Attività economiche del Centro storico

Impianti di distribuzione carburanti

Descrizione completa

Per impianto stradale ad uso pubblico si intende il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione nonché dai servizi e dalle attività economiche accessorie integrative così come individuate dall'art. 50 della L.R. n. 28/2005.

Modalità di richiesta ed erogazione

Apertura Nuovo Impianto e Modifiche di impianto esistente (uso pubblico/privato) soggette ad autorizzazione (art. 57 comma 3 L.R. 28/2005)

Sono soggette ad autorizzazione l’apertura di un nuovo impianto o l'aggiunta di altri carburanti negli impianti esistenti e la ristrutturazione totale da intendersi come mutamento contemporaneo di tutte le parti costitutive dello stesso. Il nuovo impianto deve avere le caratteristiche minime di cui all’art.54 della L.R.28/2005. L’impianto nuovo o le parti modificate non potranno  essere messe in esercizio prima del collaudo. Tutti gli impianto stradali devono essere dotati di gestore che deve esere presente nell’orario di apertura, fatta eccezione  le ipotesi di cui all’art.54 bis della L.R.28/2005.

La domanda dovrà essere presentata telematicamente secondo le modalità del procedimento unico SUAP.

Modifiche soggette a comunicazione (art. 57 comma 1 L.R. 28/2005)
Le modifiche di cui all'art. 57 comma 1 sono soggette a SCIA da inviare  al SUAP che la trasmetterà ai competenti uffici comunali e all'Agenzia delle Dogane. Al termine dei lavori  dovrà produrre perizia giurata attestante la regolarità dell'intervento.

ATTENZIONE: Il richiedente se deve attivare anche le pratiche presso il Servizio Edilizia e gli uffici competenti dei VVFF e USL, qualora vi siano almeno due autorizzazioni/nulla-osta da ottenere, dovrà presentare la domanda unica SUAP.

Subingresso

Entro 15 giorni dal trasferimento della titolarità dell'impianto il cessionario presenta comunicazione al SUAP che la trasmetterà all'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane. Il nuovo intestatario/gestore dovrà produrre comunicazione dell’orario effettuato utilizzando l’apposito modulo. Sarà necessario altresì provvedere alla voltura del certificato prevenzione incendi

 
Adempimenti vari
Le variazioni societarie del legale rappresentante della denominazione o ragione sociale sono soggette a comunicazione da trasmettersi ai soggetti di cui sopra.
Il titolare è tenuto altresì comunicare l'avvio, la cessazione o la sospensione dell'attività secondo le modalità di cui agli artt. 72, 73 78 e 79 della L.R.28/2005 e la modifica del gestore ovvero di colui a cui è intestata la licenza di esercizio dell’Agenzia delle Dogane.

Apertura di pubblico esercizio, commercio, punto vendita non esclusivo di quotidiani e periodici, tabacchi
Al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito:
a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il rispetto delle  il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
b) l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto e l'esercizio della rivendita di tabacchi, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attività di cui alla presente lettera, presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq;
c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita, a condizione che l'ente proprietario o gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale»

Le attività di cui sopra, di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare della licenza dell'esercizio medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività. Limitatamente alle aree di servizio autostradali possono essere gestite anche da altri soggetti, nel caso in cui tali attività si svolgano in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza di esercizio. In ogni caso sono fatti salvi gli effetti delle convenzioni di subconcessione in corso alla data del 31 gennaio 2012, nonché i vincoli connessi con procedure competitive in aree autostradali in concessione.

 

Requisiti del richiedente

Assenze di procedimenti penali e di cause di decadenza o sospensione ai sensi della vigente normativa antimafia e requisiti morali d.lgs 59/2010. 

- Per il commercio alimentare il possesso di uno dei requisiti professionali previsti dall’art.71 del D. lgs 59/2010.

 

NOTA BENE:

L’obbligo scaduto il 31 dicembre 2012 di adeguare gli impianti carburanti con apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato. il mancato adeguamento comporterà l’applicazione di una sanzione pecuniaria da determinare in rapporto all'erogato dell'anno precedente, da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 5.000 euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento (d.l.98/2011 convertito in legge n.111/2011 modificato dal DL 1/2012 conv. in L. 27/2012)

L’obbligo entro il 16 settembre 2013 come previsto dall’art.51 della Legge 23 luglio 2009 n.99 per chiunque eserciti attività di distribuzione carburanti di comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico, il prezzo effettivamente praticato per ogni tipologia di carburante venduto. Il Ministero rende pubblici i prezzi in apposita piattaforma web accessibile al seguente indirizzo https://carburanti.mise.gov.it così da consentirne la consultazione al consumatore. Tutti i titolari di impianti carburanti devono pertanto aver provveduto ad effettuare tale comunicazione accedendo all’indirizzo sopra indicato. E’ sanzionata sia l’omissione della comunicazione sia la comunicazione di un prezzo diverso da quello praticato.

 

Collaudo

Un impianto in esercizio ha l’obbligo di produrre la documentazione per l’autocollaudo link ogni 15 anni dall’ultima verifica, salvo che non intervengano prima modifiche soggette ad autorizzazione

 

Modalità di erogazione e orari

Con la legge 161/2014 che ha modificato il D.L. n. 9872011 convertito nella legge 111/2011 gli impianti che decidono di assicurare la possibilità di rifornimento assistito da personale, possono attivare impianti funzionanti con modalità self pre-pagamento oppure impianti funzionanti con modalità self post-pagamento oppure impianti con modalità "servito" oppure con varie combinazioni delle modalità. In ogni caso, tutti gli impianti devono essere dotati di apparecchiature self pre-pagamento. In caso di funzionamento solo con modalità self post-pagamento e/o servito, le apparecchiature self pre-pagamento saranno attivate fuori dall’orario in cui è prevista la presenza del personale.

Resta fermo che qualora siano rispettate le norme di circolazione stradale, gli impianti ovunque ubicati non possono essere sottoposti a vincoli o limitazioni all’utilizzo continuativo anche senza assistenza delle apparecchiature per le modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.

Orari Gli impianti di distribuzione carburanti funzionanti con la presenza del gestore articolano il proprio orario di servizio dalle ore 6 alle ore 21. L’orario minimo di apertura è fissato in cinquantadue ore settimanali. E’ garantita l’apertura obbligatoria giornaliera dell’impianto dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19. Il monte orario settimanale di trentanove ore, calcolato tenendo conto delle possibili turnazioni, può essere aumentato dal gestore fino al 50 per cento. Durante l’orario di apertura dell’impianto deve essere garantita l’assistenza al rifornimento diretto da parte del gestore o dei suoi dipendenti. La possibilità della richiesta dell’assistenza al rifornimento diretto deve essere pubblicizzata mediante apposito cartello

Il gestore comunica l’orario di apertura dell’impianto nei termini e con le modalità stabiliti con ordinanza del Sindaco n.22/2009 e utilizzando apposito modello link L’orario comunicato resta valido fino a diversa comunicazione.

 

Attivazione distributori mobili

Per contenitore distributore mobile ad uso privato si intende tutte le attrezzature mobili con capacità geometrica non superiore a 9 metri cubi ubicate all'interno di cave per estrazione di materiali, di cantieri stradali, ferroviari ed edili nonché di attività industriali, artigianali, agricole e agromeccaniche destinate al rifornimento di macchine e automezzi di proprietà dell'azienda presso la quale viene usato il contenitore distributore, con carburanti liquidi di categoria C di cui al decreto del Ministro dell'interno del 31 luglio 1934. Il titolare è tenuto a presentare comunicazione.

Prelievo di carburanti in recipienti

Gli operatori economici o altri utenti che hanno la necessità di rifornire i propri mezzi direttamente sul posto di lavoro devono presentare apposita comunicazione.

 

Impianto ad uso privato

Per impianto ad uso privato si intende:

1) tutte le attrezzature fisse senza limiti di capacità, ubicate all’interno di aree private non aperte al pubblico, quali stabilimenti, cantieri, magazzini, depositi e simili e destinate al rifornimento esclusivo degli automezzi di proprietà o in leasing di imprese produttive o di servizio, con esclusione delle amministrazioni pubbliche;

2) un impianto utilizzato per il rifornimento di automezzi di proprietà di imprese diverse da quella del titolare dell’autorizzazione, a condizione che tra il titolare ed i soggetti utilizzatori sia costituito un consorzio, una associazione di imprese o altra forma associativa equivalente e che le imprese siano coinvolte nella realizzazione di un medesimo intervento, anche complesso, oppure che abbiano ad  oggetto sociale l’attività di autotrasporto;  un impianto utilizzato per il rifornimento di automezzi di proprietà di imprese diverse da quella del titolare dell’autorizzazione, qualora si tratti di società controllate dalla società titolare dell’autorizzazione.

Le modalità per la realizzazione e la messa in esercizio sono le medesime previste dalla  disciplina applicabile agli impianti stradali di distribuzione di carburanti sopra descritte

La scia ha sempre efficacia immediata e decorre dalla data di invio della PEC e dovrà essere conservata a cura del titolare unitamente alla ricevuta automatica del sistema contenente il numero pec. Attenzione quando si compila la scia: è un’autocertificazione ed eventuali falsi sono punti penalmente oltre a determinare la revoca della stessa.

Qualora sia necessario attivare più procedimenti autorizzatori (es.un autorizzazione con un nulla osta o parere/ due autorizzazioni/ due pareri) è necessario avvalersi del procedimento unico suap

 

Turnazione domenicale, festiva e ferie degli impianti carburanti alla luce delle normative statali di liberalizzazione del settore.

Con la Legge 25 luglio 2011 n.11, legge  24 marzo 2012 n.27 e legge 30 ottobre 2014 n.161 il legislatore statale ha, come noto, mutato il quadro normativo di settore portando avanti il processo di liberalizzazione avviato da tempo. Tutti gli impianti devono essere infatti dotati  di apparecchiature per le modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, ed è stata  eliminata  ogni restrizione all’utilizzo continuativo delle predette apparecchiature.

Tali disposizioni assicurano la disponibilità del prodotto, ancorché con modalità self service,  praticamente presso tutti gli impianti esistenti sulla rete stradale, in qualunque ora del giorno e della notte in ogni giorno dell’anno, feriale e festivo, facendo venir meno le finalità della turnazione ovvero  l’interesse generale di reperibilità del carburante. Anche gli impianti che per scelta imprenditoriale  funzionano in modalità servito nell’orario di servizio, utilizzano le predette apparecchiature fuori dallo stesso.

In linea con il parere dell’Autorità Garante per la concorrenza e del mercato dell’11 marzo 2015, si ritiene pertanto non sussista più l’interesse pubblico a che sia garantita la possibilità di fare rifornimento per la generalità dei consumatori in quanto già assolto dal fatto che tutti gli impianti sono dotati di self-service prepay. Viene così meno  la  motivazione per l’imposizione di una turnazione da parte del Comune.

 

Normativa di riferimento:
D.lgs. n. 32/98
L.R. n. 28/2005 e s.m.i.
L. 11/2011
L. 27/2012
Regolamento di attuazione D.P.G.R. n. 15/R del 01/04/2009.



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Farmacie

Descrizione completa

Requisiti del richiedente 
(morali, professionali e tecnici) 

Titolarità e gestione della farmacia (art.7 legge 8 novembre 1991 n.362) 
La titolarità dell'esercizio della farmacia privata è riservata a persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, a società di persone ed a società cooperative a responsabilità limitata che gestiscano farmacie anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 
Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. Sono soci della società farmacisti iscritti all'albo della provincia in cui ha sede la società, in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni. 
La direzione della farmacia gestita dalla società è affidata ad uno dei soci che ne è responsabile. 
Il direttore, qualora si verifichino a suo carico le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituito dall'articolo 11 della presente legge, è sostituito temporaneamente da un altro socio. 
Ciascuna delle società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di una sola farmacia e ottenere la relativa autorizzazione purché la farmacia sia ubicata nella provincia ove ha sede legale la società. 
Ciascun farmacista può partecipare ad una sola società di cui al comma 1. 
La gestione delle farmacie private è riservata ai farmacisti iscritti all'albo della provincia in cui ha sede la farmacia. 
Il trasferimento della titolarità dell'esercizio di farmacia privata è consentito dopo che siano decorsi tre anni dal rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente, salvo quanto previsto ai commi 9 e 10. 
A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dalla acquisizione. Nel caso in cui l'avente causa sia il coniuge ovvero l'erede in linea retta entro il secondo grado, il suddetto termine è differito al compimento del trentesimo anno di età dell'avente causa, ovvero, se successivo, al termine di dieci anni dalla data di acquisizione della partecipazione. Il predetto termine di dieci anni è applicabile esclusivamente nel caso in cui l'avente causa, entro un anno dalla data di acquisizione della partecipazione, si iscriva ad una facoltà di farmacia in qualità di studente presso un'università statale o abilitata a rilasciare titoli aventi valore legale. Nel caso in cui gli aventi causa siano più d'uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione. 
Il comma 9 si applica anche nel caso di esercizio della farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni. 
Decorsi i termini di cui al comma 9, in mancanza di soci o di aventi causa, la gestione della farmacia privata viene assegnata secondo le procedure di cui all'articolo 4. 
Qualora venga meno la pluralità dei soci, il socio superstite ha facoltà di associare nuovi soci nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nel termine perentorio di sei mesi. 
Il primo comma dell'articolo 13 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 1730, si applica a tutte le farmacie private anche se di esse sia titolare una società. 
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, agli atti soggetti ad imposta di registro delle società aventi come oggetto l'esercizio di una farmacia privata, costituite entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed al relativo conferimento dell'azienda, l'imposta si applica in misura fissa. 

Gestione societaria: incompatibilità.(art.8 legge 8 novembre 1991 n.362)

1. La partecipazione alle società di cui all'articolo 7, salvo il caso di cui ai commi 9 e 10 di tale articolo, è incompatibile: 
a) con qualsiasi altra attività esplicata nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco; 
b) con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia; 
c) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato.

2. Lo statuto delle società di cui all'articolo 7 ed ogni successiva variazione sono comunicati alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonché all'assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti e alla unità sanitaria locale competente per territorio, entro sessanta giorni dalla data dell'autorizzazione alla gestione della farmacia.

3. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 7 comporta la sospensione del farmacista dall'albo professionale per un periodo non inferiore ad un anno. Se è sospeso il socio che è direttore responsabile, la direzione della farmacia gestita da una società è affidata ad un altro dei soci. Se sono sospesi tutti i soci è interrotta la gestione della farmacia per il periodo corrispondente alla sospensione dei soci. L'autorità sanitaria competente nomina, ove necessario, un commissario per il periodo di interruzione della gestione ordinaria, da scegliersi in un elenco di professionisti predisposto dal consiglio direttivo dell'ordine provinciale dei farmacisti. 

Modalità di richiesta ed erogazione 
L'apertura, il trasferimento  di sede e l'ampliamento di superficie sono soggette ad autorizzazione. Le istanze in bollo devono essere presentate all'Ufficio Protocollo complete di tutti i documenti indicati negli appositi modelli. 
Le variazioni (es. legale rappresentante, direttore tecnico ecc.), il subingresso e la gestione provvisoria sono soggette a comunicazione, corredata dei documenti indicati nell'apposito modello, da presentarsi all'ufficio commercio in triplice copia, di cui due copie verranno restituite al richiedente debitamente timbrate. La comunicazione ha valore autorizzatorio. 
Per il subingresso devono essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 12 della legge 2 aprile 1968 n. 475 in particolare: 
È consentito il trasferimento della titolarità della farmacia decorsi tre anni dalla conseguita titolarità. 
Il trasferimento può aver luogo solo a favore di farmacista che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. 
Il trasferimento del diritto di esercizio della farmacia deve essere riconosciuto con decreto del medico provinciale. 
Il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia ai sensi del presente articolo o del successivo articolo 18 non può concorrere all'assegnazione di un'altra farmacia se non sono trascorsi almeno dieci anni dall'atto del trasferimento. 
A tal fine, il medico provinciale della provincia in cui ha sede l'esercizio ceduto è tenuto a segnalare l'avvenuto trasferimento al Ministero della sanità. 
Il farmacista titolare al momento del trasferimento decade dalla precedente titolarità. 
Al farmacista che abbia trasferito la propria farmacia è consentito, per una volta soltanto nella vita, ed entro due anni dal trasferimento, di acquistare un'altra farmacia senza dover superare il concorso per l'assegnazione di cui al quarto comma. Al farmacista che abbia trasferito la titolarità della propria farmacia senza acquistarne un'altra entro due anni dal trasferimento, è consentito, per una sola volta nella vita, l'acquisto di una farmacia qualora abbia svolto attività professionale certificata dall'autorità sanitaria competente per territorio, per almeno 6 mesi durante l'anno precedente l'acquisto, ovvero abbia conseguito l'idoneità in un concorso a sedi farmaceutiche effettuato nei due anni anteriori. 
Il trasferimento di farmacia può aver luogo a favore di farmacista, iscritto all'albo professionale, che abbia conseguito l'idoneità o che abbia almeno due anni di pratica professionale, certificata dall'autorità sanitaria competente. 
Ai fini della pratica professionale il titolare di farmacia deve comunicare all'autorità sanitaria competente le generalità del farmacista praticante, la data di effettivo inizio nonché di effettiva cessazione della stessa. 
Le suddette comunicazioni devono essere trascritte in apposito registro tenuto dall'autorità sanitaria competente che è tenuta ad effettuare periodiche verifiche sull'effettivo svolgimento della pratica professionale. 
Il trasferimento della titolarità delle farmacie, a tutti gli effetti di legge, non è ritenuto valido se insieme col diritto di esercizio della farmacia non venga trasferita anche l'azienda commerciale che vi è connessa, pena la decadenza. 
Nel caso di morte del titolare gli eredi possono entro un anno effettuare il trapasso della titolarità della farmacia a norma dei commi precedenti a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale, che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Durante tale periodo gli eredi hanno diritto di continuare l'esercizio in via provvisoria sotto la responsabilità di un direttore. 

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 16 
ARTICOLO 13(Competenze della Regione) 
1. Il Consiglio regionale esercita le funzioni amministrative in 
ordine ai provvedimenti concernenti: 
a) formazione e revisione della pianta organica delle farmacie su ambiti provinciali; 
b) istituzione di dispensari farmaceutici; 
c) istituzione di farmacie succursali; 
d) soppressione sedi farmaceutiche.
2. l provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.
3. La Giunta regionale esercita le funzioni amministrative in ordine ai provvedimenti concernenti:
a) la dichiarazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti di titolare e la dichiarazione delle farmacie succursali di nuova istituzione o vacanti, e la relativa offerta di prelazione;
b) l’indizione dei concorsi per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione o delle farmacie succursali, da destinarsi al privato esercizio, o istituite per decentramento nonché l’approvazione della relativa graduatoria degli idonei e l’assegnazione delle sedi;
c) la dichiarazione di decadenza dell’assegnazione con utilizzo della graduatoria precedentemente approvata per il subentro di un nuovo candidato nei casi previsti dalla legge, a seguito di comunicazione del Sindaco. 
4. Del provvedimento di cui al comma 3, lett. a), è data notizia attraverso la pubblicazione sul BURT.

Requisiti attività: 
Il D. Lgs 114/1998 non si applica ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici.
Negli altri casi si applica la disciplina di cui al D. Lgs. 114/1998 in relazione alla specifica superficie di vendita.
Requisiti dei locali e delle attrezzature: 
Vedi Regolamento edilizio 
 

Normativa 
Legge Regionale  25 febbraio 2000 n. 16 e scc. modifiche ed integrazioni 
legge regionale 3 marzo 2003 n.15 
legge regionale 19 novembre 2001 n.58 
legge 2 aprile 1968 n.475 
legge 8 novembre 1991 n.362
Provvedimento n.1098/2018  Pianta organica delle farmacie del Comune di Arezzo

 

Pianta organica farmacie

 01.pdf  02.pdf  03.pdf  04.pdf  05.pdf  06.pdf  07.pdf  08.pdf  09.pdf  10.pdf

 11.pdf  12.pdf  13.pdf  14.pdf  15.pdf  16.pdf  17.pdf  18.pdf  19.pdf  20.pdf

 21.pdf  22.pdf  23.pdf  24.pdf  25.pdf  26.pdf  27.pdf  28.pdf  29.pdf  30.pdf

 piano_farmacie_2018.pdf

 



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Esercizi di somministrazione

Descrizione completa

In questa pagina:

 

SOMMINISTRAZIONE IN SEDE FISSA

Per somministrazione di alimenti e bevande si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o pertinente al locale, appositamente attrezzati e gestiti per la funzionalità dell'esercizio.

Gli esercizi di somministrazione sono costituiti da un'unica tipologia: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione e hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto dell'attività di somministrazione.

Requisiti soggettivi

Per l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande al pubblico, è necessario (oltre alla maggiore età e all'assolvimento degli obblighi scolastici), essere in possesso dei requisiti morali e professionali.

I requisiti morali sono quelli previsti dall'art. 71 commi 1,2,3,4,5 del D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 come modificato dal D.Lgs. 147/2012 (inesistenza di condanne penali per reati ostativi all'attività), e devono essere posseduti dal titolare (se impresa individuale) o dal legale rappresentante e da altri soci (se trattasi di società), nonché dal delegato alla somministrazione.

I requisiti professionali sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, devono essere posseduti dal titolare o dal rappresentante legale, ovvero in alternativa da eventuale persona preposta all'attività di somministrazione.

I requisiti professionali sono quelli previsti dall'art. 13 della L.R. 28/2005, dall'art. 71 comma 6 del D.lgs 59/2010 (come modificato dal D.Lgs 147/2012 e successive circolari esplicative):

- avere frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale relativo alla somministrazione di alimenti e bevande, come disciplinato dalla vigente normativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti (un elenco non esaustivo dei titoli è contenuto nella circolare n. 3642/C del ministero dello Sviluppo Economico, consultabile nel sito del Comune di Arezzo, sezione Commercio, sotto-sezione Normativa)

- avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l`attività di somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l`attività nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o all’amministrazione o in qualità di socio lavoratore di cooperativa o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’INPS)

- essere stato iscritto al REC di cui alla l. 426/1971, per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, salvo cancellazione dal medesimo registro o perdita dei requisiti

- in quanto cittadino italiano di aver esercitato all’estero in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l`attività di somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato all’estero la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l`attività nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o all’amministrazione o in qualità di socio lavoratore di cooperativa o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata

Requisiti dei locali e delle aree

Il locale deve avere destinazione commerciale al dettaglio.

L’immobile deve essere agibile e deve possedere i parametri urbanistici norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza, di sicurezza sui luoghi di lavoro, d’impatto acustico, prevenzione incendi, di polizia urbana e le disposizioni di cui al decreto 10/03/1998 ivi comprese quelle relative alla capienza massima contemporanea del locale.

L’esercizio deve rispondere ai criteri di sorvegliabilità, prescritti ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L. 25/8/1991 ed individuati dal D.M. 17/12/1992, n. 564 e dal D.M. 05/08/1994, n. 534 (allegato D);

Orari

Gli orari sono liberalizzati fermo il rispetto dei limiti di inquinamento acustico previsti dalla normativa vigente. L’orario effettuato dall’esercizio verrà reso noto al pubblico mediante affissione sulla vetrina del locale.

Prezzi

Ogni prodotto direttamente esposto in vista al pubblico, ovunque collocato, deve indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

Attività stagionale

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande può avere carattere stagionale ed essere esercitata anche per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni. E’ soggetta a SCIA con le medesime modalità sopra descritte.

Modalità

L’avvio, il trasferimento e subingresso, le modifiche strutturali, l’ampliamento di superficie sono soggetti a SCIA.
Ogni altra variazione è soggetta a comunicazione compresa la cessazione dell’attività.

In particolare le variazioni del legale rappresentante e della denominazione o ragione sociale di un’attività commerciale, la variazione del soggetto in possesso dei requisiti professionali e le trasformazioni societarie non conseguenti ad atti di trasferimento di attività per atto tra vivi o a causa di morte, sono soggette a comunicazione entro sessanta giorni dalla variazione.

La cessazione deve essere comunicata entro 60 giorni dal suo verificarsi e il subentro entro 60 giorni dalla stipula dell’atto o entro un anno dalla morte del de cuius. Il ritardo comporta l’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla L.r.28/2005. In caso di subentro in ogni i caso l’attività non può essere avviata fino alla presentazione della SCIA.

La Scia e le comunicazioni ai sensi della L.R.28/2005 sono scaricabili da questo sito e si presentano telematicamente da un pec con firma digitale all’indirizzo pec del Comune.

La scia deve essere corredata di tutti i documenti indicati nel modello stesso e completa in ogni sua parte.

E’ sempre necessario che l'esercente presenti unitamente alla Scia di somministrazione la notifica ai sensi del regolamento CE n. 852/04 in cui dovrà asseverare il possesso dei requisiti igienico-sanitari corrispondenti all'attività svolta (la notifica sostituisce l'autorizzazione sanitaria 283/62) e il relativo bollettino per la USL.

L'attività può essere iniziata dalla data di ricezione della ricevuta automatica di consegna del sistema della SCIA

 

Somministrazione gratuita a fini promozionali

Non sono soggette alla L.R.28/2005 le attività di somministrazione svolte in forma completamente gratuita, come assaggio di alimenti e bevande a fini promozionali. In tal caso resta fermo l’obbligo di presentare la notifica sanitaria.

 

Normativa

L.R. 28/2005
D.P.G.R. n. 15/R del 1.4.2009
D.Lgs. 59/2010
DPR 160/2010

 


FORME SPECIALI DI SOMMINISTRAZIONE

Catering - mense aziendali - domicilio del consumatore - empori polifunzionali - interna ad attività prevalenti di spettacolo, ad impianti sportivi, a sale giochi, a librerie, musei, ecc

Si intendono gli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata:

- congiuntamente ad attività prevalente di: 1) spettacolo, trattenimento e svago, esclusa la semplice musica di accompagnamento e compagnia; 2) sale da ballo, sale da gioco, locali notturni; 3) stabilimenti balneari, impianti sportivi; 4) cinema, teatri, musei, librerie, gallerie d'arte. In tale caso la scia deve essere necessariamente collegata all’attività principale.

- negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle autostrade, come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) da ultimo modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n.214 e nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico;

- negli empori polifunzionali

- nelle sedi ove si svolgono le attività istituzionali delle associazioni e dei circoli di cui all’articolo 2 del d.p.r. 235/2001; e) nelle mense aziendali, come definite all’articolo 41, comma 1, lettera e) e negli esercizi di somministrazione annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata nei confronti del personale dipendente, degli studenti e di tutti coloro che a qualsiasi titolo sono ospitati nella struttura;

- al domicilio del consumatore.

L’attività congiunta (punti 1, 2, 3 e 4) si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari ad almeno tre quarti della superficie complessivamente a disposizione per l’esercizio dell’attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di sottofondo.

Modalità di erogazione

La Scia e l’istanza devono essere inoltrate telematicamente utilizzando la modulistica disponibile nel sito completa di tutti gli allegati e deve essere corredata di notifica sanitaria ai sensi del reg.CE 852/2004 e relativo versamento per la USL link ambiente.

La scia ha sempre efficacia immediata e decorre dalla data di invio della PEC o da data diversa indicata nel modulo e dovrà essere conservata a cura del titolare unitamente alla ricevuta automatica del sistema contenente il numero pec. Attenzione quando si compila la scia, è un’autocertificazione ed eventuali falsi sono punti penalmente oltre a determinare la revoca della stessa.

Requisiti del richiedente

- Assenze di procedimenti penali e di cause di decadenza o sospensione ai sensi della vigente normativa antimafia e requisiti morali Dlgs 59/2010.

- Requisiti professionali di cui al Dlgs 59/2010

Attenzione: non rientrano in questa fattispecie le attività di somministrazione senza fini di lucro, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell`ordine, strutture d`accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno e neppure la somministrazione all’interno dei circoli o associazioni di cui al DPR 235/2001 per i quali si deve utilizzare l’apposito modello.

Normativa

l.r. 28/2005
D.P.G.R. n. 15/R del 1.4.2009
Dlgs59/2010
Dpr 160/2010

 


COMUNICAZIONI E VARIAZIONI

Utilizzare la procedura di invio pratiche online.

 


CIRCOLI PRIVATI

Descrizione

Documentazione e requisiti necessari per la somministrazione all'interno di circolo privato aderente a Ente con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell'Interno

Modalità di richiesta e di erogazione

Denuncia d'inizio attività (2 copie entrambe con firma originale) in cui il Presidente dichiara: 
a) l'ente nazionale cui il circolo aderisce
b) il tipo di somministrazione
c) l'ubicazione e la superficie dei locali
d) che il locale è conforme alle norme edilizie, igienico-sanitarie e ai criteri di sicurezza ed in particolare di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia
e) che il circolo non esercita attività lucrativa ai sensi dell'art. 111 comma 3,4bis e 4quinquies del T.U. delle imposte sui redditi;

  • copia documento d'identità del richiedente
  • planimetria del locale con indicazione della sala somministrazione
  • relazione sull'impatto acustico e copia versamento all'ARPAT
  • atto costitutivo e statuto registrato
  • attestato di affiliazione ad enti od associazioni a carattere nazionale con finalità assistenziali riconosciute dal ministero dell'interno
  • copia notifica sanitaria

N.B. Se il circolo non rispetta le previsioni del testo unico sui redditi (art. 111 comma 3,4-bis e 4-quinquies) il legale rappresentante o il delegato deve essere iscritto al REC e non beneficia del meccanismo semplificato della DIA ma soggiace al rilascio di autorizzazione pur non rientrando nei parametri numerici.

Somministrazione

La somministrazione deve costituire attività complementare a quella ricreativa, culturale-sociale principale
Se la somministrazione è gestita dal Presidente del circolo non è necessaria l’iscrizione al REC
Se è affidata in gestione a terzi sono necessari:

  • copia documento d’identità del gestore e visura camerale da cui risulti l’iscrizione al REC
  • se trattasi di una società anche atto costitutivo della stessa

La sola somministrazione non deve avere accesso dalla pubblica via
La somministrazione è riservata ai soci, per soci si intende anche quelli aderenti a circoli facenti capo alla stessa organizzazione nazionale.
Gli addetti alla manipolazione devono avere il tesserino sanitario.

Statuto

Il D.P.R. n.235/2001 richiama il T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. n.917/1986) al fine di risolvere a livello di imposizione fiscale l’assenza di finalità di lucro.
In conformità a quanto detto lo statuto del circolo privato deve contenere espressamente le seguenti clausole:
a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempre che le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Soci

Il circolo è obbligato a tenere un elenco dei soci aggiornato. Il numero minimo degli iscritti è di 100.
Nel caso sia richiesta la somministrazione è necessario esibire un elenco di almeno 100 soci
È fatto assoluto divieto di rilasciare la tessera sociale nell’immediatezza della domanda. Per partecipare alla vita sociale è necessaria delibera favorevole del consiglio.

Locali

Il locale può avere qualunque destinazione d'uso urbanistico.
Non deve esserci accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici (requisiti di sorvegliabilità D.M.564/1992).
All’esterno non possono essere messi cartelli, manifesti o altro che pubblicizzi l’attività di somministrazione.

Intrattenimenti danzanti

Per gli spettacoli riservati ai soci non è necessaria alcuna comunicazione, è obbligatorio comunque il nulla-osta SIAE e quando la capienza supera le 100 unità il certificato antincendio e fermo il rispetto dei limiti di rumorosità di legge. Possono parteciparvi solo i soci che abbiano acquisito tale qualità da almeno 60 giorni.
Sono consentiti gli spettacoli destinati anche ai non soci ma occorre l’autorizzazione ex art.69 tulps (68 tulps se avviene al di fuori della sede sociale), nulla-osta SIAE, certificato antincendio se capienza supera le 100 unità, se supera le 200 anche l’agibilità della Commissione provinciale di vigilanza. Soci ed invitati non possono comunque superare le 500 unità. Non possono essere fatte più di 4 manifestazioni all’anno( d.p.c.m.16.09.1999 n.504 e circolare minifinanze n.165 del 07.09.2000). In materia di inquinamento acustico, per le manifestazioni all’aperto è necessaria l’acquisizione del parere o dell’eventuale autorizzazione in deroga dell’Ufficio Ambiente.

Giochi leciti, biliardo e carte

Denuncia inizio attività 2 copie entrambe con firma originale
Richiesta Tabella giochi proibiti
Gli apparecchi cha appartengono alle tipologie di cui all'art. 110 comma 6 possono essere installate solo nella sala di somministrazione. Le altre tipologie di apparecchi solo se posti fuori dalla sala di somministrazione non necessitano di autorizzazione e devono comunque possedere il nullaosta dei monopoli di stato. Non è necessaria una sala separata per il gioco delle carte. Tutti i giochi sono vietati ai minori di anni 14 ad eccezione degli apparecchi che consentono vincite in denaro vietati ai minori di anni 18.

Impatto acustico

Se al momento della denuncia inizio attività per la somministrazione si presenta denuncia anche per l’installazione dei giochi si invita il tecnico abilitato a redigere un'unica relazione d’impatto acustico che risponda ai criteri di cui alla Delibera Regione Toscana n.788/1999. Fatta eccezione per i biliardi e carambole, la valutazione d’impatto acustico può essere sostituita da autocertificazione vedi allegato del modulo di d.i.a.

Variazioni

Qualunque variazione deve essere prontamente comunicata (modifica della denominazione, della sede ecc.) Per quanto concerne la nomina di un nuovo presidente deve essere compilato apposito modello ed allegati in copia il verbale del Consiglio che lo ha eletto e il documento d’identità.

Comunicazioni annuali

All’inizio di ogni anno il Presidente deve provvedere a comunicare la prosecuzione dell’attività del circolo allegando in copia il nuovo attestato di affiliazione e il rendiconto consuntivo (quest’ultimo se non ancora approvato in tale data dovrà essere comunque prodotto non appena disponibile).

Orari di apertura e chiusura

Secondo quanto disposto dall’ordinanza n.602 del 21.06.2001 l’attività di somministrazione nei circoli privati può essere effettuata:

  • dalle ore 7.00 alle ore 1.00 nei locali al chiuso; 
  • dalle ore 7.00 alle ore 24.00 nelle aree all’aperto di pertinenza del circolo conformi ai criteri stabiliti dall’art. 4 del D.M. 564/1992 e successive modifiche.

Ai sensi dell’art.8 dell’ordinanza n.602 è consentito ai circoli effettuare nei locali al chiuso trattenimenti musicali dal vivo o con apparecchi meccanici ed elettronici in orario compreso tra le 8.00 e le 24.00.
Nei locali e spazi all’aperto che rispondano ai criteri di cui sopra, le attività di cui al precedente capo possono effettuarsi dalle ore 10,00 alle ore 24.00 con interruzione obbligatoria dalle ore 13,00 alle ore 16,00.

Sono indici di attività lucrativa:

  1. Rilascio senza formalità della tessera sociale
  2. Pubblicità delle iniziative svolte
  3. Dimensione del locale ed elevato numero di soci 
  4. Pagamento biglietto d’ingresso in caso di spettacoli

 



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Separazioni e divorzi davanti all'avvocato

Descrizione breve
Informazioni sulla procedura di separazione e divorzio tramite negoziazione assistita da avvocati
Descrizione completa

L’11 novembre è entrata in vigore la Legge n. 162/2014 che prevede all’art. 6 la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.

La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti: nel primo caso l’accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore delle Repubblica, che esprime un nullaosta; nel secondo caso (figli minori o non autosufficienti), al vaglio del Procuratore della Repubblica si può eventualmente aggiungere anche un passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale. L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Gli avvocati delle parti, una volta formalizzato l’accordo, dovranno trasmetterlo (utilizzando il modulo scaricabile dal riquadro modulistica di questa pagina)  tassativamente entro 10 giorni,  decorrenti dalla data di comunicazione alle parti del provvedimento (nulla osta o autorizzazione) del Procuratore della Repubblica o del Presidente del tribunale,  al comune di:

  • Iscrizione dell’atto di matrimonio
  • Trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o di altri riti religiosi
  • Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero, da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero.

E' sufficiente che alla trasmissione provveda uno solo degli avvocati che abbia assistito uno dei coniugi e abbia autenticato la sottoscrizione.  La sanzione amministrativa pecuniaria prevista in caso di mancata trasmissione o di trasmissione tardiva sarà pertanto applicabile solo qualora nessuno degli avvocati dei due coniugi abbia provveduto alla stessa nei termini.

Normativa

Decreto legge 132/2014, convertito con Legge 162/2014

Edicole (rivendite giornali e riviste)

Descrizione completa

È entrata in vigore la nuova disciplina comunale della vendita della stampa quotidiana e periodica, con la liberalizzazione delle edicole.

Quest'Amministrazione Comunale, in attuazione della L.R. n. 52/2012, concernente modifiche al Codice del Commercio, ha adottato la deliberazione della G.C. n. 21 del 23 gennaio 2013, divenuta esecutiva in data 4 febbraio 2013, con la quale si adegua la normativa comunale sulla vendita della stampa quotidiana e periodica, alla legislazione vigente in materia di liberalizzazione delle attività commerciali ed, in particolare, viene disposto:

La liberalizzazione della vendita della stampa quotidiana e periodica all'interno del territorio comunale, con la conseguente abrogazione della precedente normativa comunale, contenuta nel Piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi e nei Criteri per l'insediamento dei punti non esclusivi della stampa quotidiana e periodica;

Pertanto, risultano abrogati sia il numero massimo di aperture dei punti di vendita sia esclusivi che non esclusivi, sia l'obbligo del rispetto della distanza minima tra punti di vendita;

Conseguentemente, a datare dal 4 febbraio 2013:

A) L'esercizio dell'attività di vendita della stampa e periodica è regolamentato esclusivamente dagli artt. 23, 24,25 e 26. del Codice del Commercio, di cui alla L.R. n. 28/2005, come modificata dalla L.R. n. 52/2012.

B) L'apertura ed il trasferimento di sede di un punto esclusivo o non esclusivo di vendita della stampa quotidiana e periodica, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Servizio Progetto Suap e Sviluppo Economico di quest'Amministrazione, tenendo conto dei criteri elencati all'art. 25, terzo comma della L.R. n. 28/2005;

C) i sopra citati criteri individuati a seguito della concertazione con le associazioni di categoria, sono stabiliti come di seguito descritto:

a) salvaguardia della parità di trattamento alle diverse testate, mediante un adeguato spazio espositivo (scaffali, bacheche, vetrine ecc.) , che non dovrà risultare inferiore a mq. 10;

b) qualificazione, sviluppo e migliore funzionalità della rete di vendita, in funzione del miglioramento del servizio da rendere al consumatore ed al fine, altresì, di assicurare a tutti i consumatori, comprese le persone disabili, la facilità di accesso ai punti vendita, mediante tutte quelle misure ed accorgimenti utili allo scopo:

- spazi privati per la sosta temporanea di veicoli per la clientela;

- eliminazione di eventuali barriere architettoniche mediante scivoli e passerelle stabili o rimovibili;

c) sviluppo di nuove funzioni della rete di vendita, al fine della promozione turistica e culturale del territorio, previa sottoscrizione di apposito protocollo con l'Amministrazione Comunale, con il quale il titolare si impegna a svolgere almeno una di queste attività:

1) disponibilità alla distribuzione di materiale turistico gratuito messo a disposizione dal Comune o da altri Enti pubblici ed a fornire informazioni di carattere turistico e/o di pubblica utilità a turisti e cittadini;

2) vendita di piantine, guide ed altre pubblicazioni turistiche edite dal Comune o da altri Enti pubblici;

3) messa a disposizione del pubblico di un punto di accesso ad Internet.

Pertanto, dalla stessa data, i soggetti richiedenti il rilascio di autorizzazione per l'apertura, il trasferimento ed il subingresso di un punto vendita esclusivo o non esclusivo di vendita di stampa quotidiana e periodica dovranno:

1) essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 13 della L.R. n. 28/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

2) avere la disponibilità di locali in regola con la destinazione urbanistica e con le vigenti disposizioni igienico - sanitarie o di apposita concessione qualora il punto di vendita sia collocato su suolo pubblico;

3) essere titolari di esercizio di cui all'art. 24, primo comma, lett. da a) ad f), qualora si tratti di punto di vendita non esclusivo;

4) sottoscrivere l'impegno a rispettare il criterio di cui alla lettera a) ed almeno uno dei criteri di cui alla lettera b) previsti dall'art 25 della L.R. n. 28/2005, come sopra esplicitati;

5) sottoscrizione di apposito protocollo con l'Amministrazione Comunale, con il quale il titolare si impegna a svolgere almeno una delle attività di cui alla lettera c), previste dall'art. 25 della L.R. n. 28/2005, come sopra descritte;

 

I modelli necessari per la presentazione delle istanze di autorizzazione di apertura, di trasferimento e di subingresso sono reperibili e scaricabili nel box in basso.

 

È disponibile per la consultazione online e scaricabile il testo della deliberazione di G.C. n. 21/2013 in versione pdf.

DELIBERA G.C. N.21/2013 (PDF)



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Commercio al dettaglio in sede fissa

Descrizione completa

---- pagina in aggiornamento: dove si fa riferimento alla presentazione di modulistica agli uffici comunali, si legga presentazione tramite procedura online ----

ESERCIZI DI VICINATO 

Comunicazione per esercizio di commercio al dettaglio in sede fissa: negozi di vicinato con superficie compresa fra 1 e 300 metri quadrati.

Requisiti del richiedente

Morali

- Assenze di procedimenti penali e di cause di decadenza o sospensione ai sensi della vigente normativa antimafia e dall'art.13 della L.R. 28/2005 per il titolare della ditta individuale e per i soci delle società.

Professionali

- Per il commercio alimentare è necessario uno dei seguenti requisiti professionali:

a) aver frequentato un corso professionale sul settore merceologico alimentare;

b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni, nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita al dettaglio o all'ingrosso di prodotti alimentari o aver prestato opera per almeno due anni nell'ultimo quinquennio presso imprese, esercenti attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione;

c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al Registro Esercenti il commercio, per una qualsiasi delle tabelle alimentari.
Il requisito professionale deve essere posseduto obbligatoriamente dal titolare, in caso di ditta individuale, dal legale rappresentante o socio o un dipendente in caso di società.

 

Requisiti dei locali

Il locale deve avere destinazione d'uso commerciale al dettaglio. 
E' vietato svolgere nello stesso locale il commercio al dettaglio e all'ingrosso fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 11bis regolamento regionale  n. 4/1999 e salvo il rispetto della destinazione d'uso determinata dall'attività prevalente.
Per il commercio alimentare che comporti manipolazione o preparazione (es. gastronomia da asporto) è necessario che l'esercente presenti all'Ufficio Ambiente notifica ai sensi del regolamento CE n. 852/04 in cui dovrà asseverare il possesso dei requisiti igienico-sanitari corrispondenti all'attività svolta (la notifica sostituisce l'autorizzazione sanitaria 283/62).

 

Modalità di richiesta ed erogazione

Dichiarazione d'inizio attività ai sensi della L.R.28/2005 relativo a negozi di vicinato con superficie compresa fra 1 e 300 metri quadrati redatta in duplice copia su modulo scaricabile, da presentare allo Sportello Unico.
Due copie con la data e il timbro di ricevuta verranno restituite al cittadino che dovrà conservarne una copia in negozio in quanto ha valore autorizzatorio.
L'attività può essere iniziata dalla data di protocollazione della DIA da parte del Comune.

 

Documenti da presentare

2 copie della comunicazione compreso le pagine non compilate in carta semplice corredata dei seguenti documenti:
- documento d'identità del titolare o legale rappresentante ed eventuale preposto;
- planimetria del locale ad eccezione che in caso di subingresso;
- atto costitutivo in caso di società;
- atto notarile in caso di  subingresso o certificato del notaio.
- atto comprovante il possesso del requisito professionale.

 

Normativa

- L.R. 28/99
- Delib. Cons. Reg.le 233/99
- Delib. Cons. Com.le 12 del 07/02/2000.

 

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

Per medie strutture di vendita si intendono gli esercizi al dettaglio in sede fissa con superficie di vendita compresi tra 300 e 1500 metri quadrati.

Per superficie di vendita si intende quella definita dall’art.15 LR.28/2005

Modalità di erogazione

L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino al limite di 1500 mq è soggetta ad autorizzazione.
Il subingresso, la modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di una media struttura di vendita è soggetta a SCIA purché l’esercizio presenti tutti i requisiti previsti dalla normativa statale e regionale in materia di medie strutture di vendita. In caso contrario, alla modifica di settore merceologico si applica l’autorizzazione.
La riduzione di superficie e la variazione del settore merceologico sono soggetti a comunicazione.
Devono essere altresì comunicate le variazioni della compagine sociale, denominazione, preposto, legale rappresentante, sede legale e cessazione.

Le comunicazioni devono essere effettuate entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento, pena l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dalla L.R.28/2005. In caso di subingresso in ogni caso l’attività non può essere iniziata prima della presentazione della SCIA.
La Scia e l’istanza devono essere inoltrate telematicamente. Per il commercio alimentare la scia o istanza deve essere corredata di notifica sanitaria ai sensi del reg.CE 852/2004 e relativo versamento per la USL.

La scia ha sempre efficacia immediata e decorre dalla data di invio telematico e dovrà essere conservata a cura del titolare, unitamente alla ricevuta automatica del sistema. Attenzione quando si compila la scia: è un’autocertificazione ed eventuali falsi sono punti penalmente, oltre a determinare la revoca della stessa.
Il procedimento autorizzatorio si conclude in 90 giorni. Qualora sia necessario attivare più procedimenti autorizzatori (es. un autorizzazione con un nulla osta o parere/ due autorizzazioni/ due pareri) è necessario avvalersi del procedimento unico suap link e il termine di conclusione è quello previsto dal DPR 160/2010.

Requisiti del richiedente

- Assenze di procedimenti penali e di cause di decadenza o sospensione ai sensi della vigente normativa antimafia e requisiti morali di cui al D.gs59/2010.
- Per il commercio alimentare il possesso di uno dei requisiti professionali previsti dall’art.71 del Dlgs.59/2010.

Requisiti dei locali e delle aree

Il locale deve avere destinazione commerciale al dettaglio a media struttura (Tc2) salvo che non si tratti di immobile preesistente in cui da sempre vi è insediata una media struttura; in tal caso è sufficiente la generica destinazione commerciale al dettaglio.
L’immobile deve essere agibile e deve possedere i parametri urbanistici e di viabilità di cui al titolo III capo IV del D.P.G.R. n. 15/R del 1.4.2009 (raccordi viari, dotazione e caratteristiche dei parcheggi, servizi igienici per la clientela). Tali parametri sono derogati solo per le medie strutture nel centro storico e preesistenti.

E’ altresì necessario verificare preventivamente se l’immobile è soggetto alla normativa di prevenzione incendi in particolare se è necessario presentare scia antincendio o ottenere il CPI.

Outlet 
Ferma la disciplina generale sopra descritta possono utilizzare la denominazione di outlet nelle insegne, nelle ditte e nei marchi propri degli esercizi e nella relativa pubblicità le medie strutture:
- nei quali produttori titolari del marchio o imprese commerciali vendono al dettaglio merci non alimentari, che siano state prodotte almeno trecentosessantacinque giorni prima dell’inizio della vendita, dimostrabile da idonea documentazione relativa alla merce, di fine serie, in eccedenza di magazzino, prototipi o che presentino lievi difetti non occulti di produzione;
- adiacenti ai locali di produzione nei quali imprese industriali vendono direttamente in maniera esclusiva beni di produzione propria

Vendita farmaci da banco 
La vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione ai sensi dell’articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n.223 devono inviare apposita comunicazione di cui al comma 1 dell’articolo5 del d.l. 223/2006 anche al comune e all’azienda unità sanitaria locale (USL) competenti per territorio

 

Media struttura inserita in un centro commerciale

Commercio al dettaglio di merci ingombranti o a consegna differita

Qualora la media struttura sia specializzata nella vendita esclusiva delle merci elencate all’art.21 bis della L.R.28/2005, ai fini dell’applicazione del regime abilitativo cui sottoporre l’esercizio, la superficie di vendita è calcolata: qualora non superi le dimensioni di una media struttura, nella misura di un decimo della superficie di vendita; qualora superi le dimensioni di una media struttura, nella misura di un decimo della superficie di vendita fino al limite di cui alla lettera a) e nella misura di un quarto per la parte eccedente tale limite. Si applica la disciplina prevista per le medie strutture se la superficie così calcolata resta compresa tra 300 e 1500 mq. Se inferiore si applica la disciplina dell’esercizio di vicinato.

Commercio congiunto ingrosso e dettaglio

Lo svolgimento nello stesso locale di attività di commercio al dettaglio e all’ingrosso è ammessa, a condizione che l’immobile abbia destinazione commerciale all’ingrosso. Il commercio congiunto è soggetto al regime della media struttura quando l’intera superficie di vendita (ingrosso + dettaglio) è compresa tra 300 e 1500mq. Qualora la merce venduta rientri nell’elenco di cui all’art.21 o 21 bis L.R.28/2005 si applicano gli abbattimenti di superficie in esso previsti e pertanto si applica il regime della media struttura solo se a seguito dell’abbattimento stesso la superficie resta superiore a 300mq.
Non trattasi di commercio congiunto e non si applica quanto previsto dall’art.21 l.r.28/2005 all’ipotesi in cui il commercio al dettaglio si svolga nello stesso immobile ma separato fisicamente dal locale del commercio all’ingrosso ai sensi dell’art.28 del regolamento edilizio. Le condizioni sono che il locale al dettaglio non superi 30 mq, abbia accesso separato e non sia comunicante con il locale destinato al commercio all’ingrosso, se non per gli addetti. In tale caso si presenta SCIA per esercizio di vicinato ed è ammesso che la destinazione resti quella commerciale all’ingrosso.

 

Normativa

L.R. 28/2005
D.P.G.R. n. 15/R del 1.4.2009 
D.L. 223/2006
D. Lgs 59/2010
D.P.R. 160/2010
delibera_n.887_del_20-10-2014-allegato-a_0.pdf

 

GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

Autorizzazione ai sensi della L.R.28/2005 e DPGR n.15/r-2009 relativo a strutture al dettaglio in sede fissa con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati. Possono insediarsi solo in aree o immobili con destinazione specifica stabiliti dal regolamento urbanistico.

 

Modalità di richiesta ed erogazione

L'apertura, il trasferimento, l'ampliamento della superficie di vendita di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione secondo le condizioni e le procedure di cui agli articoli da 18 seguenti della L.R.28/2005 come modificata alla luce della sentenza della C.C. 165/2014.

La modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di una grande struttura di vendita, il subingresso è soggetta a SCIA, purché l’esercizio presenti tutti i requisiti previsti dalla normativa statale e regionale in materia di grandi strutture di vendita. In caso contrario, alla modifica di settore merceologico si applica l’autorizzazione.

La riduzione di superficie e la riduzione del settore merceologico sono soggetti a comunicazione.

Devono essere altresì comunicate le variazioni della compagine sociale, denominazione, preposto, legale rappresentante, sede legale e la cessazione.

Le comunicazioni devono essere effettuate entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento, pena l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dalla L.R.28/2005. In caso di subingresso in ogni caso l’attività non può essere iniziata prima della presentazione della SCIA.

La Scia e l’istanza devono essere inoltrati telematicamente. Per il commercio alimentare la scia o istanza deve essere corredata di notifica sanitaria ai sensi del reg.CE 852/2004 e relativo versamento per la USL.

La scia ha sempre efficacia immediata e decorre dalla data di invio telematico e dovrà essere conservata a cura del titolare unitamente alla ricevuta automatica del sistema. Attenzione quando si compila la scia: è un’autocertificazione ed eventuali falsi sono punti penalmente, oltre a determinare la revoca della stessa.

Il procedimento autorizzatorio si conclude in 90 giorni. Qualora sia necessario attivare più procedimenti autorizzatori (es. un autorizzazione con un nulla osta o parere/ due autorizzazioni/ due pareri) è necessario avvalersi del procedimento unico suap link e i termini di conclusione è quello previsto dal DPR 160/201

 

Requisiti dei locali e delle aree

L'autorizzazione alle grandi strutture di vendita viene rilasciata dal SUAP previa verifica dei seguenti requisiti:

a) collocazione in aree o edifici aventi una specifica destinazione d'uso per grandi strutture di vendita (condizione prevista all'articolo 64, comma 1, della L.R. n. 52/2012), a seguito di conferenza di pianificazione di cui agli articoli 66 e 69 della L.R. n. 52/2012;

b) dimensione della struttura di vendita contenuta entro i 15.000 mq (come previsto dall’articolo 64, comma 1, L.R. n. 52/2012) o entro i 20.000 mq (in presenza delle particolari condizioni previste dallo stesso articolo 64, al comma 2);

c) rispetto dei parametri relativi ai raccordi tra viabilità pubblica e struttura di vendita (di cui all’articolo 26 del D.P.G.R. 1 aprile 2009, n. 15/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28) ed alle dotazioni di parcheggi (di cui agli articoli 27, 30 e 31 del D.P.G.R. n. 15/R/2009);

d) presenza di servizi igienici per la clientela (di cui all’articolo 32 del D.P.G.R. n. 15/R/2009).

La procedura è complessa ed è di regola un procedimento unico disciplinato dal DPR 160/2010. Trattandosi di un progetto complesso sono necessarie verifiche preliminari e sostanziali ad esempio presso il Servizio Edilizia ed Urbanistica del Comune.

 

Requisiti del richiedente

- Assenze di procedimenti penali e di cause di decadenza o sospensione ai sensi della vigente normativa antimafia e requisiti morali D.lgs. 59/2010.
- Per il commercio alimentare il possesso di uno dei requisiti professionali previsti dall’art.71 del D.lgs. 59/2010.

 

Outlet
Ferma la disciplina generale sopra descritta possono utilizzare la denominazione di outlet nelle insegne, nelle ditte e nei marchi propri degli esercizi e nella relativa pubblicità le grandi strutture:
- nei quali produttori titolari del marchio o imprese commerciali vendono al dettaglio merci non alimentari, che siano state prodotte almeno trecentosessantacinque giorni prima dell’inizio della vendita, dimostrabile da idonea documentazione relativa alla merce, di fine serie, in eccedenza di magazzino, prototipi o che presentino lievi difetti non occulti di produzione.

 

Vendita farmaci da banco

La vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione ai sensi dell’articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n.223 devono inviare apposita comunicazione di cui al comma 1 dell’articolo5 del d.l. 223/2006 anche al comune e all’azienda unità sanitaria locale (USL) competenti per territorio.

 

Normativa

L.R. 28/2005
D.P.G.R. n. 15/R del 1.4.2009 
D.L. 223/2006
D. Lgs 59/2010
DPR 160/2010
delibera_n.887_del_20-10-2014-allegato-a_0.pdf

 

CENTRI COMMERCIALI

Per centro commerciale si intende una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultanti dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi di commercio al dettaglio in esso presenti.

 

Modalità di erogazione

L'apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di vendita di un centro commerciale sono soggetti ad autorizzazione secondo le condizioni e le procedure stabiliti, rispettivamente, per le medie o per le grandi strutture di vendita. Link
L’autorizzazione abilita alla realizzazione complessiva del centro e ne stabilisce la superficie di vendita, suddivisa tra settori merceologici.

La modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di un centro commerciale, il subingresso sono soggette a SCIA, purché la struttura presenti tutti i requisiti previsti dalla normativa statale e regionale in materia di medie o grandi strutture di vendita. In caso contrario, alla modifica di settore merceologico si applica l’autorizzazione. La domanda di autorizzazione può essere presentata da un unico promotore o da singoli esercenti, anche mediante un rappresentante degli stessi. Al momento della presentazione della domanda di autorizzazione , il promotore del centro commerciale può non essere in possesso dei requisiti professionali, che devono comunque essere posseduti al momento del rilascio dell’autorizzazione.

Le medie e le grandi strutture di vendita all’interno del centro commerciale sono autorizzate con autonomi atti contestuali o successivi; gli esercizi di vicinato sono soggetti alla SCIA.
L’intestazione dell’autorizzazione ad altro soggetto, diverso dal promotore originario, non configura subingresso.
Le modifiche di ripartizione della superficie di vendita degli esercizi posti all’interno del centro commerciale sono soggette a comunicazione al comune, purché rimanga invariata la superficie di vendita complessiva del centro ed il dimensionamento di ciascun settore merceologico.
La cessazione deve essere comunicata.

Le comunicazioni devono essere effettuate entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento pena l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dalla L.R.28/2005. In caso di subingresso in ogni caso l’attività non può essere iniziata prima della presentazione della SCIA.
La Scia e l’istanza deve essere inoltrata telematicamente link utilizzando la modulistica disponibile nel sito completa di tutti gli allegati. Per il commercio alimentare la scia o istanza deve essere corredata di notifica sanitaria ai sensi del reg.CE 852/2004 e relativo versamento per la USL link ambiente

 

Requisiti del richiedente

- Assenze di procedimenti penali e di cause di decadenza o sospensione ai sensi della vigente normativa antimafia e requisiti morali Dlgs.59/2010. 
- Per il commercio alimentare il possesso di uno dei requisiti professionali previsti dall’art.71 del Dlgs.59/2010.

 

Requisiti dei locali

Il locale deve avere destinazione commerciale al dettaglio a media struttura o grande struttura. 
L’immobile deve essere agibile e deve possedere i parametri urbanistici e di viabilità di cui al titolo III capo IV del D.P.G.R. n. 15/R del 1.4.2009.

 

Normativa
L.R. 28/2005
D.P.G.R. n. 15/R del 1.4.2009 
D.L. 223/2006
D. Lgs 59/2010
D.P.R. 160/2010
delibera_n.887_del_20-10-2014-allegato-a_0.pdf

 

FORME SPECIALI DI VENDITA

COMMERCIO ELETTRONICO

Utilizzare la procedura di invio pratiche online

 

VENDITA DI PRODOTTI PER MEZZO DI APPARECCHI AUTOMATICI

Requisiti del richiedente 
Per la sola vendita di prodotti alimentari, uno dei seguenti requisiti, previsti dall'art. 5 del D.L.vo 114/98: 
a) aver frequentato un corso professionale sul settore merceologico alimentare; 
b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni, nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita al dettaglio o all'ingrosso di prodotti alimentari o aver prestato opera per almeno due anni nell'ultimo quinquennio presso imprese, esercenti attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione; 
c) essere stato iscritto al Registro  Esercenti il commercio, per una qualsiasi delle tabelle alimentari. 

Modalità di richiesta ed erogazione 
La Comunicazione deve essere presentata  al Comune del luogo dove  sarà installato l'apparecchio e devono essere dichiarate  la sussistenza del possesso dei requisiti morali e penali, il settore merceologico e l'ubicazione, nonchè, se l'apparecchio automatico viene installato su aree pubbliche l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico. 
L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. 

Documenti da presentare 

Utilizzare la procedura di invio pratiche online

 

SPACCI INTERNI

Utilizzare la procedura di invio pratiche online

 

VENDITA PER CORRISPONDENZA, TV O ALTRI SISTEMI DI COMUNICAZIONE

Requisiti del richiedente 
- Iscrizione alla Camera di Commercio. 
- Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti morali e penali, il settore merceologico non alimentare o alimentare. 

Nel caso di settore alimentare occorre una delle seguenti posizioni: 
a) aver frequentato un corso professionale sul settore merceologico alimentare; 
b) avere esercitato in proprio per almeno 2 anni, nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita al dettaglio o all'ingrosso, di prodotti alimentari; 
c) aver prestato opera per almeno 2 anni nell'ultimo quinquennio presso imprese esercenti attività nel settore alimentare in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione; 
d) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio per una qualsiasi delle tabelle alimentari. 
  
Modalità di richiesta ed erogazione 
La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a comunicazione in carta semplice (su modulo scaricabile dalla sezione Allegati), al Comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. 
L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. 

Documenti da presentare 

Utilizzare la procedura di invio pratiche online

 

VENDITA PRESSO IL DOMICILIO DEL CONSUMATORE

Utilizzare la procedura di invio pratiche online

 

COMUNICAZIONI E VARIAZIONI

Sospensione, proroga o ripresa dell'attività

Utilizzare il modulo indicato a fondo pagina

Subingresso provvisorio mortis causa

Utilizzare il modulo indicato a fondo pagina

Vicinato, media e grande struttura - Variazioni

Utilizzare il modulo indicato a fondo pagina

Affidamento di reparto

Utilizzare il modulo indicato a fondo pagina

 

VENDITA SOTTOCOSTO

Modalità di richiesta ed erogazione 
E' necessario presentare una comunicazione senza marca da bollo allo Sportello Unico. 
La vendita sottocosto deve essere comunicata al Comune dove è ubicato l'esercizio almeno dieci giorni prima dell'inizio della stessa e può essere effettuata solo tre volte nel corso dell'anno; ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni ed il numero dei prodotti oggetto di ciascuna vendita non può essere superiore a cinquanta. 
Non può essere effettuata una vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo pari a venti giorni dall'ultima effettuata, salvo il caso in cui sia la prima vendita sottocosto dell'anno. 

Documenti da presentare 
Comunicazione da presentare allo Sportello Unico, almeno dieci giorni prima dell'inizio della vendita sottocosto, completa della documentazione indicata nel modulo di comunicazione. 

Normativa 
D.P.R. n. 218 del 6 aprile 2001.

 

VENDITE DI LIQUIDAZIONE

Requisiti del richiedente

Il richiedente deve essere titolare di un'impresa individuale oppure legale rappresentante di una società che svolge l'attività di commercio al dettaglio. 
Le vendite di liquidazione sono effettuate dall’esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci in caso di: 
a) cessazione dell’attività commerciale; 
b) cessione dell’azienda o dell’unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione; 
c) trasferimento in altro locale dell’azienda o dell’unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione; 
d) trasformazione o rinnovo dei locali di vendita al termine 
Nell'ipotesi a) l’esercente non può riprendere la medesima attività se non decorsi centottanta giorni dalla data di cessazione. 
Nell’ipotesi d), al termine della vendita di liquidazione l’esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all’effettuazione dei lavori.

Modalità di richiesta ed erogazione

Le vendite possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno previa comunicazione al comune da effettuare almeno dieci giorni prima dell'inizio della stessa.

Documenti da presentare

La documentazione è indicata nel modulo.

Normativa

- L.R.28/2005 e relativo regolamento di attuazione.

 

SALDI DI FINE STAGIONE

Requisiti del richiedente 

Titolare di attività commerciali al dettaglio. 

Modalità di richiesta ed erogazione

Le vendite di fine stagione riguardano esclusivamente i prodotti, di carattere stagionale, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Tali vendite devono essere presentate al pubblico come tali e possono essere effettuate dal 5 gennaio e dal 1° sabato di luglio di ogni anno per 60 giorni consecutivi. Le date di partenza dei saldi sono comunque suscettibili di modifiche, anche in extremis, da parte della Regione; è quindi consigliabile contattare l'Ufficio Commercio per verificare la data effettiva di partenza.

Documenti da presentare

Non è necessario presentare la comunicazione al Comune. 

Normativa

- Legge Regionale 28/2005

- Regolamento Regionale DPGR 1 aprile 2009 n.15/r

 

COMMERCIO DI COSE ANTICHE E USATE

Requisiti del richiedente
Il richiedente deve essere titolare di ditta individuale o legale rappresentante di una società, inoltre deve essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 11 e 12 del T.U.L.P.S., dall'art. 10 della legge n. 575 del 1965 ed è obbligato a tenere il registro delle operazioni che vengono compiute giornalmente.

Modalità di richiesta ed erogazione
Deve essere compilata una denuncia di inizio attività per il commercio di cose antiche o usate e presentata all'Ufficio Commercio. 
Per la vidimazione del registro è necessario rivolgersi al Suap. 

Documenti da presentare 
Denuncia di inizio attività per il commercio di cose antiche o usate, completa degli allegati in essa elencati. 

Normativa 
- R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni, approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza; 
- R.D. 6 maggio 1940, n° 635 e successive modifiche ed integrazioni, approvazione del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.; 
- D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

 

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI FARMACI DA BANCO, AUTOMEDICAZIONE O NON SOGGETTI A PRESCRIZIONE MEDICA

L'art.5 del decreto legge 4 luglio 2006 n.223 convertito  in legge 4 agosto 2006 n.248 ha stabilito la possibilità di vendita al pubblico dei farmaci da banco di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica al di fuori delle farmacie. 
Gli esercizi a cui è consentito la vendita di tali prodotti sono esclusivamente quelli previsti dall'art.4 comma 1 lett. d) e) f) del D.lgs.114/98 ovvero: 
-gli esercizi di vicinato(max 250 mq) 
-le medie strutture di vendita (da 251 a 1500 mq) 
-le grandi strutture di vendita (sopra i 1500 mq). 
Attenzione l'art.5 del decreto 223/2006 non consente l'apertura di nuovi esercizi commerciali o la trasformazione di esercizi già esistenti appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 lett.d) e) f) del D.lgs114/98 per la vendita esclusiva dei prodotti farmaceutici sopracitati. 
La vendita dei farmaci da banco di automedicazione o in generale dei prodotti non soggetti a prescrizione medica deve obbligatoriamente essere accompagnata dalla vendita di altri prodotti. Il decreto parla precisamente di un reparto all'interno di uno degli esercizi commerciali di cui sopra che segue l'orario di apertura dell'esercizio commerciale, alla presenza e con l'assistenza di personale e diretta del cliente di uno o più farmacisti abilitati e iscritti al relativo ordine. 

Modalità di erogazione: 
Chi intende avviare la vendita di tali farmaci deve : 
- presentare al Comune comunicazione/domanda di apertura di uno degli esercizi commerciali secondo le modalità previste dal D.lgs.114/98 qualora l'esercizio non sia già esistente; 
- inviare comunicazione preventiva al Ministero della Salute, all'Agenzia del Farmaco e alla Regione in cui ha sede l'esercizio e p.c. al Comune.

 

VENDITA FUNGHI EPIGEI 

Vendita di funghi epigei freschi spontanei e secchi sfusi della specie Boletus Edulis

Cosa è

Il fungo epigeo è il fungo comune che cresce nei boschi e nei prati.

I funghi epigei oggetto di commercio sono esclusivamente quelli indicati nell’allegato 1 del dpr 376/1995 e dalla delibera della Giunta Regionale n.939/1999.

 

I requisiti per la vendita dei funghi

La vendita di funghi può essere effettuata in sede fissa o su area pubblica (escluso l’itinerante).

Per effettuare la vendita di funghi spontanei sfusi, freschi o secchi sfusi appartenenti alla specie Boletus Edulis (porcini), i commercianti del settore alimentare al dettaglio, all’ingrosso o su area pubblica (esclusa in quest’ultima ipotesi, la forma itinerante) e i produttori agricoli devono:

 - essere in possesso del titolo che li abilita allo svolgimento dell’attività commerciale in generale, quindi SCIA/autorizzazione per il commercio in sede fissa, ingrosso, aree pubbliche e produttore agricolo;

 - presentare una SCIA specifica per la vendita dei funghi al Suap del Comune dove ha sede l’esercizio di vendita o dove risiede il richiedente o la società in caso di vendita ambulante in aree mercatali;

 - indicare nella SCIA la persona o le persone in possesso dell’attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine rilasciato dalla USL, o dell’attestato di micologo di cui al DM 686/1996.

L’attestato di idoneità al riconoscimento viene rilasciato dalla USL dopo aver superato un apposito esame. Informazioni per sostenere l’esame di idoneità alla vendita dei funghi sono reperibili presso il Servizio Micologico dell'Azienda USL 8.

 

Prerequisiti

La vendita dei funghi epigei spontanei freschi destinati al dettaglio è consentita previa certificazione di avvenuto controllo micologico; in alternativa i funghi devono essere sottoposti a certificazione di commestibilità da parte di un micologo dell’Ispettorato Micologico o da un micologo abilitato.

Il titolare dell’attività e la persona delegata devono essere altresì in possesso dei requisiti morali previsti dalle normative di riferimento.

 

La scia

La scia deve essere inviata telematicamente e firmata digitalmente. Nella SCIA è contenuta la dichiarazione di accettazione dell'institore, della persona delegata o comunque di chi si assume l'incarico della vendita.

La Scia è valida fino a che almeno uno dei soggetti in possesso dell’idoneità continua ad esercitare l’attività.

La cessazione dell’attività e ogni altra variazione devono essere comunicate dal titolare dell'attività al SUAP entro 30 giorni.

La scia non deve essere presentata da chi commercializza funghi secchi confezionati, funghi coltivati e funghi epigei freschi in confezioni non manomissibili singolarmente certificate da un micologo.

  

Normativa di riferimento

- D.P.R. n. 376 del 14.07.1995, "Regolamento concernente la disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati"

- L.R. 16 del 22/03/1999, "Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei"

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 939 del 09.08.1999, "Applicazione delle disposizioni sulla commercializzazione dei funghi epigei spontanei, previste dal titolo III della L.R. 22 marzo 1999, n. 16. Approvazione delle modalità attuative, integrazione elenco specie commestibili ed adeguamento cod. 020 del tariffario approvato con DGR 8877 del 2.11.1992" 

- L.R. Toscana n. 58 del 17/11/2010, "Modifiche a L.R.Toscana n. 16/1999"

 
 

Allegati

Presentazione pratiche SUAP online
Modulistica Commercio

Agriturismi

Descrizione completa

Sul BURT del 31.03.2010, sezione I, è  pubblicato il DPGR n. 35/R del 25.3.2010 "Modifiche al regolamento emanato con DPGR 3.8.2004 N. 46/R (Regolamento di attuazione della LR 23.6.2003 n. 30 "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana". 

Il nuovo regolamento presenta notevoli novità. 
L’attività non è più soggetta ad autorizzazione. La DIA è presentata al Suap con il modello predisposto in forma cartacea, in attesa delle modalità telematiche. I contenuti della DIA sono quelli previsti nell’allegato al regolamento. 

Le modifiche che apportate alla legge regionale 30/03 hanno quindi il duplice scopo di renderla maggiormente allineata alla legge quadro nazionale n. 96/2006, come emendata dalla sentenza della Corte Costituzionale n.339/2007 e di rispondere alla domanda  di semplificazione e di strumenti nuovi per maggiore competitività sui mercati, proveniente dagli operatori agrituristici. 

Le modifiche principali alla legge riguardano:

  1. l’utilizzo di tabelle oggettive per il calcolo della principalità dell’attività agricola (calcolo delle ore di lavoro agricole o della PLV agricola) per determinare l’entità dell’attività agrituristica potenzialmente svolgibile dall’imprenditore agricolo, con eliminazione dei limiti numerici massimi oggi inseriti in legge. Tali limiti deriveranno dalla "consistenza" dell’azienda agricola, dal calcolo della principalità, dalle strutture presenti che possono essere utilizzate per l’attività agrituristica. Il collegamento con la sola principalità può agire da stimolo sia verso investimenti ulteriori nelle attività agrituristiche, sia nella loro diversificazione, ma anche da stimolo verso nuove attività agricole ed anche più intensive (e quindi con più ore di lavoro);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  2. viene introdotto il concetto della connessione automatica dell’attività agrituristica con l’attività agricola, allorché quest’ultima risulta prevalente rispetto all’attività agrituristica; l’obiettivo principale è rendere sempre più oggettivi i criteri che sono alla base dell’esercizio delle attività agrituristiche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
  3. l’inserimento fra le attività agrituristiche della somministrazione pasti, alimenti e bevande anche agli ospiti non soggiornanti, sempre nei limiti della principalità dell’attività agricola e nel rispetto della normativa igienico sanitaria. Questa previsione consente, anche alle aziende che non dispongono di posti letto, di svolgere attività agrituristica  nel campo della sola somministrazione dei pasti. Viene inserito l’obbligo dell’uso di prodotti aziendali integrati da prodotti certificati toscani e comunque da prodotti originati in Toscana. Questo consentirà di sviluppare il principio della filiera corta e di incrementare le colture e gli allevamenti destinati alla somministrazione pasti;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
  4. viene introdotta la relazione agrituristica in forma di autodichiarazione da presentare nell’ambito della dichiarazione unica aziendale (DUA) tramite il sistema informatizzato dell’Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole  gestito da ARTEA e quindi non è più necessario il parere della Provincia. La corretta compilazione della relazione agrituristica genera alla fine il risultato on-line dell’entità delle attività agrituristiche realizzabili;                                                                                                                                                                                                                                                  
  5. viene introdotta la Denuncia Inizio Attività Agrituristica (DIA) diretta al comune tramite il Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) per l’apertura di nuovi agriturismi o per la modifica delle attività già in essere, in luogo dell’attuale autorizzazione. Le attività  possono essere avviate dal giorno della presentazione della DIA;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
  6. viene introdotta la previsione di una percentuale minima di controlli da parte dei Comuni del 10% annuo del numero degli esercizi agrituristici presenti ed attivi sul territorio. Si tratta di controlli finalizzati alla verifica sul rispetto delle disposizioni generali della disciplina regionale agrituristica.  Viene introdotta altresì la previsione di una percentuale minima di controlli da parte delle Province del 10% annuo del numero degli esercizi agrituristici presenti in particolare per il rispetto del requisito della principalità dell’attività agricola in rapporto alle attività agrituristiche indicate nel titolo abilitativo, sulla classificazione, sui prezzi e sulle caratteristiche delle strutture, sulla natura dei prodotti di cui all’articolo 15 nel caso di somministrazione di pasti, alimenti e bevande, nonché sul rispetto delle norme relative all’abbattimento delle barriere architettoniche. L’esito dei controlli è comunicato ai comuni. Per lo svolgimento dei controlli di cui al comma 3 i comuni possono stipulare convenzioni con le province o con gli enti di cui alla legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità montane), nonché con le Aziende unità sanitarie locali (USL) o svolgerli in forma associata. Le attività di controllo devono comunque essere tra loro coordinate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
  7. preso atto della Sentenza della corte Costituzionale è stato ritenuto opportuno non procedere con una modifica all’attuale sistema di classificazione delle strutture agrituristiche. 
    A tal proposito si ricorda che la Corte ha ritenuto legittimo che, in tema di classificazione, determinate funzioni amministrative possono essere attratte nella funzione normativa dal livello regionale a quello statale essendo in presenza di un'esigenza di esercizio unitario a livello statale A tal proposito si comunica che sono già stati avviati i primi incontri a livello Ministeriale con le Organizzazioni di categorie e con le Regioni. 

 

N.B.: a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 59 del 26/03/2010 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) si fa presente che, i requisiti professionali per la somministrazione pasti, alimenti e bevande previsti dall'articolo 13bis del Regolamento di attuazione n. 35/R della L.R. n. 30/2003 come modificata dalla L.R. n. 80/2009, sono stati in parte sostituiti ed integrati dal comma 6 dell'art. 71 del suddetto Decreto; si consiglia pertanto di prendere visione di tali norme per la verifica dei requisiti.


****


LAVORI EDILI 

procedure per la presentazione della DIA per l’inizio delle attività agrituristiche nel caso di lavori edili da effettuare. 

Per l’utilizzo del patrimonio esistente l’imprenditore deve  tener conto, tra l’altro, di quanto segue: 
Al fine della ristrutturazione degli immobili, nel caso in cui il comune richieda all’imprenditore agricolo la documentazione sulla principalità dell’attività agricola e sulla connessione dell’attività agrituristica che intende esercitare, è possibile compilare e stampare la relazione agrituristica sul sistema informatico di Artea e presentarla al Comune in quanto, come indicato all’articolo 7 Criteri e modalità per la verifica del rapporto di principalità, comma 1 della legge 30/03 "La principalità e la connessione sono dimostrate dall’imprenditore agricolo che intende svolgere l’attività agrituristica tramite apposita relazione sull’attività agrituristica in forma di autodichiarazione.". La relazione agrituristica costituisce titolo per definire la destinazione dell’immobile e quindi dare avvio alla pratica edilizia per la ristrutturazione. 
  
Come indicato nell’allegato C) al reg. 46/R del 2004 come modificato dal Reg. 35/R del 2010, "nel caso in cui l’imprenditore abbia effettuato interventi edilizi su immobili e impianti, i relativi procedimenti devono essere conclusi prima della presentazione della DIA per l’avvio dell’attività agrituristica." In alternativa nella DIA agrituristica può essere indicata come data di inizio dell’attività, la fine del procedimento di cui sopra e quindi nello spazio libero dell’indicazione della data di inizio attività deve essere scritto: FINE LAVORI DIA EDILIZIA.

Riferimenti normativi 
LR 30/2003 "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana" come modificata dalla LR 80/2009 
Regolamento di attuazione n. 45/R del 2004 come modificato dal Reg. 35/R del 2010.

N.B.: SI RICORDA INFINE CHE LA MODULISTICA E' IN CORSO DI AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE TOSCANA E PERTANTO SARA' PUBBLICATA NON APPENA DISPONIBILE. PER MAGGIORI CHIARIMENTI E' POSSIBILE CONSULTARE DIRETTAMENTE IL SITO DEL SUAP DELLA REGIONE TOSCANA AL SEGUENTE INDIRIZZO: http://www.suap.toscana.it/

 

Normativa

 

 

 

 



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