Organi deliberanti (1865-1985)
u.a. 338
La struttura politico-amministrativa dell'ordinamento locale dello Stato italiano viene fissata nel 18651: ogni Comune è organizzato al suo interno con un Consiglio comunale, una Giunta municipale eletta dai membri del Consiglio con il compito di rappresentare il consiglio stesso nell'intervallo delle riunioni e cioè di intervenire alle funzioni solenni, di prendere deliberazioni spettanti al Consiglio e di vigilare sul regolare andamento dei servizi municipali e un Sindaco, prima nominato dal Re come "ufficiale di governo" tra i consiglieri eletti (1865-1888), poi eletto dal Consiglio al suo interno2.
Al di fuori degli organi ordinari del Comune la legge del 1865 e i decreti del 18893 e 18984 prevedono, per gravi motivi di ordine pubblico e di opposizione all'esecuzione dei decreti governativi, lo scioglimento dei consigli e l'invio di un Commissario straordinario per curare il disbrigo degli affari del Comune con le attribuzioni del sindaco e della Giunta municipale. La stessa legge del 1898 viene anche prevista la figura del Commissario prefettizio, delegato per l'adempimento delle funzioni di Ufficiale del governo per la durata non superiore ai tre mesi nel caso in cui il sindaco non adempia regolarmente a tali obblighi. Commissari straordinari del comune di Arezzo furono nominati Vittorio Ballauri (1900), Carlo Durante (1910-1911), Pietro Cucchiarelli (1920), Giulio Nencetti (1926) e Commissari prefettizi Pietro Cucchiarelli (1919-1920), Emilio D'Eufemia (1923), Francesco D'Alena (1924).
Nel 19265 il regime fascista abolì il sistema elettivo, sostituendo - a partire dal 1 gennaio 1927 - il Podestà di nomina governativa agli organi elettivi dei Comuni, affiancato da una Consulta municipale con attribuzioni consultive6. In questi anni (1926-1944) ad Arezzo di alternano Podestà e Commissari di nomina prefettizia a seguito delle dimissioni dei primi. Nel dopoguerra, in attesa di poter indire le elezioni amministrative, l'amministrazione dei Comuni fu affidata al Sindaco Antonio Curina e ad una Giunta nominata dal Prefetto7.
Alla ricostituzione delle amministrazioni comunali su base elettiva si provvede nel 19468: dal 19909 il sindaco è eletto con scrutinio palese, eventualmente sostituito da un Commissario nominato dal Comitato regionale di controllo nel caso in cui non si raggiunga la maggioranza richiesta all'elezione e dal 199310 è eletto a suffragio universale e nomina i membri della Giunta municipale. Un Commissario prefettizio e un Commissario straordinario sono, inoltre, nominati nel 1956.
Il fondo è stato ricostruito al momento del versamento all'Archivio storico comunale del materiale conservato sino a quel momento dagli uffici Atti deliberativi e Protocollo del Comune: è articolato nelle diverse sezioni delle Deliberazioni, Documenti di corredo alle deliberazioni, Estratti delle deliberazioni con visto della Prefettura, Minute delle deliberazioni, ciascuna organizzata in relazione ai rispettivi organi deliberanti. La serie delle Minute delle deliberazioni è stata scorporata dal fondo del Protocollo e carteggio generale del Comune di Arezzo, serie Carteggio generale degli affari ove era stata condizionata, e ricondotta a questo fondo al momento della redazione degli inventari di quell'archivio. In coda sono le sezioni Indici ed elenchi delle deliberazioni, Composizione degli organi collegiali, Inviti alle adunanze organizzate, invece, per natura del materiale documentario in base alla compresenza all'interno di esse dei diversi organi.
Per l'accesso alle singole deliberazioni sono disponibili e scaricabili gli indici alfabetici (vedi pagina iniziale).
1) Legge del 20 marzo 1865, n. 2248.
2) Legge del 30 dicembre 1888, n. 5865 e Regio decreto del 10 febbraio 1889, n. 5921.
3) Regio decreto del 10 febbraio 1889, n. 5921.
4) Regio decreto del 4 maggio 1898, n. 164.
5) Legge del 4 febbraio 1926, n. 237.
6) L'ordinamento introdotto con Regio decreto legislativo del 15 aprile 1926, n. 765 nei Comuni luoghi di cura soggiorno e turismo con altro Regio decreto legislativo del 3 settembre 1926, n. 1910, viene esteso a tutti i comuni d'Italia.
7) Regio decreto legislativo del 4 aprile 1944, n. 111.
8) Decreto legislativo del 7 gennaio 1946, n. 1.
9) Legge dell'8 giugno 1990, n. 142.
10) Legge del 25 marzo 1993, n. 81.
Consiglio comunale e Giunta municipale (1865-1866)
- Protocollo delle deliberazioni (1865-1866), u.a. 1 Aa2.1
Reg.: Consiglio comunale e Giunta municipale.
Consiglio comunale e Commissario (1865-1926)
- Protocolli delle deliberazioni (1865-1926), u.a. 57 Aa2.1-3
Regg.: Consiglio comunale 1865-1909, Consiglio comunale e Commissario (1910-1911), Consiglio comunale 1911-1926, id. 1946-1954.
- Documenti di corredo alle deliberazioni del Consiglio comunale (1865-1878), u.a. 19 Aa2.5-7
Bb.
- Estratti delle deliberazioni del Consiglio comunale con visto della Prefettura (1865-1899), u.a. 12 Aa2.4-5
Bb. annuali.
Giunta municipale, delegazioni di consorzi e Commissario (1868-1926)
- Protocolli delle deliberazioni (1868-1926), u.a. 51 Aa3.1-5
Regg.: Giunta municipale 1868-1875, Giunta municipale e Consorzio per la condotta veterinaria in servizio dei Comuni di Arezzo Subbiano e Capolona, Consorzio del torrente Chianaccia, Consorzio pel restauro e mantenimento della via Novella, Consorzio di Capalle 1875, Giunta municipale 1876-1899, Giunta municipale e Commissario 1900, Giunta municipale 1901-1909, Giunta municipale e Commissario 1910-1911, Giunta municipale 1912-1914, Giunta municipale e Commissario 1914, Giunta municipale 1915-1919, Commissario 1919-1920, Giunta municipale 1920-1922, Giunta municipale e Commissario 1923, Giunta municipale 1924-1925, Giunta municipale e Commissario 1926, Commissario 1926.
- Documenti di corredo alle deliberazioni della Giunta municipale (1865-1878), u.a. 22 Aa4.3-5
Bb.
- Estratti delle deliberazioni della Giunta municipale con visto della Prefettura (1885-1899), u.a. 11 Aa4.1-2
Bb.
Podestà e Commissario (1927-1943)
- Protocolli delle deliberazioni (1927-1943), u.a. 30 Aa3.5-6
Regg.: Podestà 1927-1929, Podestà e Commissario 1930, Podestà 1930-1939, Podestà e Commissario 1939, Podestà 1940-1942, Podestà e Commissario 1943.
Consulta municipale (1928-1943)
- Protocolli dei pareri (1928-1943), u.a. 2 Aa2.3
Regg.
Consiglio comunale (1946-1954)
- Protocolli delle deliberazioni (1946-1954), u.a. 9 Aa2.3
Regg.
- Minute delle deliberazioni (1951-1954), u.a. 4 Aa2.8
Bb. annuali.
Giunta municipale e Commissario (1944-1954)
- Protocolli delle deliberazioni (1944-1954), u.a. 25 Aa3.6-7
Regg. Commissario e Giunta municipale 1944, Giunta municipale 1945-1954.
- Minute delle deliberazioni della Giunta municipale (1951-1954), u.a. 4 Aa4.6
Bb. annuali.
Sindaco (1945-1960)
- Protocolli delle determinazioni del sindaco (1945-1960), u.a. 2 Aa4.7
Quad. e reg.: 1945-1951, ..., 1958-1960.
- Copie e minute delle determinazioni (1950-1960), u.a. 1 [???]
B.
Indici ed elenchi delle deliberazioni (1919-1953)
- Indici delle deliberazioni di organi diversi soggette all'approvazione dell'autorità tutoria (1919-1947), u.a. 5 Aa5.1
Regg.: Consiglio comunale Giunta municipale e Commissario 1919-1924, Consiglio comunale e Giunta municipale 1923-1926, Consiglio comunale Giunta municipale Commissario e Podestà 1926-1932, Podestà 1933-1940, Podestà Commissario e Giunta municipale 1941-1947.
- Indici delle deliberazioni del Consiglio comunale soggette all'approvazione dell'autorità tutoria (1946-1950), u.a. 1 Aa5.1
Reg.
- Indici delle deliberazioni della Giunta municipale soggette all'approvazione dell'autorità tutoria (1947-1953), u.a. 3 Aa5.1
Regg.
- Indici delle deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta municipale non soggette all'approvazione dell'autorità tutoria (1945-1953), u.a. 7 Aa5.1
Quadd. e regg.: Giunta municipale 1945, Consiglio comunale e Giunta municipale 1946-1948, Consiglio comunale 1948-1949, Giunta municipale 1948-1949, Consiglio comunale e Giunta municipale 1950-1953
- Elenchi delle deliberazioni del Consiglio comunale (1946-1953), u.a. 5 Aa5.1
Quadd. e reg.
- Elenchi delle deliberazioni della Giunta municipale (1947-1953), u.a. 10 Aa5.1
Quadd. e regg.
Inviti alle adunanze del Consiglio comunale, della Giunta municipale e delle commissioni (1879-1891)
- Inviti alle adunanze del Consiglio comunale, della Giunta municipale e delle commissioni (1879-1891), u.a. 11 Aa4.8
Bb. annuali: 1879-1880; ...; 1881-1886; ...; 1888-1891.
Composizione degli organi collegiali (1865-1985)
- Elenco dei Consiglieri comunali (1865-1980), u.a. 1 Aa1.2
Reg.
- Elenco degli Assessori e dei componenti della Consulta Municipale (1878-1980), u.a. 1 Aa5.2
Reg.
- Elenco dei componenti delle commissioni, delle deputazioni, dei consorzi, dei comitati, etc. (1909-1980), u.a. 4 Aa5.2
Regg.: 1909-1944; 1944-1964; 1961-1980 I, 1961-1980 II.
- Raccolta di copie delle deliberazioni aventi per oggetto l'istituzione e la composizione di commissioni, comitati, etc. (1975-1985), u.a. 1 Aa5.2
B.
- Schedario nominativo dei componenti degli organi e delle commissioni comunali (1894-1979), u.a. 1 Aa1.2
Cassetta con schede in ordine alfabetico.
Indici delle deliberazioni
Organi deliberanti e Ufficio Affari generali (1955-2000)
u.a. 749
L'archivio degli organi deliberanti del Comune di Arezzo composto principalmente dalle Deliberazioni del Consiglio comunale, Deliberazioni della Giunta municipale e Documenti di corredo alle deliberazioni è conservato, per il periodo più recente, presso il Palazzo Comunale. La serie delle Minute delle deliberazioni fu già depositata, prima del 1998, insieme al fondo del Protocollo e carteggio generale degli affari; le altre serie sono pervenute presso l'Archivio in anni più recenti. Le deliberazioni e i provvedimenti sono disponibili anche su supporto informatico a partire dal novembre 1994. La conservazione della serie ufficiale degli atti del Comune è stata curata dall'Ufficio Affari Generali, che provvede anche, dal 1992, alla raccolta e conservazione della serie ufficiale dei provvedimenti dirigenziali.
Organi deliberanti
- Minute delle deliberazioni della Giunta municipale e del Consiglio comunale (1955-1968), u.a. 35 Aa5.1-7
Bb.
Consiglio comunale
- Protocolli delle deliberazioni (1955-2000), u.a. 168 Aa2.3-6, Pa3.1-4.6
Regg.
Giunta municipale
- Protocolli delle deliberazioni (1955-2000), u.a. 371 Aa3.7-4.3, Pa4.7-8.6
Regg.
Consigli di circoscrizione
- Protocolli delle deliberazioni (1997-2000), u.a. 24 Pa10.5
Regg.
Dirigenti
- Protocolli dei provvedimenti (1992-2000), u.a. 151 Pa8.7-10.5
Regg.
Organi deliberanti (1865-1985)
Raccolta dei contratti (1872-1963)
u.a. 54
L'art. 102 n. 5 della legge comunale del 1865 attribuisce al Sindaco (o ad un assessore da lui delegato) quale capo dell'amministrazione la stipula dei contratti deliberati dal Consiglio comunale e dalla Giunta municipale. L'Allegato n. 4 della legge comunale del 1898 prevede, inoltre, nell'elenco dei registri da conservare il repertorio dei contratti, successivamente ripetuto anche dal regolamento sulla legge comunale del 1911. La serie delle Scritte di accollo dei lavori è la prosecuzione di quella individuata come Filze contenenti scritte di accollo, relazioni, perizie, progetti e verificazioni di lavori eseguiti (1815-1872) del fondo "Accolli di strade e fabbriche comunitative" conservato presso l'Archivio di Stato di Arezzo.
- Scritte di accollo dei lavori alle strade e fabbriche del Comune (1873-1884), u.a. 4 Ca9.1
Fascc.: 1873-1875, 1876-1878, 1879-1882, 1883-1884.
- Repertori degli atti da sottoporsi a registro (1887-1961), u.a. 7 Ca9.1
Regg.: 1887 lug. 31 - 1888 apr. 28, ..., 1895 feb. 17 - 1899 lug. 12, ..., 1904 set. 3 - 1910 lug. 30, ..., 1919 gen. 1 - 1932 giu. 30, 1932 lug. 1 - 1945 mar. 8, 1945 apr. 10 - 1953 set. 30, 1953 ott. 5 - 1961 giu. 13.
- Indici rubricati dei contraenti esterni degli atti (1886-1963), u.a. 2 Ca9.1
Quadd.: 1886-1904, ..., 1925-1963.
- Documenti pubblici e privati del Comune (1872-1962), u.a. 41 Ca9.2-7
Bb. e fascc.: 1872-1962
Normativa di riferimento
Principali riferimenti normativi vigenti relativi al patrimonio archivistico comunale:
D. L.vo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
D. L.vo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
D. L.vo 30 luglio 1999, n. 281 - Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalita' storiche, statistiche e di ricerca scientifica.
L. 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Accesso
Archivio storico e di deposito del Comune di Arezzo
Ubicazione
Via della Fiorandola, 34 (zona industriale di Pescaiola), Arezzo
Recapiti
Telefono: 0575 377 155 (il servizio di ricezione chiamate è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 10.30)
Negi altri orari è possibile mandare una email a archiviostorico@comune.arezzo.it
Modalità di accesso
Su appuntamento (prenotazioni su: agenda.comune.arezzo.it)
N.B. Per quanto riguarda la ricerca delle pratiche edilizie, consultare le informazioni contenute nella pagina dedicata
Documentazione da presentare, al momento dell'accesso o preventivamente tramite e-mail:
- Documento di identità;
- Per le ricerche storiche: agli studenti è richiesta una lettera di presentazione del docente.
I documenti conservati nell'archivio storico sono liberamente consultabili, con le eccezioni riportate negli articoli 122-127 del decreto legislativo 42/2004, "Codice dei beni culturali e del paesaggio".
Tariffe
La consultazione di materiale documentario a fini di ricerca storico-scientifica da parte di studiosi e studenti è gratuita, salvo il costo delle riproduzioni.
Costi di riproduzione
- Fotocopia formato A4: € 0,20 / foglio
- Fotocopia formato A4 fronte/retro: € 0,25 / foglio
- Fotocopia formato A3: € 0,30 / foglio
- Fotocopia formato A3 fronte/retro: € 0,35 / foglio
- Scansione: € 0,10 l'una
- Riversamento copia digitale pratica su supporto informatico (CD): € 5,00
Modalità di pagamento
- Il pagamento viene effettuato direttamente presso l'Archivio storico e di deposito, al momento del ritiro della documentazione. Il personale addetto rilascia ricevuta delle somme versate.
-
In alternativa, qualora debba essere ritirato materiale documentario riprodotto in formato digitale, il pagamento può essere effettuato tramite previo bonifico bancario o versamento su conto corrente postale, specificando obbligatoriamente la causale: "Archivio storico. Pagamento costi consultazione". L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere inviata via e-mail all'indirizzo archiviostorico@comune.arezzo.it.
Informazioni per bonifico bancario e/o versamento tramite Poste Italiane: Servizio Tesoreria del Comune di Arezzo
Raccolta dei regolamenti (1865-1989)
u.a. 36
I Regolamenti per l'esecuzione delle leggi sull'amministrazione comunale e provinciale del 1898 e del 1908 (Regio Decreto del 19 settembre 1899 n. 394 e del 12 febbraio 1911 n. 297, rispettivamente) prevedono l'obbligo per l'ufficio comunale di conservare una "Raccolta completa ed aggiornata dei regolamenti comunali e delle tariffe relative". In realtà una raccolta completa ed organica non venne mai realizzata. L'attuale fondo, infatti, è costituito da raccolte formatesi in diversi uffici comunali come strumento di lavoro (Ufficio ragioneria, Ufficio stampa) oppure da materiale versato dagli stessi organismi produttori, od ancora, da regolamenti estratti da altri fondi quando presenti in più di un esemplare. Il materiale non precedentemente condizionato è organizzato cronologicamente e diviso in cinque parti in rapporto agli enti produttori: Regolamenti del Comune di Arezzo, Atti preparatori di regolamenti ed attinenti ad essi di diversi uffici del Comune, Regolamenti ed atti di istituzioni diverse, Regolamenti di altri Comuni, Regolamenti comunali tipo e statuti di organismi nazionali. Completa la serie una miscellanea che raccoglie materiale di diversa provenienza e caratteristiche.
Regolamenti del Comune (1860-1989)
- Raccolta generale dei regolamenti (1865-1989), u.a. 5
Bb.: 1865-1925, 1927-1942, 1946-1960, 1962-1967, 1971-1989.
- Regolamenti del personale comunale (1860-1953), u.a. 10
Pll. e bb.: atti preparatori del nuovo regolamento 1860-1877, regolamenti del personale comunale 1927-1953.
- Raccolta di regolamenti del dott. Brunetti (1907-1948), u.a. 1
B.
- Regolamenti del personale della scuola "Guido Monaco" (1949-1950), u. a. 1
B.
- Progetto del nuovo regolamento d'igiene (1951-1955), u.a. 1
B.
- Atti regolamentari già dell'ufficio stampa (1957-1985), u.a. 1
B.: Estratto del verbale dell'adunanza del Consiglio comunale del 18 set. 1979 "Modifica regolamento Consiglio comunale per commissioni consiliari art. 10 5 comma"; "Normativa per gli annessi agricoli di volumetria inferiore agli 80 mc (art. 4, secondo comma legge regionale n. 10 del 13.2.1979" deliberato dal Consiglio comunale nel 5 mar. 1980 n. 243; "Regolamento comunale sull'apertura sfruttamento e ripristino delle cave di inerti" adottato con delib. del Consiglio comunale del 1 apr. 1980 n. 379; "Regolamento organico del personale. Ordinamento degli uffici e dei servizi" deliberazione del 23 mag. 1957 n. 917; "Orientamenti educativi delle scuole comunali dell'infanzia" testo approvato dalla terza commissione consiliare "Servizi sociali"; "Regolamento dei nidi comunali" deliberazione del C.c. del 13 mar. 1985 e minuta; estratto del verbale dell'adunanza del Consiglio comunale del 21 luglio 1982 "Modifica al Regolamento del Consiglio comunale"; "Progetto di nuovo regolamento di Nettezza Urbana; "Normativa per la determinazione e il pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e del contributo relativo al costo di costruzione" deliberazione del Consiglio comunale del 23 mar. 1980; "Regolamento per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini"; "Regolamento delle scuole comunali dell'infanzia" deliberazione del Consiglio comunale del 13 mar. 1985 e minuta della terza commissione consiliare; "Proposta di regolamento per insediamenti zootecnici" 1977-1978; "Regolamento tecnico della Giostra del Saracino" aggiornato al 30 lug. 1979; "Regolamento per il funzionamento del consiglio tributario" deliberazione del Consiglio comunale del 14 dic. 1972; "Regolamento di igiene" s. d.
- Raccolta di regolamenti di Icilio Rossi (1897-1976), u.a. 8 K1.4
Bb.
Regolamenti ed atti di istituzioni diverse (1870-1972)
- Regolamenti di istituzioni aretine diverse e di aziende municipalizzate (1873-1971), u.a. 1 K1.4
B.: "Regolamento per la Regia Accademia del Teatro Petrarca in Arezzo", Firenze 1873, "Statuto della Società anonima & Cooperativa aretina pei pubblici bagni approvato con R. Decreto 7 giugno 1875 modificato nell'Assemblee generali del 30 maggio 1883 e del 30 giugno 1884", Arezzo 1885, "Camera di commercio ed arti della Provincia di Arezzo. Regolamento e decreti per l'esercizio della Pubblica Mediazione nella Provincia di Arezzo", Arezzo 1880, "Società aretina dei veterani delle patrie battaglie. Statuto", Arezzo 1881, "R. Convitto nazionale Vittorio Emanuele in Arezzo. Istruzione per l'ammissione dei convittori", Arezzo 1888, "Fondazione di studio Aldo Roselli", Arezzo 1923 [statuto ed altro materiale], "Società cooperativa di produzione e lavoro fra gli operai scalpellini del Comune di Arezzo. Statuto e regolamento interno", Arezzo 1896, "Federazione magistrale fra gli insegnanti della provincia di Arezzo. Sezione della U. M. N. Statuto riveduto ed approvato definitivamente nell'Adunanza Generale Ordinaria del 30 Novembre 1902", Arezzo 1903, "Patronato degli alunni poveri delle scuole elementari del Comune di Arezzo. Statuto", Arezzo 1904, "Statuto della Cassa di risparmio di Arezzo", Arezzo 1907,"Società anonima cooperativa per la costruzione di case popolari in Arezzo", Arezzo 1908, "Statuto della società anonima per azioni per la compra e vendita locazione e conduzione di beni immobili con sede in Arezzo", Arezzo 1909, "Banca mutua popolare aretina. Società anonima cooperativa. Statuto", Arezzo 1909, "Regolamento per la visita preventiva dei tori da destinare alla monta pubblica...", Arezzo 1910 ed altro materiale, R. Conservatorio di S. Caterina in Arezzo: "Regolamento per l'ammissione di alunne esterne e semi-conduttrici" e "regolamento per l'ammissione delle educande", Arezzo 1910, "Regolamento della Cattedra ambulante di agricoltura per il Casentino con Sede in Poppi", Arezzo 1917, "Ente autonomo dei consumi. Provincia di Arezzo. Statuto", Arezzo 1917, "Istituto case popolari di Arezzo. Statuto" ed . Arezzo 1921, "Statuto dell'istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Arezzo", Arezzo 1936, "Associazione Amici della musica di Arezzo. Relazione Morale e Artistica sul V Concorso Polifonico Internazionale Guido d'Arezzo 29 Agosto-1 Settembre 1957", Arezzo, Fondazione "Francesco Severi": statuto approvato il 20 marzo 1964, Azienda Speciale Annonaria Municipalizzata: regolamento generale del 1966 e del 1974 ed altro materiale, Magistratura della Giostra del Saracino: statuto del 31 maggio 1971, A.F.M.: estratto dal verbale dell'adunanza del Consiglio comunale del 6 luglio 1971 con modifica del regolamento.
- Statuti e regolamenti di consorzi ed istituzioni aretine diverse (1876-1972), u.a. 1 K1.4
B. : "Statuto organico del Consorzio V per le opere idrauliche di seconda categoria in Val di Chiana", Arezzo 1876, Consorzio per la costruzione e l'esercizio della ferrovia Arezzo-Stia: "Statuto - Regolamento e Contratti di Concessione e Subconcessione", Arezzo 1899, "Doppio binario Firenze Arezzo Chiusi", Arezzo 1912, altro materiale, "Consorzio idraulico di terza Categoria per la Chiusa dell'Imbuto o di Monte sull'Arno. Statuto organico", Arezzo 1908, Laboratorio consorziale d'igiene e di chimica agraria fra i Comuni della Provincia di Arezzo: "Tariffa delle analisi", Arezzo 1910, "Statuto. Regolamento. Contributi dei Comuni", Arezzo 1911, "Resoconto Morale e Statistico dalla fondazione al 31 Dicembre 1923", Arezzo 1924, altro materiale, "Statuto del Consorzio agrario cooperativo di Arezzo", Pistoia 1911, "Statuto del consorzio provinciale per la profilassi veterinaria" [dattiloscritto con estratto del verbale dell'adunanza del Consiglio comunale del 3 marzo 1967 di istituzione del consorzio ed altro materiale], Consorzio per la gestione della biblioteca della città di Arezzo: Statuto, "Rete provinciale di prestito. Relazione e progetto" 1962, "Regolamento e pianta del personale", relazione delle attività e bilancio del 1967-1968, Consorzio per le Attività Musicali della Provincia di Arezzo [CAMPA 1969-1972: estratti di verbali delle adunanze del Consiglio comunale con integrazioni allo statuto], Consorzio Provinciale per il funzionamento del centro medico sociale per la prevenzione, diagnosi e studio dei tumori: statuto e modifica del 1971, Consorzio per la tutela della denominazione di origine del vino "Chianti Colli Aretini": relazioni, s. d.
- Regolamenti di istituzioni aretine sanitarie ed assistenziali (1870-1963), u.a. 1 K1.4
B.: Fraternita dei laici di Arezzo: statuto 1870, id. 1958, modifiche allo statuto 1965, "Regolamento per la somministrazione di medicinali agli infermi poveri", Arezzo 1898, "Regolamento per la concessione d'acqua a contatore", Arezzo 1915, regolamento per il custode degli acquedotti 1923, "Orfanotrofio Ubaldo e Lya Ninci. Statuto organico", Arezzo 1927, "Regolamento organico del personale", Arezzo 1938, altro materiale, Congregazione di Carità: regolamento per il servizio dei sussidi di latte 1880, Orfanotrofio e pia casa di mendicità di Arezzo: statuto 1886, estratto del verbale dell'adunanza del Consiglio comunale con lo statuto 1974, Orfanotrofio Thevenin: statuto 1890, regolamento 1909, Regi Spedali riuniti di Arezzo: "Regolamento per l'esercizio del manicomio", Arezzo 1902, "Proposta del Commissario per Modificazioni allo Statuto di quel Luogo Pio", Arezzo 1903, "Statuto organico", Arezzo 1937, id. 1952, "Regolamento per la Scuola di Ostetricia, per la Maternità e per il Brefotrofio", Arezzo 1914, altro materiale, Società di pubblica assistenza e mutuo soccorso "La Croce Bianca" di Arezzo: statuto e regolamento 1905, altro materiale 1937, Lascito Viti: schema di statuto 1912, Regia Confraternita della misericordia e morte di Arezzo poi Venerabile confraternita di Misericordia e morte di Arezzo: statuto del 1917, id. 1932 che contiene anche una breve storia dell'istituzione, id 1965, altro materiale, Tubercolosario provinciale aretino "Carlo Sandrelli" poi Preventorio provinciale infantile "C. Sandrelli": statuto del 1923, del 1947 ed altro materiale, Casa del clero "Caterina Flori, Luigi ed Angelo Falciai" per la diocesi e provincia di Arezzo: atti costitutivi 1929-1930, Colonia estiva "Umberto e Giovanni Tavanti": statuto 1934, Ente Comunale di Assistenza: regolamento generale 1951?, Asili infantili Aliotti: statuto 1955, Patronato scolastico di Arezzo: statuto 1962, Centro marino assistenziale della Provincia di Arezzo: statuto 1963.
Regolamenti di altri Comuni (1875-1930)
- Regolamenti di altri Comuni (1875-1930), u.a. 1 K1.4
B.
Regolamenti comunali tipo e statuti di organismi nazionali (1905-1959)
- Regolamenti comunali tipo e statuti di organismi nazionali (1905-1959), u.a. 1 K1.4
B.
Miscellanea (1884-1984)
- "Regolamenti diversi per il dazio di consumo" (1884-1902), u.a. 1 K1.3
Vol.: "Tariffa dei dazi di consumo", Arezzo 1902, "Regolamento per le istituzioni di dazio sulle carni che si esportano dalla città", Arezzo 1884, "Regolamento organico-disciplinare per il personale daziario", Arezzo 1902, "Regolamento per le guardie daziarie", Arezzo 1901.
- Raccolta di regolamenti comunali appartenuta all'avv. Maggi (1902-1921), u.a. 1 K1.3
Vol.: "Regolamento e pianta organica degli impiegati e dei salariati", Arezzo 1921, "Regolamento organico per gli uffici, impiegati e salariati", Arezzo 1909, "Regolamento e pianta organica per gli impiegati e salariati", Arezzo 1911, id., id. 1914, "Regolamento per le guardie urbane e rurali di polizia municipale", Arezzo 1914, id., "Regolamento per le tasse di occupazione di suolo e di aree pubbliche", Arezzo 1906, "Regolamento organico-disciplinare per il personale daziario", Arezzo 1902, "Regolamento per il Servizio Sanitario", Arezzo 1911, "Regolamento per l'applicazione della tassa sugli esercizi e sulle rivendite", Arezzo 1904.
- Urbanistica. Testo coordinato e integrato delle norme regolamentari del Comune di Arezzo, Empoli, 1984, u.a. 2 K1.3
Vol. in due copie.
- Materiale vario della segreteria generale, u.a. 2 K1.3
Bb.
P.U.M.S. - approvazione
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 26 settembre 2019 è stato approvato il P.U.M.S. - Piano Urbano della Mobilità Sostenibile ed adempimenti di cui all'art. 36 D.Lgs. n.285/1992.
I documenti approvati sono i seguenti:
- Relazione Generale - Lo stato attuale;
- Relazione Generale - Il Progetto;
- Il Biciplan di Arezzo e le zone 30;
- Modifiche ed integrazioni al Biciplan e al P.U.M.S. di Arezzo a seguito del percorso partecipativo;
Decreto Legge - 06/12/2011 n. 201
1. A
Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.
Articolo 13 - Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria
In vigore dal primo gennaio 2013
Modificato dal decreto legge del 10/10/2012 n. 174, articolo 9, e dalla legge di stabilità 2013
1. L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agliarticoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.
2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992 (?) , sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. (?). Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
3. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui aldecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.
4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori (?) :
a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1º gennaio 2013;
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.
6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.
7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 (?) . I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.
8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (?) , ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.
9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.
10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (?) ; per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (?) e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
11. E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo. Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni nel loro territorio e non si applica il comma 17. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
12. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nonché, a decorrere dal 1º dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
12-bis. Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dal presente articolo; la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per il medesimo anno, i comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internetwww.finanze.gov.it. L'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali del 1º marzo 2012. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 31 ottobre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.
12-ter. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1º gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria e delle relative istruzioni.
13. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 e dell'articolo 14, commi 1 (?) e 6 (?)del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. All'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "dal 1° gennaio 2014", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2012". Al comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (?) , ai commi 3 degli articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al comma 31 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole "ad un quarto" sono sostituite dalle seguenti "alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472" (?) . Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del codice civile il riferimento alla "legge per la finanza locale" si intende effettuato a tutte disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. La riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, è consolidata, a decorrere dall'anno 2011, all'importo risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze emanato, di concerto con il Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1º gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno.