Aliquote Imu 2014

Descrizione completa

Con Delibera del Consiglio Comunale n. 118 del 10/07/2014 (successivamente modificata con Delibera del Consiglio Comunale n. 154 del 24/09/2014) sono state approvate le aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) per l'anno 2014 che si riportano di seguito.

- aliquota base del 1,02%;

- aliquota dello 0,52% applicata alle seguenti unità immobiliari:

a) abitazioni principali e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo di imposta così come definito dall’art. 13 comma 2, del D.L. n. 201/2011 classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi eminenti)

- aliquota dello 0,87% applicata alle unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni)

- aliquota dello 0,89% applicata alle seguenti unità immobiliari:

a) immobili iscritti nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, e classificati nelle categorie catastali A2 - A3 - A4 - A5 - A6 e A7, concesse in comodato o uso gratuito a parente maggiorenne di primo grado in linea retta, che la utilizza quale abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica e dalla dimora abituale, e a condizione che lo stesso non sia titolare di diritti reali in quota esclusiva ( 100%) su immobili abitativi, ubicati nel comune di Arezzo;

b) Pertinenze di dette abitazioni purché rientranti nel comodato o uso gratuito, e comunque nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2 - C6 - C7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

L'aliquota di cui al presente punto si applica limitatamente al periodo in cui sussistono i requisiti richiesti e auto certificati.

Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota ridotta è la presentazione, entro il 30 Giugno 2015, pena decadenza dal beneficio, di apposita autocertificazione redatta su conforme modello reso disponibile dal Comune, attestante i requisiti richiesti, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia. I contribuenti non sono tenuti a presentare detta documentazione qualora gli stessi abbiano già fatto pervenire al Comune di Arezzo entro il 30.6.2014 le autocertificazioni riferite all'annualità 2013 e risultino immodificati tutti i requisiti ivi attestati. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota agevolata deve essere presentata, entro il 30 giugno 2015, apposita comunicazione di cessazione;

- aliquota pari allo 0,60% applicabile ad un'unica unità immobiliare di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 della quale il proprietario o titolare di altro diritto reale sia portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. n° 104/1992. Tale aliquota è applicabile unicamente qualora il portatore di handicap non sia titolare per l'intero o per quota parte, di diritto di proprietà o altro diritto reale su un fabbricato adibito ad abitazione principale così come definita dall'art. 13 comma 2 del DL 201/2011. Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota ridotta è la presentazione, entro il 30 Giugno 2015, pena decadenza dal beneficio, di apposita autocertificazione redatta su conforme modello reso disponibile dal Comune, attestante i requisiti richiesti, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia.

- aliquota dello 0,89% applicata alle seguenti unità immobiliari:

a) immobili concessi integralmente in locazione, a titolo di "abitazione principale" del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all’art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998;

b) Pertinenze di dette abitazioni purchè rientrino nel contratto locativo, comunque nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2 - C6 - C7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

- aliquota dell'0,98% applicata alle unità immobiliari iscritte nelle categoria catastali A/1, A/8 e A/9 non costituenti abitazione principale del soggetto passivo di imposta;

- aliquota dello 0,98% applicata alle unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/5 (istituti di credito, cambio e assicurazione)

- aliquota dello 0,98% applicata alle unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/4 (case di cura ed ospedali);

- aliquota dello 1,06% applicata alle aree fabbricabili

Detrazione spettante per l’unità immobiliare adibita ad « abitazione principale» del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 pari a euro 200. La stessa è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione dell'immobile e spetta sino alla concorrenza del tributo dovuto per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nei termini di cui all’art. 13, comma 2 del D. L. n. 201/2011.

Normativa

Imu 2014 modalità per il pagamento del saldo

Descrizione completa

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2014

MODALITA’ PER IL PAGAMENTO DEL SALDO

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Entro il 16 dicembre 2014 deve essere effettuato il versamento della seconda rata dell'IMU dovuta per l'anno d'imposta 2014.

Il pagamento della seconda rata a conguaglio dell'imposta dovuta per tutto l'anno deve essere effettuato applicando le aliquote deliberate dal Consiglio Comunale con atto n° 118 del 10/07/2014 (successivamente modificata con Delibera del Consiglio Comunale n. 154 del 24/09/2014) consultabili sul sito internet e che si riportano di seguito: 

  - aliquota dello 0,52% applicata alle seguenti unità immobiliari:

a) abitazioni principali e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo di imposta così come definito dall’art. 13 comma 2, del D.L. n. 201/201 classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi eminenti) 

- aliquota dello 0,87% applicata alle unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni)

 - aliquota dello 0,89% applicata alle seguenti unità immobiliari:

a) immobili iscritti nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, e classificati nelle categorie catastali A2 – A3 – A4 – A5 – A6 e A7, concesse in comodato o uso gratuito a parente maggiorenne di primo grado in linea retta, che la utilizza quale abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica e dalla dimora abituale, e a condizione che lo stesso non sia titolare di diritti reali in quota esclusiva ( 100%) su immobili abitativi, ubicati nel comune di Arezzo;

b) Pertinenze di dette abitazioni purché rientranti nel comodato o uso gratuito, e comunque nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota ridotta è la presentazione, entro il 30 Giugno 2015, pena decadenza dal beneficio, di apposita autocertificazione redatta su conforme modello reso disponibile dal Comune, attestante i requisiti richiesti. I contribuenti non sono tenuti a presentare detta documentazione qualora gli stessi abbiano già fatto pervenire al Comune di Arezzo entro il 30.6.2014 le autocertificazioni riferite all'annualità 2013 e risultino immodificati tutti i requisiti ivi attestati. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota agevolata deve essere presentata, entro il 30 giugno 2015, apposita comunicazione di cessazione;  

- aliquota pari allo 0,60% applicabile ad un'unica unità immobiliare di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 della quale il proprietario o titolare di altro diritto reale sia portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. n° 104/1992. Tale aliquota è applicabile unicamente qualora il portatore di handicap non sia titolare per l'intero o per quota parte, di diritto di proprietà o altro diritto reale su un fabbricato adibito ad abitazione principale così come definita dall'art. 13 comma 2 del DL 201/2011. Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota ridotta è la presentazione, entro il 30 Giugno 2015, pena decadenza dal beneficio, di apposita autocertificazione redatta su conforme modello reso disponibile dal Comune, attestante i requisiti richiesti.

 - aliquota dello 0,89% applicata alle seguenti unità immobiliari:

a) immobili concessi integralmente in locazione, a titolo di "abitazione principale" del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all’art. 2, comma 3, della legge  n. 431/1998;

b) Pertinenze di dette abitazioni purchè rientrino nel contratto locativo, comunque nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

- aliquota dell'0,98% applicata alle unità immobiliari iscritte nelle categoria catastali A/1, A/8 e A/9 non costituenti abitazione principale del soggetto passivo di imposta; 

- aliquota dello 0,98% applicata alle unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/5 ( istituti di credito, cambio e assicurazione)

 - aliquota dello 0,98% applicata alle unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/4 (case di cura ed ospedali);

- aliquota dello 1,06% applicata alle aree fabbricabili

- aliquota base del 1,02 applicata a tutte le altre tipologie di fabbricato

 Detrazione spettante per l’unità immobiliare adibita ad «abitazione principale» del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 pari a euro 200. La stessa è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione dell'immobile e spetta sino alla concorrenza del tributo dovuto per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

NOVITA': Il Decreto Legge n. 4/2015 del 24/01/2015 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 19 del 24/01/2015) ha rimodulato l'applicazione dell'esenzione dell'IMU sui terreni. Poiché il territorio del Comune di Arezzo rientra nell'elenco Istat dei comuni parzialmente montani i terreni sono assoggettati al pagamento dell'IMU. Rimangono esenti i terreni di proprietà di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs.vo n° 99/2004, iscritti nella previdenza agricola,  ancorché concessi in comodato o in affitto ad altri soggetti aventi la medesima qualifica professionale. Il pagamento deve essere effettuato per l'intero anno 2014, in unica rata da pagare entro il 10 febbraio 2015

L'imposta è determinata tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'art. 13, comma 6, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 e cioè il 7,6 per mille (art. 1 D.L. n. 185/2014)  

 

ATTENZIONE: Dall'anno 2014 l' IMU non si applica per le categorie di immobili che seguono, per i quali è invece previsto il pagamento della TASI ( vedi apposita informativa)

  • abitazione principale e relativa/e pertinenza/e, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9.
  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.
  • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali.
  • immobile assegnato al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
  • immobile posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché al personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
  • fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso utilizzati.

 

E’ equiparata all’abitazione principale l’abitazione e relativa/e  pertinenza/e di proprietà di anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

 

Nel Comune di Arezzo sono esenti dal pagamento dell’IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis del D.L. n° 557/1993 ( che sono accatastati nella categoria "D10", o che riportano annotazione di ruralità negli atti catastali, nonché gli altri immobili esenti dall’imposta ai sensi dell’art. 9, c. 8, D.Lgs 23/2011.

 

Abitazione principale e pertinenze

Ai fini del tributo è considerato abitazione principale il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare in cui il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze le unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7, nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

 

Soggetti passivi:

Sono tenuti al pagamento dell’imposta tutti i possessori di fabbricati, aree edificabili e terreni, anche non coltivati, siti sul territorio comunale.

Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull’immobile.

Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata.

Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

 

Base imponibile:

  • Fabbricati iscritti in catasto: rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutata del 5%, con applicati i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato:

 Cat. A (no A/10)   moltiplicatore 160

Cat C/2 C/6 C/7   moltiplicatore 160

Cat. A/10              moltiplicatore 80

Cat. C/3 C/4 C/5  moltiolicatore 140

Cat. B                   moltiplicatore 140

Cat. D (no D/5)    moltiplicatore 65

Cat. C/1               moltiplicatore  55  

Cat. D/5               moltiplicatore 80   

  • Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore

N.B. - La base imponibile è ridotta del 50% per:

a) Fabbricati di interesse storico o artistico ( Art. 10 D. Lgs. n° 42/2004)

b) Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati

  • Aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione (art. 5, c. 5, D.Lgs 504/92). In proposito il Comune stabilisce appositi valori di riferimento, meramente indicativi, che sono disponibili sul sito internet dell’Ente.
  • Terreni. Per i terreni, che non rientrano nella fattispecie di aree edificabili ed anche se incolti, il valore imponibile è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135.

Calcolo dell’impostail calcolo dell’imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata l’aliquota e l’eventuale detrazione (nel caso di abitazione principale e pertinenze). L’imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell’anno nei quali lo stesso si è protratto. ( si considera per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni)

 

Sul sito internet del Comune di Arezzo www.comune.arezzo.it è disponibile un modello di calcolo dell’imposta ad uso dei contribuenti.

 

N.B. E’ riservato allo Stato il solo gettito dell’IMU derivante dagli immobili classificati nella categoria catastale "D", calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. La differenza fra l’aliquota deliberata e l’aliquota standard è pertanto di spettanza del Comune.

 

Pagamentoil versamento dell’imposta potrà essere eseguito utilizzando:

  • modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali), indicando i codici tributo sotto indicati
  • Bollettino di CC postale n° 1008857615, intestato a " PAGAMENTO IMU", reperibile presso tutti gli Uffici postali

Tipologia immobili

Codice IMU quota Comune

Codice IMU quota Stato

Abitazione principale e pertinenze

3912

====

Aree fabbricabili

3916

====

Altri fabbricati

3918

====

Fabbricati Cat. "D"

3930

3925

Terreni

3914

 

 

Il codice Comune da indicare è A390.

 

Non è dovuto il versamento se l’imposta dovuta per l’intero anno è inferiore a € 5,00.

 

Ravvedimento Operoso In caso di pagamento non effettuato entro il termine del 16/12/2014, oppure parzialmente effettuato, si può provvedere a regolarizzare la propria posizione spontaneamente, attraverso l’istituto del Ravvedimento Operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/1997).

Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito del Comune alla pagina www.comune.arezzo

IMU 2014 Modalità per il pagamento della prima rata

Descrizione completa

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

ANNO 2014

MODALITA’ PER IL PAGAMENTO

DELLA PRIMA RATA

=================================================================================

Entro il 16 Giugno 2014 deve essere effettuato il versamento della prima rata dell’IMU dovuta per l’anno d’imposta 2014.

L’imposta deve essere calcolata nella misura pari al 50% di quella dovuta sulla base delle aliquote e detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente.

 

 L’IMU è un tributo che grava sul patrimonio immobiliare, e si applica in ipotesi di possesso di:

- fabbricati

- aree fabbricabili

Soggetti passivi:

Sono tenuti al pagamento dell’imposta tutti i proprietari o i soggetti titolari del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie su immobili siti nel territorio comunale.

Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata.

Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

 ATTENZIONE: Dall'anno 2014 l'Imposta Municipale Propria non si applica per le seguenti categorie di immobili:

  1. abitazione principale e relativa/e pertinenza/e, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9.
  2. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.
  3. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali.
  4. immobile assegnato al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
  5. immobile posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché al personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
  6. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso utilizzati.

 

Nel Comune di Arezzo sono esenti dal pagamento dell’IMU i terreni agricoli ( L. 984/77) e i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis del D.L. n° 557/1993 ( che sono o saranno accatastati nella categoria "D10", o che, a seguito di autocertificazione sono stati annotati come rurali) nonché gli altri immobili esenti dall’imposta ai sensi dell’art. 9, c. 8, D.Lgs 23/2011.

Abitazione principale e pertinenze

Ai fini del tributo è considerato abitazione principale il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare in cui il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze le unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7, nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

 

E’ equiparata all’abitazione principale l’abitazione e relativa/e  pertinenza/e di proprietà di anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

 

Base imponibile:

  • Fabbricati iscritti in catasto: rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutata del 5%, con applicati i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato:

 Cat. A (no A/10)  160

Cat. C/2 C/6 C/7  160

Cat. A/10                80

Cat. C/3 C/4 C/5  140

Cat. B                   140

Cat. D (no D5)       65

Cat. D/5                 80

Cat C/1                  55 

  • Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore

N.B. - La base imponibile è ridotta del 50% per:

a) Fabbricati di interesse storico o artistico ( Art. 10 D. Lgs. n° 42/2004)

b) Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati

  • Aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione (art. 5, c. 5, D.Lgs 504/92). In proposito il Comune stabilisce appositi valori di riferimento, meramente indicativi, che sono disponibili sul sito internet dell’Ente.

 

Aliquote e detrazioni 2013

Di seguito si rammentano le aliquote e le detrazioni per l’anno 2013 da utilizzare per l’acconto 2014.

  • aliquota base dello 0,99 %;
  • aliquota dello 0,60% applicata alle seguenti unità immobiliari:
  • a) abitazioni principali e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
  • aliquota dello 0,87% applicata alle unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni)
  • aliquota dello 0,89% applicata alle seguenti unità immobiliari:
  • a) immobili iscritti nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, e classificati nelle categorie catastali A2 – A3 – A4 – A5 – A6 e A7, concesse in comodato o uso gratuito a parente maggiorenne di primo grado in linea retta, che la utilizza quale abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica e dalla dimora abituale, e a condizione che lo stesso non sia titolare di diritti reali in quota esclusiva ( 100%) su immobili abitativi, ubicati nel comune di Arezzo

 b) pertinenze di dette abitazioni purché rientranti nel comodato o uso gratuito, e comunque nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo

  • aliquota dello 0,89% applicata alle seguenti unità immobiliari:

a) immobili concessi integralmente in locazione, a titolo di "abitazione principale" del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all’art. 2, comma 3, della legge  n. 431/1998

b) Pertinenze di dette abitazioni purché rientrino nel contratto locativo, comunque nel limite massimodi una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Precisando che per gli immobili suddetti non verrà riconosciuta la detrazione per abitazione principale.

  • aliquota dello 1,06% applicata alle unità immobiliari iscritte nelle categoria catastali A/1, A/8 e A/9 non costituenti abitazione principale del soggetto passivo di impost
  • aliquota dello 1,06% applicata alle unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/5 ( istituti di credito, cambio e assicurazione)
  • aliquota dello 1,06% applicata alle aree fabbricabili
  • detrazione spettante per l’unità immobiliare adibita ad «abitazione principale» del soggetto passivo pari a euro 200, da rapportare al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e da suddividere in parti uguali tra i soggetti passivi che utilizzano l'immobile quale abitazione principale. Tale detrazione spetta sino alla concorrenza dell'imposta dovuta per l’abitazione principale e le relative pertinenze.

In sede di calcolo della rata di saldo, da effettuarsi entro il 16 Dicembre 2014, dovrà essere effettuato il conguaglio, prendendo come base le aliquote e le detrazioni deliberate dal Comune per l’anno 2014.

Sarà cura di questo Ente pubblicare nei modi e nei termini di legge la deliberazione suddetta.

 

Calcolo dell’impostail calcolo dell’imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata l’aliquota e l’eventuale detrazione (nel caso di abitazione principale e pertinenze). L’imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell’anno nei quali lo stesso si è protratto ( si considera per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni).

 

Sul sito internet del Comune di Arezzo www.comune.arezzo.it è disponibile un modello di calcolo dell’imposta ad uso dei contribuenti.

N.B. E’ riservato allo Stato il solo gettito dell’IMU derivante dagli immobili classificati nella categoria catastale "D", calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. La differenza fra l’aliquota deliberata e l’aliquota standard è pertanto di spettanza del Comune.

 

 

Pagamentoil versamento dell’imposta potrà essere eseguito utilizzando:

  • modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali), indicando i codici tributo sotto indicati.

a decorrere dal 1° ottobre 2014, i versamenti tramite modello F24 per un importo pari o superiore a mille euro dovranno essere eseguiti  esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (Dl 66/2014, articolo 11, comma 2)).

  • Bollettino di CC postale n° 1008857615, intestato a "PAGAMENTO IMU", reperibile presso tutti gli Uffici postali.

Tipologia immobili

Codice IMU quota Comune

Codice IMU quota Stato

Abitazione principale

e pertinenze

3912

====

Aree fabbricabili

3916

====

Altri fabbricati

3918

====

Fabbricati Cat. "D"

3930

3925

 Il codice Comune da indicare è A390.

Non è dovuto il versamento se l’imposta dovuta per l’intero anno è inferiore a € 5,00.

 Ravvedimento Operoso In caso di pagamento non effettuato entro il termine previsto, oppure parzialmente effettuato, si può provvedere a regolarizzare la propria posizione spontaneamente, attraverso l’istituto del Ravvedimento Operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/1997).

Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito del Comune alla pagina www.comune.arezzo.it

ICI e fabbricati rurali

Descrizione completa

La legge istitutiva dell'imposta comunale sugli immobili (D. Lgs. 504/1992) non ha previsto tra i casi di esenzione o riduzione di imposta alcuna applicazione per i fabbricati rurali.
L'art. 9 commi 3 e 3-bis della L. 133/1994 ha introdotto nell'ordinamento una specifica disciplina per il riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali fissando alcune condizioni oggettive e soggettive che devono essere soddisfatte sia per i fabbricati destinati ad edilizia abitativa sia per le costruzioni strumentali alle attività agricole.
In anni più recenti il legislatore è intervenuto per affrontare la questione in ordine alla esenzione o meno dei fabbricati rurali ai fini ICI. Infatti con l'art. 23 comma 1-bis del D.L. 207/2008 si è stabilito in via interpretativa che, con riferimento alla definizione di fabbricato contenuta nella legge dell'ICI, "non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'art. 9 della L. 133/1994".

Nel contesto del citato quadro normativo è intervenuta una importante sentenza assunta a Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 18565 del 21.8.2009) con la quale, nell'intendimento di dirimere la questione della tassabilità a fini ICI dei fabbricati rurali dopo l'intervento del legislatore, è stata avviato un nuovo orientamento interpretativo.
La sentenza in questione fissa il seguente principio di diritto:
l'immobile che è stato "iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con attribuzione della relativa categoria (A6 o D10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti di ruralità" previsti dalla legge, non è soggetto all'ICI ai sensi del combinato disposto dell'art. 23 comma 1-bis del D.L. 207/2008 e dell'art. 2 comma 1 del D. Lgs. 504/1992. "L'attribuzione all'immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata.... dal contribuente che pretenda la non soggezione all'imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest'ultimo assoggettato ad ICI; allo stesso modo il Comune dovrà impugnare l'attribuzione della categoria catastale A6 o D10 al fine di potere legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta";
per i fabbricati non iscritti in catasto l'assoggettamento ad imposta è condizionato dalla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della ruralità del fabbricato previsti dalla legge che può essere condotto dal giudice tributario investito dalla domanda di rimborso proposta dal contribuente sul quale grava l'onere di dare prova della sussistenza dei predetti requisiti;

Di analogo tenore le sentenze della Corte di Cassazione 7102/10 e 8845/10 per proseguire con la 11790/10 e successive (12175/10, 12176/10, 12177/10, 12178/10, 12182/10, 12565, 13563/10, 13568/10) sino alle recenti 81 pronunce seriali depositate il 22 giugno (dalla n. 14967 alla n. 15048) con le quali la Cassazione ha ribadito che non risultano soggetti ad ICI soltanto i fabbricati rurali accatastati in A/6 o D/10, mentre solo in caso di immobili non iscritti in catasto si applicano i requisiti previsti dall’art. 9 del D.L. 557/93.

Si è determinato pertanto, per effetto delle citate sentenze della Suprema Corte a cui si stanno conformando le commissioni tributarie, un orientamento giurisprudenziale consolidato a cui l'amministrazione comunale, in assenza di nuovi interventi normativi, è chiamata ad uniformarsi.

ICI - Imposta Comunale sugli Immobili

Descrizione completa

L'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) è un tributo che grava sul patrimonio immobiliare. Si applica in caso di possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli (questi ultimi attualmente esenti nel territorio del comune di Arezzo ex L. 984/77).
L'imposta è dovuta dal proprietario di fabbricati o aree fabbricabili siti nel territorio del comune ovvero da coloro che li possiedono a titolo di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, locazione finanziaria (leasing) e concessione demaniale.
L'imposta è dovuta in proporzione ai mesi di possesso nell'anno e alla quota di possesso dell'immobile, pertanto in caso di contitolarità (più soggetti titolari dello stesso diritto sull'immobile), ciascuno dovrà effettuare un autonomo versamento, commisurato alla quota di sua competenza e in proporzione ai mesi possesso nell'anno.

Il Consiglio Comunale delibera ogni anno l'aliquota/e di imposta da applicare a tutte le categorie di immobili soggette ad ICI, compresa l'abitazione principale e le sue eventuali pertinenze. Detta aliquota va applicata alla base imponibile che si quantifica diversamente a seconda della tipologia di immobile. La base imponibile si ricava per i fabbricati dalla rendita catastale e per le aree edificabili dal valore venale in comune commercio.

Il D.L. 93/2008 ha stabilito, dall'anno d'imposta 2008, l'esclusione dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili per l'abitazione e relativa/e pertinenza/e adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
L'esclusione dal pagamento dell'imposta si estende a tutte le tipologie, sotto riportate, assimilate per legge o regolamento comunale all'abitazione principale.
In dettaglio, non è dovuta l'imposta sui fabbricati di categoria A2, A3, A4, A5, A6 e A7 nei seguenti casi:
- abitazione principale e relativa/e pertinenza/e, intendendo per abitazione principale, salvo prova contraria, quella dove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica (si precisa che ai fini dell'esclusione dall'imposta per le categoria A2, A3, A4,A5, A6 e A7 e della spettanza della detrazione e dell'applicazione dell'aliquota ridotta prevista per le "abitazioni principali" per le categorie A1, A8, A9,  un'unità immobiliare può essere riconosciuta abitazione principale solo se nella stessa dimora abitualmente sia il contribuente che i suoi familiari - Sentenza Cassazione n. 14389/2010);
- abitazione e relativa/e pertinenza/e di proprietà del coniuge separato non assegnatario della casa coniugale per provvedimento di separazione legale, annulamento ecc.;
- abitazione e relativa/e pertinenza/e concessa in comodato o uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori-figli) che la utilizzano quale abitazione principale comprovata dalla residenza anagrafica;
- abitazione e relativa/e pertinenza/e di proprietà di anziani e disabili che acquisiscano residenza anagrafica in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata;
- abitazione e relativa/e pertinenza/e di proprietà di cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dai soci assegnatari.

Per gli immobili ricadenti nelle tipologie sopra esposte ma classificati in categoria catastale A1, A8 e A9 permane l'obbligo del versamento dell'imposta con l'applicazione dell'aliquota deliberata dal Consiglio Comunale per l'abitazione principale e, dove spetti, la detrazione.

E' comunque assoggettata al pagamento ICI, indipendentemente dalla categoria catastale, l'abitazione e relativa/e pertinenza/e di proprietà di cittadini italiani residenti all'estero a condizione che la stessa non  risulti locata. In questo caso si applicano l'aliquota e la detrazione previste per l'abitazione principale.

Il pagamento viene effettuato, in riferimento all'annualità in corso, attraverso appositi bollettini premarcati ovvero tramite modello F24, entro i termini del 16 giugno per l'acconto e del 16 dicembre per il saldo.

Con la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12/04/2012 sono stati ricodificati i codici tributo ICI che quindi sono:

- 3940 ICI per abitazione principale;

- 3942 ICI per aree fabbricabili;

- 3943 ICI per altri fabbricati.

Rimangono inalterati i codici tributo ICI per interessi (3906) e per sanzioni (3907).

 E' consentito di corrispondere l'imposta in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata.
Il nuovo numero di conto corrente per il pagamento ICI del Comune di Arezzo è:

  • 06943141 intestato a Comune di Arezzo ICI Ordinaria Serv. Tes.
    (Codice IBAN  IT-03-J-07601-14100-000006943141)
  • 06943089 intestato a Comune di Arezzo ICI Violazioni Serv. Tes.
    (Codice IBAN IT-13-A-07601-14100-000006943089) 


La dichiarazione ICI, redatta su apposito modello approvato dal Ministero delle Finanze, deve essere presentata solo in caso di variazione della situazione immobiliare, l'anno successivo a quello in cui tali variazioni sono intervenute, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi. La dichiarazione si presenta al comune nel quale sono situati gli immobili.
Dal 2008 è stato soppresso l'obbligo di dichiarazione in relazione ad alcune casistiche dettagliatamente indicate, oltre che nelle istruzioni ministeriali alla dichiarazione, nel Regolamento comunale all'art. 11.

E' possibile, nel caso si siano effettuati versamenti non dovuti o eccedenti il dovuto, chiedere il rimborso. Dal 2007 i termini per la richiesta del rimborso sono stati portati a cinque anni dalla data del versamento, per le annualità d'imposta non ancora scadute al 31.12.2006 e cioè per i versamenti eseguiti a partire dal giugno 2004.
In alternativa alla richiesta di rimborso è possibile effettuare la compensazione nel versamento ordinario, detraendo le somme versate in eccedenza negli anni precedenti da quanto dovuto per l'anno in corso. Per usufruire di tale opportunità è necessario presentare dichiarazione di avvenuta compensazione entro e non oltre 30 giorni dal versamento compensato.

Normativa
- D. Lgs. n. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
- L. 296/2006 ''Legge Finanziaria 2007''
- Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili.
- Deliberazione Consiglio Comunale n. 239 del 23.12.08
- D.L. 93/2008, art. 1
- Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12/04/2012

IMU 2015 modalità per il pagamento della prima rata

Descrizione completa

Entro il 16 Giugno 2015 deve essere effettuato il versamento della prima rata dell’IMU dovuta per l’anno d’imposta 2015.

L’imposta deve essere calcolata nella misura pari al 50% di quella dovuta sulla base delle aliquote e detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente.

Soggetti passivi:

Sono tenuti al pagamento dell’imposta tutti i possessori di fabbricati, aree edificabili e terreni, anche non coltivati, siti sul territorio comunale.

Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull’immobile.

Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata.

Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Il D.L. n. 4/2015 ha rimodulato l'applicazione dell'esenzione dell'IMU sui terreni facendo riferimento alla classificazione predisposta dall'ISTAT, e suddivisa in base all'altitudine del territorio comunale. Poiché il territorio Comune di Arezzo rientra nella classificazione di "comune parzialmente montano", i terreni sono assoggettati al pagamento dell'IMU.

Rimangono esenti i terreni di proprietà di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs.vo n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, ancorché concessi in comodato o in affitto ad altri soggetti aventi la medesima qualifica professionale.

ATTENZIONE: l'IMU non si applica per le categorie di immobili che seguono, per i quali è invece previsto il pagamento della TASI (vedi apposita informativa).

  1. abitazione principale e relativa/e pertinenza/e, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9.
  2. abitazione e relativa/e pertinenza/e di proprietà di anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  3. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.
  4. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali.
  5. immobile assegnato al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
  6. Un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché al personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
  7. unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti nell'Anagrafe degli Italiani Residenti dall'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso

 

Sono esenti dal pagamento dell’IMU:

a) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis del D.L. N° 557/1993, accatastati nella categoria "D10" o con annotazione di ruralità in atti catastali, nonché gli altri immobili esenti dall’imposta ai sensi dell’art. 9, c. 8, D.Lgs 23/2011.

b) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso utilizzati.

 

Base imponibile:

  • Fabbricati iscritti in catasto: rendita catastale, vigente al 1 gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutata del 5%, con applicati i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato:

     

Cat. A (no A/10) moltiplicatore 160

Cat. A/10 moltiplicatore 80

Cat. C/2, C/6, C/7 moltiplicatore 160

Cat. C/3, C/4, C/5 moltiplicatore 140

Cat. B moltiplicatore 140

Cat. D (no D/5) moltiplicatore 65

Cat. C/1 moltiplicatore 55

Cat. D/5 moltiplicatore 80

 

Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore

N.B. - La base imponibile è ridotta del 50% per:

a) Fabbricati di interesse storico o artistico ( Art. 10 D. Lgs. n° 42/2004)

b) Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati

  • Aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell’anno di imposizione (art. 5, c. 5, D.Lgs 504/92). In proposito il Comune stabilisce appositi valori di riferimento, meramente indicativi, che sono disponibili sul sito internet dell’Ente.
  • Terreni. Per i terreni, che non rientrano nella fattispecie di aree edificabili ed anche se incolti, il valore imponibile è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135.

 

Calcolo dell’imposta: il calcolo dell’imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata l’aliquota e l’eventuale detrazione (nel caso di abitazione principale e pertinenze). L’imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell’anno nei quali lo stesso si è protratto ( si considera per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni).

 

Di seguito si rammentano le aliquote e le detrazioni per l’anno 2014 da utilizzare per l’acconto 2015.

- aliquota dello 0,52% applicata all'abitazione principale e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo di imposta così come definito dall’art. 13 comma 2, del D.L. n. 201/201 classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi eminenti) 

La detrazione spettante per l’unità immobiliare adibita ad «abitazione principale» del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 è pari a euro 200. La stessa è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione dell'immobile e spetta sino alla concorrenza del tributo dovuto per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

- aliquota dello 0,87% applicata alle unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni)

- aliquota dello 0,89% applicata alle seguenti unità immobiliari:

a) immobili iscritti nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, e classificati nelle categorie catastali A2 – A3 – A4 – A5 – A6 e A7, concesse in comodato o uso gratuito a parente maggiorenne di primo grado in linea retta, che la utilizza quale abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica e dalla dimora abituale, e a condizione che lo stesso non sia titolare di diritti reali in quota esclusiva (100%) su immobili abitativi, ubicati nel comune di Arezzo;

b) Pertinenze di dette abitazioni purché rientranti nel comodato o uso gratuito, e comunque nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota ridotta è la presentazione, entro il 30 Giugno 2016, pena decadenza dal beneficio, di apposita autocertificazione redatta su conforme modello reso disponibile dal Comune, attestante i requisiti richiesti. I contribuenti non sono tenuti a presentare detta documentazione qualora gli stessi abbiano già fatto pervenire al Comune di Arezzo entro il 30.6.2015 le autocertificazioni riferite all'annualità 2014 e risultino immodificati tutti i requisiti ivi attestati. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota agevolata deve essere presentata, entro il 30 giugno 2016, apposita comunicazione di cessazione;  

- aliquota pari allo 0,60% applicabile ad un'unica unità immobiliare di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 della quale il proprietario o titolare di altro diritto reale sia portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. n. 104/1992. Tale aliquota è applicabile unicamente qualora il portatore di handicap non sia titolare per l'intero o per quota parte, di diritto di proprietà o altro diritto reale su un fabbricato adibito ad abitazione principale così come definita dall'art. 13 comma 2 del DL 201/2011. Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota ridotta è la presentazione, entro il 30 Giugno 2016, pena decadenza dal beneficio, di apposita autocertificazione redatta su conforme modello reso disponibile dal Comune, attestante i requisiti richiesti.

- aliquota dello 0,89% applicata alle seguenti unità immobiliari:

a) immobili concessi integralmente in locazione, a titolo di "abitazione principale" del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all’art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998;

b) Pertinenze di dette abitazioni purchè rientrino nel contratto locativo, comunque nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Condizione necessaria per usufruire dell’aliquota ridotta è la presentazione, entro il 30 Giugno 2016, di apposita autocertificazione redatta su conforme modello reso disponibile dal Comune, attestante i requisiti richiesti. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell’aliquota agevolata deve essere presentata entro il citato termine apposita comunicazione di cessazione.

- aliquota dello 0,98% applicata alle unità immobiliari iscritte nelle categoria catastali A/1, A/8 e A/9 non costituenti abitazione principale del soggetto passivo di imposta; 

- aliquota dello 0,98% applicata alle unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/5 (istituti di credito, cambio e assicurazione)

- aliquota dello 0,98% applicata alle unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/4 (case di cura ed ospedali);

- aliquota dello 0,76% applicata ai terreni agricoli

- aliquota dello 1,06% applicata alle aree fabbricabili

- aliquota base del 1,02% applicata a tutte le altre tipologie di fabbricato

In sede di calcolo della rata di saldo, da effettuarsi entro il 16 Dicembre 2015, dovrà essere effettuato il conguaglio, prendendo come base le aliquote e le detrazioni deliberate dal Comune per l’anno 2015 con atto n° 35 del 20/03/2015, consultabile sul sito del Comune.

 

Sul sito internet del Comune di Arezzo www.comune.arezzo.it è disponibile un modello di calcolo dell’imposta ad uso dei contribuenti.

 

Pagamentoil versamento dell’imposta potrà essere eseguito utilizzando:

  • modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali), indicando i codici tributo sotto indicati.

     

  • Bollettino di CC postale n. 1008857615, intestato a "PAGAMENTO IMU", reperibile presso tutti gli Uffici postali.

     

Tipologia immobili Codice IMU quota Comune Codice IMU quota Stato
Abitazione principale e pertinenze 3912 ====
Aree fabbricabili 3916 ====
Altri fabbricati 3918 ====
Fabbricati Cat. "D" 3930 3925
Terreni 3914  

 

Il codice Comune da indicare è A390.

 

Non è dovuto il versamento se l’imposta dovuta per l’intero anno è inferiore a € 5,00.

 

Ravvedimento Operoso In caso di pagamento non effettuato entro il termine previsto, oppure parzialmente effettuato, si può provvedere a regolarizzare la propria posizione spontaneamente, attraverso l’istituto del Ravvedimento Operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/1997).

Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito del Comune alla pagina www.comune.arezzo.it

 Ai fini del tributo è considerato abitazione principale il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare in cui il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze le unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7, nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

 E’ riservato allo Stato il solo gettito dell’IMU derivante dagli immobili classificati nella categoria catastale "D", calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. La differenza fra l’aliquota deliberata e l’aliquota standard è pertanto di spettanza del Comune.

Modalità per il pagamento del saldo IMU 2015

Descrizione completa

Entro il 16 dicembre 2015 deve essere effettuato il versamento della seconda rata dell'IMU dovuta per l'anno d'imposta 2015.

Il pagamento della seconda rata a conguaglio dell'imposta dovuta per tutto l'anno deve essere effettuato applicando le aliquote deliberate dal Consiglio Comunale con atto n. 35 del 20/03/2015 consultabili sul sito internet, nella scheda aliquote IMU 2015 e che si riportano di seguito:

1) Aliquota 0,60%

abitazione principale e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo d'imposta, così come definito dall'art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011, classificata nelle categorie catastali A/1(abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A9 (castelli, palazzi eminenti);

Detrazione:

- € 200. La stessa è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione dell’immobile e spetta sino alla concorrenza del tributo dovuto per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nei termini di cui all’art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011.

 

2) Aliquota 1,06%

unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A/9 non costituenti abitazione principale del soggetto passivo d’imposta;

 

3) Aliquota 0,89%

a) immobili iscritti in catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, e classificati nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e A7, concesse in comodato o uso gratuito a parente maggiorenne di primo grado in linea retta, che la utilizza quale abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica e dalla dimora abituale e a condizione che lo stesso non sia titolare di diritti reali in quota esclusiva (100%) su immobili abitativi, ubicati nel comune di Arezzo;

b) pertinenze di dette abitazioni purché rientranti nel comodato o uso gratuito e comunque nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2 - C6 - C7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

L’aliquota di cui al presente punto si applica limitatamente al periodo in cui sussistono i requisiti richiesti e autocertificati.

Condizione necessaria per usufruire dell’aliquota ridotta è la presentazione, entro il 30 Giugno 2016, pena decadenza dal beneficio, di apposita autocertificazione redatta su conforme modello reso disponibile dal Comune, attestante i requisiti richiesti, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia. I contribuenti non sono tenuti a presentare detta documentazione qualora gli stessi abbiano già fatto pervenire al Comune di Arezzo entro i termini prescritti le autocertificazioni riferite alle annualità 2013 e/o 2014 e risultino immodificati tutti i requisiti ivi attestati. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell’aliquota agevolata deve essere presentata entro il 30 giugno 2016, apposita comunicazione di cessazione.

4) Aliquota 0,89%

a) immobili concessi integralmente in locazione, a titolo di "abitazione principale" del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all’art.2, comma 3, della legge n.431/1998;

b) pertinenze di dette abitazioni purché rientrino nel contratto locativo, comunque nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7, anche se iscritte unitamente all’unità ad uso abitativo.

Condizione necessaria per usufruire dell’aliquota ridotta è la presentazione, entro il 30 Giugno 2016, di apposita autocertificazione redatta su conforme modello reso disponibile dal Comune, attestante i requisiti richiesti. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell’aliquota agevolata deve essere presentata entro il citato termine apposita comunicazione di cessazione.

 

5) Aliquota 1,06%

a) Unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 ed A7, non costituenti abitazione principale del soggetto passivo d’imposta, con esclusione di quelle concesse integralmente in locazione a titolo di "abitazione principale" del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all’art.2 comma 3 della legge n.431/1998, e di quelle concesse in comodato o uso gratuito a parente maggiorenne di primo grado in linea retta che la utilizza quale abitazione principale.

b) Unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 non costituenti pertinenza di abitazione principale del soggetto passivo di imposta, con esclusione di quelle concesse integralmente in locazione a titolo di pertinenza dell'abitazione principale del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all’art.2 comma 3 della legge n.431/1998, e di quelle concesse in comodato o uso gratuito a parente maggiorenne di primo grado in linea retta che la utilizza quale pertinenza dell'abitazione principale

 

6) Aliquota 0,60%

Applicabile ad un’unica unità immobiliare, non locata, di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 della quale il proprietario o titolare di altro diritto reale sia portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi dell’art, 3 comma 3 della L. n. 104/1992. Tale aliquota è applicabile unicamente qualora il portatore di handicap non sia titolare per intero o per quota parte, di diritto di proprietà o altro diritto reale su un fabbricato adibito ad abitazione principale così come definita dall’art. 13 comma 2 del DL 201/2011. Condizione necessaria per usufruire dell’aliquota ridotta è la presentazione, entro il 30 Giugno 2016, pena decadenza dal beneficio, di apposita autocertificazione redatta su conforme modello reso disponibile dal Comune, attestante i requisiti richiesti.

 

7) Aliquota 0,87%

unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni)

 

8) Aliquota 1,06%

a) unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D4 (case di cura e ospedali);

b) unità immobiliari iscritte nella categoria D5 (istituti di credito, cambio e assicurazioni);

c) unità immobiliari iscritte nella categoria A10 (uffici e studi privati)

d) aree fabbricabili

 

9) Aliquota 0,76%

Terreni agricoli

 

10) Aliquota 1,02%

Tutti gli altri immobili

 

Soggetti passivi: Sono tenuti al pagamento dell’imposta tutti i possessori di fabbricati, aree edificabili e terreni, anche non coltivati, siti sul territorio comunale.

Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull’immobile.

Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata.

Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

 

Il D.L. n. 4/2015 ha rimodulato l'applicazione dell'esenzione dell'IMU sui terreni facendo riferimento alla classificazione predisposta dall'ISTAT, e suddivisa in base all'altitudine del territorio comunale. Poiché il territorio Comune di Arezzo rientra nella classificazione di "comune parzialmente montano", i terreni sono assoggettati al pagamento dell'IMU.Rimangono esenti i terreni di proprietà di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs.vo n° 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, ancorché concessi in comodato o in affitto ad altri soggetti aventi la medesima qualifica professionale.

ATTENZIONE: l' IMU non si applica per le categorie di immobili che seguono;

  • abitazione principale e relativa/e pertinenza/e, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9. 
  • abitazione e relativa/e pertinenza/e di proprietà di anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  • Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura;
  • Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati.

     

 

Base imponibile:

  • Fabbricati iscritti in catasto: rendita catastale, vigente al 1 gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutata del 5%, con applicati i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato:

Cat. A (no A/10) moltiplicatore 160

Cat C/2, C/6, C/7 moltiplicatore 160

Cat. A/10 moltiplicatore 80

Cat. C/3, C/4, C/5 moltiplicatore 140

Cat B moltiplicatore 140

Cat D (no D/5) moltiplicatore 65

Cat. C/1 moltiplicatore 55

Cat D/5 moltiplicatore 80

 

Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore

N.B. - La base imponibile è ridotta del 50% per:

a) Fabbricati di interesse storico o artistico ( Art. 10 D. Lgs. n. 42/2004)

b) Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati

  • Aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell’anno di imposizione (art. 5, c. 5, D.Lgs 504/92). In proposito il Comune stabilisce appositi valori diriferimento, meramente indicativi, che sono disponibili sul sito internet dell’Ente.
  • Terreni. Per i terreni, che non rientrano nella fattispecie di aree edificabili ed anche se incolti, il valore imponibile è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell’anno d’imposizione rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135.

Calcolo dell’imposta: il calcolo dell’imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata l’aliquota e l’eventuale detrazione (nel caso di abitazione principale e pertinenze). L’imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell’anno nei quali lo stesso si è protratto. (si considera per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni)

 

Sul sito internet del Comune di Arezzo www.comune.arezzo.it è disponibile un modello di calcolo dell’imposta ad uso dei contribuenti.

 

Pagamento: il versamento dell’imposta potrà essere eseguito utilizzando:

  • modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali), indicando i codici tributo sotto indicati.
  • Bollettino di CC postale n. 1008857615, intestato a "PAGAMENTO IMU", reperibile presso tutti gli Uffici postali.
Tipologia immobili Codice IMU quota Comune Codice IMU quota Stato
Abitazione principale e pertinenze 3912 ====
Aree fabbricabili 3916 ====
Altri fabbricati 3918 ====
Fabbricati Cat. "D" 3930 3925
Terreni 3914  

 

Il codice Comune da indicare è A390.

Non è dovuto il versamento se l’imposta dovuta per l’intero anno è inferiore a € 5,00.

Ravvedimento Operoso In caso di pagamento non effettuato entro il termine del 16/12/2014, oppure parzialmente effettuato, si può provvedere a regolarizzare la propria posizione spontaneamente, attraverso l’istituto del Ravvedimento Operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/1997).

Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito del Comune alla pagina IMU

Ai fini del tributo è considerato abitazione principale il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare in cui il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze le unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7, nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

E’ riservato allo Stato il solo gettito dell’IMU derivante dagli immobili classificati nella categoria catastale "D", calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. La differenza fra l’aliquota deliberata e l’aliquota standard è pertanto di spettanza del Comune.

Aliquote IMU 2016

Descrizione completa

Per l'anno 2016 sono confermate le aliquote IMU 2015 approvate con Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 20/03/2015 consultabile qui sotto nella sezione allegati.

Allegati

delibera-cc-35-2015_1.pdf

Istruzioni pagamento saldo Imu 2016

Descrizione completa

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2016

MODALITA’ PER IL PAGAMENTO DEL SALDO

 

Entro il 16 dicembre 2016 deve essere effettuato il versamento della seconda rata dell'IMU dovuta per l'anno d'imposta 2016.

Il pagamento della seconda rata a conguaglio dell'imposta dovuta per tutto l'anno deve essere effettuato applicando le aliquote deliberate dal Consiglio Comunale con atto n° 35 del 20/03/2015 consultabili sul sito internet, nella scheda aliquote IMU 2016, e che si riportano di seguito: 

1) Aliquota 0,60%

abitazione principale e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo d’imposta, così come definito dall’art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011, classificata nelle categorie catastali A/1(abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A9 (castelli, palazzi eminenti);

Detrazione:

- € 200. La stessa è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione dell’immobile e spetta sino alla concorrenza del tributo dovuto per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nei termini di cui all’art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011.

2) Aliquota 1,06%

unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A/9 non costituenti abitazione principale del soggetto passivo d’imposta;

3) Aliquota 0,89%

a) immobili iscritti in catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, e classificati nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e A7, concesse in comodato o uso gratuito a parente maggiorenne di primo grado in linea retta, che la utilizza quale abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica e dalla dimora abituale e a condizione che lo stesso non sia titolare di diritti reali in quota esclusiva (100%) su immobili abitativi, ubicati nel comune di Arezzo;

b) pertinenze di dette abitazioni purché rientranti nel comodato o uso gratuito e comunque nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

L’aliquota di cui al presente punto si applica limitatamente al periodo in cui sussistono i requisiti richiesti e autocertificati.

Condizione necessaria per usufruire dell’aliquota ridotta è la presentazione, entro il 30 Giugno 2017, pena decadenza dal beneficio, di apposita autocertificazione redatta su conforme modello reso disponibile dal Comune, attestante i requisiti richiesti, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia. I contribuenti non sono tenuti a presentare detta documentazione qualora gli stessi abbiano già fatto pervenire al Comune di Arezzo entro i termini prescritti le autocertificazioni riferite alle annualità 2013 e/o 2014 e risultino immodificati tutti i requisiti ivi attestati. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell’aliquota agevolata deve essere presentata entro il 30 giugno 2017, apposita comunicazione di cessazione.

4) Aliquota 0,89%

a) immobili concessi integralmente in locazione, a titolo di "abitazione principale" del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all’art.2, comma 3, della legge n.431/1998;

b) pertinenze di dette abitazioni purché rientrino nel contratto locativo, comunque nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7, anche se iscritte unitamente all’unità ad uso abitativo.

Condizione necessaria per usufruire dell’aliquota ridotta è la presentazione, entro il 30 Giugno 2017, di apposita autocertificazione redatta su conforme modello reso disponibile dal Comune, attestante i requisiti richiesti. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell’aliquota agevolata deve essere presentata entro il citato termine apposita comunicazione di cessazione.

5) Aliquota 1,06%

a) Unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 ed A7, non costituenti abitazione principale del soggetto passivo d’imposta, con esclusione di quelle concesse integralmente in locazione a titolo di "abitazione principale" del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all’art.2 comma 3 della legge n.431/1998, e di quelle concesse in comodato o uso gratuito a parente maggiorenne di primo grado in linea retta che la utilizza quale abitazione principale.

b) Unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 non costituenti pertinenza di abitazione principale del soggetto passivo di imposta, con esclusione di quelle concesse integralmente in locazione a titolo di pertinenza dell'abitazione principale del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all’art.2 comma 3 della legge n.431/1998, e di quelle concesse in comodato o uso gratuito a parente maggiorenne di primo grado in linea retta che la utilizza quale pertinenza dell'abitazione principale

6) Aliquota 0,60%

Applicabile ad un’unica unità immobiliare, non locata, di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 della quale il proprietario o titolare di altro diritto reale sia portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi dell’art, 3 comma 3 della L. n. 104/1992. Tale aliquota è applicabile unicamente qualora il portatore di handicap non sia titolare per intero o per quota parte, di diritto di proprietà o altro diritto reale su un fabbricato adibito ad abitazione principale così come definita dall’art. 13 comma 2 del DL 201/2011. Condizione necessaria per usufruire dell’aliquota ridotta è la presentazione, entro il 30 Giugno 2017, pena decadenza dal beneficio, di apposita autocertificazione redatta su conforme modello reso disponibile dal Comune, attestante i requisiti richiesti.

7) Aliquota 0,87%

unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni)

8) Aliquota 1,06%

a) unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D4 (case di cura e ospedali);

b) unità immobiliari iscritte nella categoria D5 (istituti di credito, cambio e assicurazioni);

c) unità immobiliari iscritte nella categoria A10 (uffici e studi privati)

d) aree fabbricabili

9) Aliquota 1,02%

Tutti gli altri immobili

 

Soggetti passiviSono tenuti al pagamento dell’imposta tutti i possessori di fabbricati e aree edificabili siti sul territorio comunale.

Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull’immobile.

Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata.

Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

 

COMODATO GRATUITO

La legge di stabilità 2016 (articolo 13 del D.L. n. 201/2011, comma 3), ha introdotto una tipologia di comodato gratuito ( che chiameremo comodato statale) per il quale è prevista una riduzione del 50% della base imponibile.

La Risoluzione n. 1/DF del 17 febbraio 2016, chiarisce i requisiti, i dettagli e l'applicazione del comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. La Risoluzione specifica che per "immobile" deve intendersi un fabbricato ad uso abitativo, con esclusione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Vanno considerate anche le pertinenze secondo i limiti previsti per l'abitazione principale (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7).

Rimane comunque applicabile l'aliquota ridotta deliberata dal Consiglio Comunale con atto n° 35 del 20/03/2015, ( che chiameremo "comodato Comunale") e relativa ai fabbricati iscritti in catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, e classificati nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e A7, concessi in comodato o uso gratuito a parente maggiorenne di primo grado in linea retta, che la utilizza quale abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica e dalla dimora abituale e a condizione che lo stesso non sia titolare di diritti reali in quota esclusiva (100%) su immobili abitativi, ubicati nel comune di Arezzo; vanno considerate anche le pertinenze secondo i limiti previsti per l'abitazione principale (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7)

Pertanto, per l'anno 2016 possono verificarsi le seguenti tre casistiche, di cui si riassumono gli adempimenti del contribuente e le aliquote da applicare:

1) Comodato Statale: nel caso in cui sono soddisfatti solo i requisiti previsti dalla legge di stabilità.

REGISTRAZIONE CONTRATTO

ABBATTIMENTO DEL 50% BASE IMPONIBILE

ALIQUOTA 1,02

PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE

2) Comodato Comunale: nel caso in cui sono soddisfatti solo i requisiti previsti dalla deliberazione comunale ma non quelli previsti dalla legge di stabilità.

ALIQUOTA 0,89

PRESENTAZIONE DI AUTOCERTIFICAZIONE

NO REGISTRAZIONE CONTRATTO

3) Comodato Comunale + Comodato Statale: nel caso in cui sono soddisfatti sia i requisiti previsti dalla delibera comunale che quelli previsti dalla legge di stabilità.

REGISTRAZIONE CONTRATTO

ABBATTIMENTO DEL 50% BASE IMPONIBILE

ALIQUOTA 0,89

PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE

 

CANONE CONCORDATO

La legge di stabilità per il 2016 prevede una riduzione dell'IMU pari al 25% relativamente agli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431/1998.

Pertanto per il Comune di Arezzo vigono due distinte aliquote:

- aliquota dello 0,89% per gli immobili affittati a canone concordato alla sola condizione che l'alloggio sia l'abitazione principale dell'inquilino.

- aliquote del 1,06% per gli immobili concessi in locazione a canone concordato in cui l'inquilino non ha fissato l'abitazione principale.

Una volta determinata l'imposta dovuta si applicherà ad entrambe le casistiche la riduzione del 25%.

In entrambi i casi deve essere presentata, entro il 30/06/2017 dichiarazione di variazione.

 

ATTENZIONEL' IMU non si applica per le categorie di immobili che seguono:

  • abitazione principale e relativa/e pertinenza/e, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9. 1
  • abitazione e relativa/e pertinenza/e di proprietà di anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.
  • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali.
  • immobile assegnato al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
  • un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché al personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
  • unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti nell'Anagrafe degli Italiani Residenti dall'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso

Sono esenti dal pagamento dell’IMU:

a) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis del D.L. N° 557/1993, accatastati nella categoria "D10" o con annotazione di ruralità in atti catastali, nonché gli altri immobili esenti dall’imposta ai sensi dell’art. 9, c. 8, D.Lgs 23/2011.

b) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso utilizzati.

c) terreni agricoli

 

Base imponibile:

  • Fabbricati iscritti in catasto: rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutata del 5%, con applicati i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato:

Cat. A (no A10) : 160

Cat. A/10 : 80

Cat. C/2-C/6-C/7: 160

Cat. B : 140

Cat. C/1 : 55

Cat. C/3-C/4-C/5: 140

Cat. D (no D/5) : 65

Cat. D/5 : 80

 

Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore

N.B. - La base imponibile è ridotta del 50% per:

a) Fabbricati di interesse storico o artistico ( Art. 10 D. Lgs. n° 42/2004)

b) Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati

  • Aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione (art. 5, c. 5, D.Lgs 504/92). In proposito il Comune stabilisce appositi valori di riferimento, meramente indicativi, che sono disponibili sul sito internet dell’Ente.

 

Calcolo dell’impostail calcolo dell’imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata l’aliquota e l’eventuale detrazione (nel caso di abitazione principale e pertinenze). L’imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell’anno nei quali lo stesso si è protratto. ( si considera per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni)

 

Sul sito internet del Comune di Arezzo www.comune.arezzo.it è disponibile un modello di calcolo dell’imposta ad uso dei contribuenti.

 

Pagamentoil versamento dell’imposta potrà essere eseguito utilizzando:

  • modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali), indicando i codici tributo sotto indicati.
  • Bollettino di CC postale n° 1008857615, intestato a "PAGAMENTO IMU", reperibile presso tutti gli Uffici postali.

 

 

Tipologia immobili

Codice IMU quota Comune

Codice IMU quota Stato

Abitazione principale e pertinenze

3912

====

Aree fabbricabili

3916

====

Altri fabbricati

3918

====

Fabbricati Cat. "D"

3930

39252

 

 

 

 

Il codice Comune da indicare è A390.

Non è dovuto il versamento se l’imposta dovuta per l’intero anno è inferiore a € 5,00.

Ravvedimento Operoso In caso di pagamento non effettuato entro il termine del 16/12/2016, oppure parzialmente effettuato, si può provvedere a regolarizzare la propria posizione spontaneamente, attraverso l’istituto del Ravvedimento Operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/1997).

Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito del Comune alla pagina www.comune.arezzo.it

1 Ai fini del tributo è considerato abitazione principale il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare in cui il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze le unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7, nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

2 E’ riservato allo Stato il solo gettito dell’IMU derivante dagli immobili classificati nella categoria catastale "D", calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. La differenza fra l’aliquota deliberata e l’aliquota standard è pertanto di spettanza del Comune.

Istruzioni pagamento acconto IMU 2016

Descrizione completa

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2016

MODALITÀ PER IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA

=================================================================================

Entro il 16 Giugno 2016 deve essere effettuato il versamento della prima rata dell’IMU dovuta per l’anno d’imposta 2016.

L’imposta deve essere calcolata nella misura pari al 50% di quella dovuta sulla base delle aliquote e detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. E' facoltà del contribuente effettuare il versamento per l'intera annualità 2016

NOVITA' 2016

1 - Comodato gratuito

La legge di stabilità 2016 ha introdotto una tipologia di comodato gratuito ( che chiameremo comodato statale) per il quale è prevista una riduzione del 50% della base imponibile. Infatti all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, al comma 3, è inserita la seguente lettera:

[La base imponibile è ridotta del 50 per cento:]«0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

La Risoluzione n. 1/DF del 17 febbraio 2016, chiarisce i requisiti, i dettagli e l'applicazione del comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. La Risoluzione specifica che per "immobile" deve intendersi un fabbricato ad uso abitativo, con esclusione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Vanno considerate anche le pertinenze secondo i limiti previsti per l'abitazione principale (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7).

Rimane comunque applicabile l'aliquota ridotta deliberata dal Consiglio Comunale con atto n° 35 del 20/03/2015, ( che chiameremo "comodato Comunale") e relativa ai fabbricati iscritti in catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, e classificati nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e A7, concessi in comodato o uso gratuito a parente maggiorenne di primo grado in linea retta, che la utilizza quale abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica e dalla dimora abituale e a condizione che lo stesso non sia titolare di diritti reali in quota esclusiva (100%) su immobili abitativi, ubicati nel comune di Arezzo; vanno considerate anche le pertinenze secondo i limiti previsti per l'abitazione principale (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7)

Pertanto, per l'anno 2016 possono verificarsi le seguenti tre casistiche, di cui si riassumono gli adempimenti del contribuente e le aliquote da applicare:

1) Comodato Statale: nel caso in cui sono soddisfatti solo i requisiti previsti dalla legge di stabilità.

REGISTRAZIONE CONTRATTO

ABBATTIMENTO DEL 50% BASE IMPONIBILE

ALIQUOTA 1,02

PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE

2) Comodato Comunale: nel caso in cui sono soddisfatti solo i requisiti previsti dalla deliberazione comunale ma non quelli previsti dalla legge di stabilità.

ALIQUOTA 0,89

PRESENTAZIONE DI AUTOCERTIFICAZIONE

NO REGISTRAZIONE CONTRATTO

3) Comodato Comunale + Comodato Statale: nel caso in cui sono soddisfatti sia i requisiti previsti dalla delibera comunale che quelli previsti dalla legge di stabilità.

REGISTRAZIONE CONTRATTO

ABBATTIMENTO DEL 50% BASE IMPONIBILE

ALIQUOTA 0,89

PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE

2 - Canoni concordati

La legge di stabilità per il 2016 prevede una riduzione dell'IMU pari al 25% relativamente agli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431/1998.

Pertanto per il Comune di Arezzo vigono due distinte aliquote:

- aliquota dello 0,89% per gli immobili affittati a canone concordato alla sola condizione che l'alloggio sia l'abitazione principale dell'inquilino.

- aliquote del 1,06% per gli immobili concessi in locazione a canone concordato in cui l'inquilino non ha fissato l'abitazione principale.

Una volta determinata l'imposta dovuta si applicherà ad entrambe le casistiche la riduzione del 25%.

In entrambi i casi deve essere presentata, entro il 30/06/2017 dichiarazione di variazione.

Si chiarisce che restano valide le autocertificazioni già presentate per le annualità precedenti. Per tali immobili pertanto, se non ci sono variazioni, non dovrà essere presentata la dichiarazione IMU.

 

3 - Terreni

A partire dall'annualità 2016 nel territorio del Comune di Arezzo i terreni sono esenti dall'imposta.

===========================================================

Soggetti passivi:

Sono tenuti al pagamento dell’imposta tutti i possessori di immobili ( fabbricati e aree edificabili), siti sul territorio comunale.

Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull’immobile.

Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata.

Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

ATTENZIONE: L' IMU non si applica per le categorie di immobili che seguono:

- abitazione principale e relativa/e pertinenza/e, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9. (1)

- abitazione e relativa/e pertinenza/e di proprietà di anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;

- immobile assegnato al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché al personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti nell'Anagrafe degli Italiani Residenti dall'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Sono esenti dal pagamento dell’IMU:

a) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis del D.L. N° 557/1993, accatastati nella categoria "D10" o con annotazione di ruralità in atti catastali, nonché gli altri immobili esenti dall’imposta ai sensi dell’art. 9, c. 8, D.Lgs 23/2011;

b) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso utilizzati;

c) terreni agricoli.

Base imponibile:

Fabbricati iscritti in catasto: rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutata del 5%, con applicati i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato:

Cat. A (no A/10) moltiplicatore 160

Cat. A/10 moltiplicatore 80

Cat. C/2, C/6, C/7 moltiplicatore 160

Cat. C/3, C/4, C/5 moltiplicatore 140

Cat. B moltiplicatore 140

Cat. D (no D/5) moltiplicatore 65

Cat. C/1 moltiplicatore 55

Cat. D/5 moltiplicatore 80

Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore

N.B. - La base imponibile è ridotta del 50% per:

a) Fabbricati di interesse storico o artistico ( Art. 10 D. Lgs. n° 42/2004)

b) Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati

c) Immobili concessi in comodato gratuito nel rispetto dei requisiti previsti dalla Legge di Stabilità 2016.

Aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione (art. 5, c. 5, D.Lgs 504/92). In proposito il Comune stabilisce appositi valori di riferimento, meramente indicativi, che sono disponibili sul sito internet dell’Ente.

Calcolo dell’imposta: il calcolo dell’imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata l’aliquota, l’eventuale detrazione (nel caso di abitazione principale e pertinenze) e la riduzione prevista per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431/1998. L’imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell’anno nei quali lo stesso si è protratto ( si considera per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni).

Di seguito si rammentano le aliquote e le detrazioni per l’anno 2015 da utilizzare per l’acconto 2016. ( Deliberazione Consiglio Comunale n° 35 del 20/03/2015)

1) Aliquota 0,60%

abitazione principale e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo d’imposta, così come definito dall’art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011, classificata nelle categorie catastali A/1(abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A9 (castelli, palazzi eminenti);

Detrazione:

- € 200. La stessa è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione dell’immobile e spetta sino alla concorrenza del tributo dovuto per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nei termini di cui all’art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011.

2) Aliquota 1,06%

unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A/9 non costituenti abitazione principale del soggetto passivo d’imposta;

3) Aliquota 0,89%

a) immobili iscritti in catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, e classificati nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e A7, concesse in comodato o uso gratuito a parente maggiorenne di primo grado in linea retta, che la utilizza quale abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica e dalla dimora abituale e a condizione che lo stesso non sia titolare di diritti reali in quota esclusiva (100%) su immobili abitativi, ubicati nel comune di Arezzo;

b) pertinenze di dette abitazioni purché rientranti nel comodato o uso gratuito e comunque nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

L’aliquota di cui al presente punto si applica limitatamente al periodo in cui sussistono i requisiti richiesti e autocertificati.

Condizione necessaria per usufruire dell’aliquota ridotta è la presentazione, entro il 30 Giugno 2017, pena decadenza dal beneficio, di apposita autocertificazione redatta su conforme modello reso disponibile dal Comune, attestante i requisiti richiesti, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia. I contribuenti non sono tenuti a presentare detta documentazione qualora gli stessi abbiano già fatto pervenire al Comune di Arezzo entro i termini prescritti le autocertificazioni riferite alle annualità 2013,2014,2015 e risultino immodificati tutti i requisiti ivi attestati. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell’aliquota agevolata deve essere presentata entro il 30 giugno 2017, apposita comunicazione di cessazione.

4) Aliquota 0,89%

a) immobili concessi integralmente in locazione, a titolo di "abitazione principale" del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all’art.2, comma 3, della legge n.431/1998;

b) pertinenze di dette abitazioni purché rientrino nel contratto locativo, comunque nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7, anche se iscritte unitamente all’unità ad uso abitativo.

Condizione necessaria per usufruire dell’aliquota ridotta è la presentazione, entro il 30 Giugno 2017, di apposita dichiarazione di variazione IMU. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell’aliquota agevolata deve essere presentata entro il citato termine apposita comunicazione di cessazione.

5) Aliquota 1,06%

a) Unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 ed A7, non costituenti abitazione principale del soggetto passivo d’imposta, con esclusione di quelle concesse integralmente in locazione a titolo di "abitazione principale" del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all’art.2 comma 3 della legge n.431/1998, e di quelle concesse in comodato o uso gratuito a parente maggiorenne di primo grado in linea retta che la utilizza quale abitazione principale.

b) Unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 non costituenti pertinenza di abitazione principale del soggetto passivo di imposta, con esclusione di quelle concesse integralmente in locazione a titolo di pertinenza dell'abitazione principale del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all’art.2 comma 3 della legge n.431/1998, e di quelle concesse in comodato o uso gratuito a parente maggiorenne di primo grado in linea retta che la utilizza quale pertinenza dell'abitazione principale

6) Aliquota 0,60%

Applicabile ad un’unica unità immobiliare, non locata, di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 della quale il proprietario o titolare di altro diritto reale sia portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi dell’art, 3 comma 3 della L. n. 104/1992. Tale aliquota è applicabile unicamente qualora il portatore di handicap non sia titolare per intero o per quota parte, di diritto di proprietà o altro diritto reale su un fabbricato adibito ad abitazione principale così come definita dall’art. 13 comma 2 del DL 201/2011. Condizione necessaria per usufruire dell’aliquota ridotta è la presentazione, entro il 30 Giugno 2017, pena decadenza dal beneficio, di apposita autocertificazione redatta su conforme modello reso disponibile dal Comune, attestante i requisiti richiesti.

7) Aliquota 0,87%

unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni)

8) Aliquota 1,06%

a) unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D4 (case di cura e ospedali);

b) unità immobiliari iscritte nella categoria D5 (istituti di credito, cambio e assicurazioni);

c) unità immobiliari iscritte nella categoria A10 (uffici e studi privati)

d) aree fabbricabili

9) Aliquota 1,02%

Tutti gli altri immobili

Sul sito internet del Comune di Arezzo www.comune.arezzo.it è disponibile un modello di calcolo dell’imposta ad uso dei contribuenti.

Pagamento: il versamento dell’imposta potrà essere eseguito utilizzando:

- modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali), indicando i codici tributo sotto indicati.

- Bollettino di CC postale n° 1008857615, intestato a "PAGAMENTO IMU", reperibile presso tutti gli Uffici postali.

Tipologia immobili Codice IMU quota Comune Codice IMU quota Stato
Abitazione principale e pertinenze 3912 ====
Aree fabbricabili 3916 ====
Altri fabbricati 3918 ====
Fabbricati Cat. "D" 3930 3925 (2)
Terreni 3914  

Il codice Comune da indicare è A390.

Non è dovuto il versamento se l’imposta dovuta per l’intero anno è inferiore a € 5,00.

Ravvedimento Operoso In caso di pagamento non effettuato entro il termine previsto, oppure parzialmente effettuato, si può provvedere a regolarizzare la propria posizione spontaneamente, attraverso l’istituto del Ravvedimento Operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/1997).

Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito del Comune alla pagina www.comune.arezzo.it

 

 

(1) Ai fini del tributo è considerato abitazione principale il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare in cui il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze le unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7, nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

(2) E’ riservato allo Stato il solo gettito dell’IMU derivante dagli immobili classificati nella categoria catastale "D", calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. La differenza fra l’aliquota deliberata e l’aliquota standard è pertanto di spettanza del Comune.

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