Attività di servizio

Descrizione completa

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AGENZIE DI AFFARI

Definizione 

Le agenzie d’affari sono quelle imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell’assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta.

Gli elementi che caratterizzano l’agenzia di affari sono:

  • l’esercizio organizzato ed abituale di una serie di atti;
  • una prestazione di opera a chiunque ne faccia richiesta;
  • la natura essenzialmente di intermediazione di tale opera.


Sono agenzie d'affari di competenza del Comune, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle per:

  • Organizzazione di mostre,fiere campionarie, esposizione di prodotti, mercati, vendite televisive, congressi, riunioni, feste
  • Abbonamenti a giornali e riviste
  • Informazioni commerciali (non comprende l'attività investigativa)
  • Allestimento ed organizzazione di spettacoli ed eventi (non necessita agli impresari che assumono il rischio dell'impresa di spettacolo)
  • Compravendita con procura di veicoli usati (presso i locali di vendita devono essere presenti i mandati o le procure notarili relativi a ciascun veicolo)
  • Compravendita di cose usate (su mandato di terzi)
  • Prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli e manifestazioni
  • Disbrigo pratiche amministrative per conto terzi, per il rilascio di documenti o certificazioni (tra cui quelle per onoranze funebri)
  • Pubblicità per conto terzi (non necessita per lo svolgimento della professione di "pubblicitario", "grafico" o simili senza intermediazione per ciò che attiene la diffusione\distribuzione tramite terzi del materiale pubblicitario)
  • Disbrigo pratiche infortunistiche e assicurative (non comprende l'attività investigativa nè quella di "liquidatore" o di "perito assicurativo")
  • Spedizioni e trasporti (per la sola attività di intermediazione)

 

Le agenzie matrimoniali, di recupero crediti, di pubblici incanti, matrimoniali e di pubbliche relazioni, sono di competenza della Questura.

Gli agenti di affari in mediazione (agenzie immobiliari), gli agenti e rappresentanti di commercio e gli spedizionieri, sono di competenza della Camera di Commercio.

Le agenzie di prestito su pegno sono di competenza della Banca d'Italia.

Le agenzie investigative, istituti di vigilanza e guardie giurate sono di competenza della Prefettura.

 

Presentazione della SCIA

Per l'avvio, il trasferimento di sede, la variazione e la cessazione di un'attività di agenzia d'affari è necessaria inoltrare apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) esclusivamente attraverso procedura on line del Sistema Telematico di Accettazione Regionale (attività 96.05R - Agenzie di affari), al SUAP del Comune competente per territorio dove si ha la sede dell'attività. Per il comune di Arezzo, cliccando su /trasmissione-delle-pratiche-tramite-portale-star;

La SCIA ha validità immediata e permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare, all’attività svolta o ai locali. Inoltre, entro 60 giorni dal ricevimento della medesima, l'Amministrazione può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo che l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività, ai sensi dell’articolo 19 c. 3 della L. 241/1990.

 

Vidimazione registri

A seguito della nota n.557/Pas/U/009438/12015(1) del 20 Giugno 2017 da parte del Ministero dell'Interno, la tenuta dei registri T.U.L.P.S. ivi compreso il giornale degli affari obbligatorio per le agenzie di affari (ex. 115 T.U.L.P.S.) potrà avvenire nella forma della autovidimazione. In tal modo non sarà più necessario portare il registro in Comune per la vidimazione cartacea.

All'interno della SCIA, il portale STAR proporrà all'utente la procedura di autovidimazione, la ricevuta della quale dovrà essere allegata al registro medesimo in quanto ne costituisce parte integrante.

Inoltre, per le comunicazioni successive di autovidimazione per attività già avviate di Agenzia di Affari, le seguenti devono essere tutte trasmesse tramite il portale Star (attività 96.05R - Agenzie di affari -> Adempimenti Tecnici ed Amministrativi -> AD COM 13 - Autovidimazione registro giornale degli affari).

 

Requisiti richiesti

REQUISITI OGGETTIVI

-Possesso dei requisiti morali ai sensi del D. Lgs. 159/2011 (Codice delle Leggi Antimafia) e degli articoli 11 e 92 e 131 del R. D. 773/1931 (TULPS);

-Iscrizione nel registro delle imprese;

-Per i cittadini non UE, essere in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità oppure averne già richiesto il rinnovo.

-Possesso del registro degli affari;

 REQUISITI SOGGETTIVI

-Disponibilità dei locali dove si svolgerà l’attività o disponibilità di un dominio internet nel caso in cui l’attività sia svolta on line;

-Rispetto della normativa edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di sicurezza nei luoghi di lavoro;

-Destinazione urbanistica dei locali di tipo Direzionale, per le attività di servizio (solo se l'attività non verrà svolta esclusivamente online);

-Conformità alla normativa antincendio (D.P.R. 151/2011).

 

Atti e documenti da allegare all’istanza di SCIA sul Portale STAR

-Tariffario delle operazioni firmato dal richiedente, con indicazione del compenso o provvigione percepiti per ogni singolo affare, che dovrà essere esposta in modo visibile nei locali dove si esercita l'attività;

-Modello di Variazione (MOD 4-AA Variazioni.doc), in caso di Variazione dell'attività di Agenzia di affari, da allegare insieme alla pratica Star (attività N. 77 – Attività di Noleggio e leasing operativo - Variazione);

-Planimetria in caso di attività uso promiscuo della stessa unità immobiliare (es: direzionale + commericale) con indicate le superfici rispettivamente occupate.

Si ricorda che nè il registro nè il tariffario prevedono l'apposizione di una marca da bollo (vedasi chiarimento del MiSE)


Normativa 
art. 19, l. 07/08/1990, n. 241 e succ. mod.

art. 115 del R.D. 773/1931, recante il Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza

art. 204 e 223, R.D. 6 maggio 1940 n. 635 (Approvazione del Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di Pubblica Sicurezza

articolo 5, DPR n.160/2010 (Regolamento SUAP)

nota n.557/Pas/U/009438/12015 del 20 Giugno 2017 da parte del Ministero dell'Interno (autovidimazione)

 


ACCONCIATORI

Per attività di acconciatore si intende l’attività disciplinata dalla Legge 17 agosto 2005, n°174 e dalla Legge Regionale 3 giugno 2013, n. 129 e loro successive modifiche ed integrazioni.
L’attività professionale comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo e sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizi inerente o complementare.

 

MODALITÀ DI ESERCIZIO E REQUISITI NECESSARI

Dove può essere svolta l'attività - Requisiti strutturali

L'attività di acconciatore può essere svolta esclusivamente in locali rispondenti alle vigenti norme urbanistiche, edilizie, sanitarie (v. protocollo USL allegato al regolamento comunale approvato con delibera del consiglio Comunale n. 140 del 28/07/2008) e di sicurezza, nonché dotati di specifica destinazione d'uso. In tali locali devono obbligatoriamente essere esposte le tariffe professionali applicate per i diversi trattamenti.
L’attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell’esercente a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di urbanistica, edilizia, sanità e sicurezza e siano dotati di ingressi e servizi igienici autonomi e in regola con le vigenti normative.
L’attività non può svolgersi in forma ambulante o di su posteggio.
Le imprese titolate all'esercizio dell'attività di acconciatore in sede fissa possono esercitare l'attività anche presso la sede designata dal cliente in caso di sua malattia o altro impedimento fisico oppure, nel caso in cui il cliente sia impegnato in attività sportive, in manifestazioni legate alla moda o allo spettacolo o in occasione di cerimonie o di particolari eventi fieristici o promozionali.
È fatta salva in ogni caso la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con i relativi soggetti pubblici.

Chi può svolgere l'attività - Requisiti morali e professionali

Per lo svolgimento dell’attività è necessario il possesso dei requisiti morali di cui al D.lgs. 59/2011 che viene autocertificato dai soggetti tenuti ai sensi della normativa stessa (titolare, se impresa individuale; tutti i legali rappresentanti, nel caso di società di capitali; tutti i soci, nel caso di società di persone – in ogni caso, il responsabile tecnico).
Per lo svolgimento dell’attività è necessario possedere il requisito della qualifica professionale conseguita come indicato dalla Legge 174/2005, e cioè, alternativamente:
1) corso di qualificazione di 2 anni + corso di specializzazione di un anno (oppure inserimento per un periodo della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuarsi nell’arco di un biennio) + esame tecnico/pratico;
2) inserimento per un periodo della durata di 3 anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuarsi nell’arco di 5 anni accompagnato da un corso di formazione teorica (anche contemporaneo) + esame tecnico/pratico;
3) apprendistato presso una impresa di acconciatura per il tempo previsto dal relativo CCNL + inserimento per un periodo della durata di 1 anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuarsi nell’arco di un biennio accompagnato da un corso di formazione teorica (anche contemporaneo) + esame tecnico/pratico;
4) attività lavorativa svolta entro il 13 settembre 2012 in qualità di socio, dipendente o collaboratore presso un’impresa di acconciatore per un periodo non inferiore a 3 anni + esame tecnico/pratico;
5) attività lavorativa svolta entro il 13 settembre 2012 con contratto di apprendistato presso un’impresa di acconciatore per la durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria + esame tecnico/pratico.
Il periodo di inserimento consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.

Per ogni sede dove si svolge l’attività d’acconciatore deve essere individuato almeno un responsabile tecnico in possesso del requisito professionale (titolare, socio partecipante al lavoro, familiare coadiuvante, dipendente), che deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di acconciatore.
Nel caso di impresa artigiana individuale esercitata in una sola sede, il responsabile tecnico deve essere designato nella persona del titolare, oppure, in caso di società, in uno o più soci partecipanti al lavoro. In presenza di impresa artigiana esercitata in più sedi, per ogni sede deve essere designato un responsabile tecnico.
In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico, il titolare dell'esercizio deve designare un sostituto, munito di idonea abilitazione professionale.
Le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all'impresa, purché in possesso dell'abilitazione professionale. A tale fine, le imprese sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.

È ammessa la possibilità di svolgere l’attività nella forma dell’affitto di poltrona; in tal caso un acconciatore già in attività concede, nella forma dell’affitto di cosa produttiva, una o più poltrone in uso ad un altro acconciatore. Fra i due acconciatori non deve sussistere alcun rapporto di subordinazione, trattandosi di due imprenditori distinti, ciascuno in possesso di propria partita IVA, assolutamente autonomi ed indipendenti nello svolgimento della propria attività.

Facoltà e obblighi

Le imprese di acconciatura possono anche svolgere prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico consistenti in limatura e laccatura di unghie, eventualmente anche con l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della Legge 11 ottobre 1986, n°713 (Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici).
Le imprese di acconciatura, nei locali in cui svolgono l’attività o in quelli attigui, possono vendere o comunque cedere alla clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati senza adempiere agli obblighi di cui al D. Lgs. 114/1998. La superficie destinata alla vendita o fornitura deve essere inferiore a 35 mq. e non può in ogni caso superare il 30% della superficie complessiva destinata all’attività di acconciatore (per motivi di destinazione d’uso del locale, che deve rimanere artigianale).
L'attivita' professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.
L’esercente l’attività di acconciatore è tenuto all’iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio; il nominativo del responsabile tecnico deve essere iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) tenuto dalla CCIAA contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA).

Adempimenti da espletare per l'avvio dell'attività

Si può avviare l’attività immediatamente dopo la presentazione di apposita SCIA, corredata degli eventuali allegati richiesti, al SUAP del Comune dove ha sede l’attività medesima.
La SCIA non può essere subordinata al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, né all’obbligo della chiusura infrasettimanale.

 

EVENTI CHE POSSONO ACCADERE NEL CORSO DELL’ATTIVITÀ

 Trasferimento dei locali

Il trasferimento dei locali è possibile immediatamente dopo la presentazione di nuova SCIA.

 Ampliamento o riduzione dei locali

L’ampliamento o la riduzione dei locali può essere realizzato immediatamente dopo la presentazione di nuova SCIA.
L’ampliamento è consentito esclusivamente in locali ubicati nello stesso immobile anche su più piani, od in locali attigui al locale autorizzato, comunque comunicanti.

 Subingresso

In caso di subingresso deve essere presentata nuova SCIA solo qualora siano effettuate modifiche dei locali; altrimenti, occorre una mera comunicazione ai sensi dell’articolo 47 della Legge Regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa).

 Morte del titolare

In caso di decesso, invalidità permanente, inabilitazione o interdizione del titolare dell’attività, gli eredi possono continuare a titolo provvisorio l’attività per il periodo necessario a conseguire l’abilitazione professionale di acconciatore, a condizione che durante tale periodo l’attività sia svolta da persone in possesso dell’abilitazione professionale.

Variazioni Legale rappresentante, Denominazione, Ragione sociale, Sede legale, Responsabile tecnico

Il titolare o il legale rappresentante ha l’obbligo di comunicare le variazioni intervenute e, nel caso di variazione del responsabile tecnico, deve allegare alla comunicazione di variazione la qualifica professionale posseduta dal nuovo responsabile tecnico.

Sospensione dell’attività

La sospensione volontaria dell’attività è soggetta a comunicazione al Comune ed è consentita, senza l’obbligo di motivazione, per un massimo di 180 giorni, elevabili a 365 nel caso di impresa artigiana.
La sospensione può essere prorogata solo per gravi motivi e dietro presentazione di richiesta motivata e documentata dell’interessato da presentarsi al Comune prima della scadenza dei termini della sospensione massima di cui sopra.
Qualora l’attività sia svolta in forma di impresa individuale, i termini di cui sopra non si applicano in caso di:
- gravi indisponibilità fisiche certificate al SUAP entro dieci giorni dall’inizio del periodo di sospensione;
- gravidanza e puerperio certificati al SUAP entro dieci giorni dall’inizio del periodo di sospensione (in tal caso il periodo massimo cumulativo di sospensione sarà di 15 mesi);
- demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l'uso dei locali nei quali è collocato l'esercizio;
- lavori di ristrutturazione dei locali anche su richiesta dell’azienda sanitaria locale.

 Cessazione dell’attività

La cessazione dell’attività è soggetta a comunicazione preventiva al Comune, allegando alla comunicazione l’originale del titolo autorizzatorio (vecchie licenze) o della DIA.

 

NORMATIVA
Legge 17 agosto 2005, n. 174
Legge Regionale 3 giugno 2013, n. 129
Legge Regionale 23 luglio 2009, n. 40 (art.47)
Legge 8 agosto 1985, n. 443
Legge Regionale 22 ottobre 2008, n. 53
Protocollo USL allegato al regolamento comunale approvato con delibera del consiglio Comunale n. 140 del 28/07/2008

 


ESTETISTE

Requisiti del richiedente
L'esercizio dell'attività di estetica richiede il possesso di specifica qualifica professionale e di requisiti morali secondo lo schema seguente:

ATTIVITÀ DI ESTETICA

Requisiti Ditta individuale Società artigiana Società non artigiana
Requisiti morali Titolare Legale rappresentante e soci tenuti ai sensi del DPR 252/1998 Legale rappresentante e soci tenuti ai sensi del DPR 252/1998
Requisiti professionali Titolare (non è ammessa in sostituzione la nomina di direttore tecnico o il possesso dei requisiti da parte di dipendente qualificato)
INOLTRE: i dipendenti che esercitano professionalmente l’attività nell’esercizio
I soci e/o i dipendenti che esercitano professionalmente l’attività nell’esercizio I soci e/o i dipendenti che esercitano professionalmente l’attività nell’esercizio

Requisiti dei locali
La destinazione d'uso deve essere artigianale.
Il locale e le attrezzature devono rispondere ai requisiti strutturali, igienico sanitari e gestionali previsti nel regolamento regionale n. 47-r/2007.

Modalità di richiesta ed erogazione
L'avvio, trasferimento, subingresso, variazioni e modifiche dei locali sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività ad efficacia immediata.

Documenti da presentare
La segnalazione certificata di inizio attività deve essere presentata completa degli allegati in essa indicati.

Normativa
- Legge n. 860 del 25/07/1956
- Legge n. 161 del 14/02/1963
- Legge n. 1142 del 23/12/1970
- Legge n. 443 del 08/08/1985
- Legge Regionale n. 28 del 31/05/2004
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 140 del 28.08.2007 
- L.R. n. 4 del 01/01/89 - L.R. n. 74 del 17/10/94 - L. 23/12/1970 n. 1142 - L. n. 1 del 04/01/90

 


NOLEGGI SENZA CONDUCENTE

Definizione 
Il noleggio senza conducente o locazione senza conducente è l’attività con la quale il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per l'esigenza di quest’ultimo, un veicolo (autovetture, autocaravan, autocarri, motocicli, biciclette, veicoli a trazione animale o rimorchi, ect.) per il trasporto di persone e veicoli speciali la cui massa, a pieno carico, non superi le 6 tonnellate.

 

Presentazione della SCIA

Per l'avvio, il trasferimento di sede, la variazione e la cessazione di un'attività di Noleggio Senza Conducente è necessaria inoltrare apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) esclusivamente attraverso procedura on line del Sistema Telematico di Accettazione Regionale (attività N. 77 – Attività di Noleggio e leasing operativo) al SUAP del Comune competente per territorio dove si ha la sede dell'attività. Per il Comune di Arezzo, cliccando su /trasmissione-delle-pratiche-tramite-portale-star;

La SCIA ha validità immediata e permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare, all’attività svolta o ai locali. Inoltre, entro 60 giorni dal ricevimento della medesima, l'Amministrazione può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo che l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività, ai sensi dell’articolo 19 c. 3 della L. 241/1990.

 

Requisiti richiesti

REQUISITI OGGETTIVI

-Possesso dei requisiti morali ai sensi del D. Lgs. 159/2011 (Codice delle Leggi Antimafia) e degli articoli 11 e 92 e 131 del R. D. 773/1931 (TULPS);

-Iscrizione nel registro delle imprese;

-Per i cittadini non UE, essere in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità oppure averne già richiesto il rinnovo.

-Veicoli destinati a noleggio senza conducente muniti di carta di circolazione rilasciata dalla Direzione Compartimentale della Motorizzazione Civile ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285;

-Rispetto della normativa edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di sicurezza nei luoghi di lavoro;

 REQUISITI SOGGETTIVI

-Disponibilità dei locali dove si svolgerà l’attività e della rimessa sia in locali che in area scoperta;

-Rispetto della normativa edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di sicurezza nei luoghi di lavoro;

-Destinazione urbanistica dei locali della sede legale di tipo Direzionale, per le attività di servizio;

-Conformità alla normativa antincendio (D.P.R. 151/2011).

 

Atti e documenti da allegare all’istanza di SCIA sul Portale STAR

-in caso di variazione dell'attività di Noleggio senza Conducente, modello di variazione (mod_4-nsc_variazioni_attivita_2013.01.doc), da allegare insiema alla pratica Star (attività N. 77 – Attività di Noleggio e leasing operativo-Variazione);

-in caso di attività uso promiscuo della stessa unità immobiliare (es: direzionale + commerciale), planimetria con indicate le superfici rispettivamente occupate.


Normativa 
-D.P.R 19/12/2001 n. 481

-D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 (codice della strada art.84)

-R.D.773/1931


 


TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Definizione 
Il servizio di taxi, come il servizio di noleggio con conducente (NCC), costituisce una tipologia di "servizio pubblico non di linea" finalizzato al trasporto collettivo o individuale di persone per mezzo di autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

Lo svolgimento delle suddette attività è subordinato al rilascio di apposita licenza o autorizzazione.

Non è ammesso, in capo al medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l’esercizio del servizio taxi o il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Le principali differenze del servizio taxi rispetto a quello di noleggio con conducente sono:

-l’obbligatorietà della prestazione;

-l’essere rivolto ad un’utenza indifferenziata;

-lo stazionamento in luogo pubblico;

-la presenza di tariffe determinate dall’Amministrazione Comunale;

-il prelevamento dell’utente all’interno dell’area comunale o comprensoriale.

Requisiti richiesti

REQUISITI OGGETTIVI

-Possesso dei requisiti morali ai sensi del D. Lgs. 159/2011 (Codice delle Leggi Antimafia) e degli articoli 11 e 92 e 131 del R. D. 773/1931 (TULPS);

-iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della L. 21 del 15.01.1992;

-Rispettare i requisiti richiesti descritti all'interno del "Regolamento per le per il servizio di taxi e di noleggio con conducente autovettura" del Comune di Arezzo;

-Per i cittadini non UE, essere in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità oppure averne già richiesto il rinnovo.

 REQUISITI SOGGETTIVI

-Proprietà o disponibilità in leasing di un veicolo o natante;

-Disponibilità di una rimessa nel territorio comunale (Per il Noleggio con Conducente);

-Rispetto della normativa edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di sicurezza nei luoghi di lavoro;

-Conformità alla normativa antincendio (D.P.R. 151/2011)

    VALIDITA' DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

    Come descritto all'art. 12 del Regolamento per il servizio Taxi e di Noleggio con conducente, le licenze e le autorizzazioni sono valide fino a che le stesse non decadano o siano revocate per i motivi previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento dove, entro il 31 gennaio di ogni anno, il titolare delle stesse deve presentare all'ufficio competente un 'autocertificazione attestante il permanere dei requisiti di cui all'art. 7 e l'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 7 comma 1 del Regolamento stesso, nonché, nel caso di autorizzazioni NCC, la sussistenza di ulteriori requisiti previsti dall'art 5, comma 3.

    Per questo, i titolari di licenze di Taxi e autorizzazioni di Noleggio con conducente dovranno compilare e inviare a mezzo PEC il modello presente nella sezione MODULISTICA entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.

    SOSTITUZIONE DEL VEICOLO

    Le comunicazioni relative alla sostituzione del veicolo aprono un procedimento che prevede il rilascio di un nulla osta da parte del Comune, presupposto per il collaudo della Motorizzazione Civile (MCT), necessario ad abilitare il nuovo veicolo all’attività di Taxi o NCC. Per questo, l'interessato dovrà compilare e inviare a mezzo PEC l'apposito modello presente nella sezione MODULISTICA, allegando al medesimo il pagamento di n. 2 marche da bollo da euro 16 (con le modalità indicate a QUESTA PAGINA) e indicando a quale Motorizzazione Civile Territoriale trasmettere il nulla osta. Il Comune, una volta ricevuta la richiesta, invierà tramite PEC il nulla osta alla MCT indicata e, per conoscenza, al richiedente. Successivamente, il richiedente dovrà inviare al Comune copia del libretto di circolazione del nuovo veicolo, a seguito del quale verrà emessa nuova licenza\autorizzazione digitale, trasmessa poi per PEC al richiedente.

    La licenza\autorizzazione digitale sostituisce il vecchio libretto cartaceo, per cui non sarà più necessario recarsi annualmente presso gli uffici dell'Amministrazione comunale per l'aggiornamento dello stesso.

      Normativa
      - Regolamento comunale approvato con Delibera di Consiglio n. 47 del 18/01/02 - L. n. 21 del 15/01/92 - art.86 D.L. n. 285 del 30/04/82 - L.R. n°42/98 e successive modifiche ed integrazioni.

      Informazioni all'utenza
      Luogo di stazionamento: presso stazione ferroviaria (P.le della Repubblica)
      Numeri utili: RadioTaxi 0575 382626 - www.taxiarezzo.net - Polizia Municipale 0575 906667

       


      PROFESSIONI DEL TURISMO: GUIDA TURISTICA, GUIDA AMBIENTALE AMBIENTALE E ACCOMPAGNATORE TURISTICO

      Definizione 
      Le professioni del turismo si dividono in 3 categorie:

      • Ai sensi dell’Art. 2, comma 2 della legge 13 dicembre 2023, n. 190 costituiscono attività propria della professione di guida turistica l’illustrazione e l’interpretazione, nel corso di visite guidate con persone singole o gruppi di persone, del valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali;
      • La guida ambientale (divisi tra guida escursionista, equestre e subacquea), ovvero colui che, per professione, accompagna persone singole o gruppi assicurando la necessaria assistenza tecnica, nella visita di ambienti naturali, anche antropizzati, di musei eco-ambientali, allo scopo di illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni culturali, le attrattive paesaggistiche, e di fornire, inoltre, elementi di educazione ambientale. Sono esclusi quei percorsi che richiedono comunque l’uso di attrezzature e di tecniche alpinistiche;
      • L’accompagnatore turistico è chi, per professione, accoglie e accompagna persone singole o gruppi di persone durante il viaggio, assicurando assistenza prevalentemente per lo svolgimento di pratiche burocratiche, amministrative e logistiche, come l’ospitalità. L’accompagnatore turistico svolge una funzione di coordinamento e di supporto per l’attuazione del programma di viaggio, fornendo  informazioni generali sul viaggio e sulle località  visitate, al di fuori dell’ambito di competenza della guida turistica.

      Presentazione della SCIA

      L'attività di guida turistica è passata sotto la competenza diretta del Ministero del Turismo. In attuazione della misura M1C3-10 (riforma dell’ordinamento delle professioni delle guide turistiche) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è entrata in vigore la Legge 13 dicembre 2023, n. 190 recante "Disciplina della professione di guida turistica" come modificata dal D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56. Il relativo Regolamento attuativo – Decreto del Ministro del Turismo 26 giugno 2024, n.88 – è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.150 del 28 giugno 2024. L’entrata in vigore è prevista per il 13 luglio 2024. (vedi anche https://www.ministeroturismo.gov.it/professioni-turistiche/ )

      Per l'avvio, la cessazione e la variazione dell'attività di guida ambientale e accompagnatore turistico è necessaria inoltrare apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) esclusivamente attraverso procedura on line del Sistema Telematico di Accettazione Regionale (79.90 - Altri servizi di prenotazione e attività connesse), al SUAP del Comune competente per territorio dove si vuole iniziare l'attività. Nel territorio di Arezzo, cliccando su /trasmissione-delle-pratiche-tramite-portale-star

      Una volta ricevuta la SCIA, il SUAP accerterà comunque l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge e provvederà al rilascio di un tesserino di riconoscimento firmato digitalmente, trasmettendolaoa mezzo PEC all'indirizzo indicato all'interno della SCIA stessa.

      Requisiti richiesti

      REQUISITI PER ACCOMPAGNATORE TURISTICO

      • abilitazione all'esercizio della professione, conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale e il superamento del relativo esame;
      • assenza di condanne penali con sentenza passata in giudicato che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.

      REQUISITI PER GUIDA AMBIENTALE

      • abilitazione all'esercizio della professione, conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale e il superamento del relativo esame;
      • assenza di condanne penali con sentenza passata in giudicato che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;
      • idoneità psico-fisica all'esercizio della professione attestata da certificato rilasciato dalla ASL del Comune di residenza;
      • stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle visite, con massimale non inferiore a quello stabilito con deliberazione della Giunta regionale.

      Atti e documenti da allegare all’istanza di SCIA sul Portale STAR

      • foto a colori in formato tessera.


      Normativa 
      Legge Regionale 86/2016 (Testo unico del sistema turistico regionale)

      Regolamento 7 agosto 2018, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86)

      Legge 13 dicembre 2023, n. 190 recante "Disciplina della professione di guida turistica" come modificata dal D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56.

      Regolamento attuativo – Decreto del Ministro del Turismo 26 giugno 2024, n.88

       



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      dal 1 gennaio 2020 la nuova IMU è regolata dall'art. 1, commi da 739 a 783 della L. 160/2019.

      Tutte le informazioni relative all'IMU 2020 sono consultabili nella sezione IMU 2020.

      Per l'anno 2021 sono confermate le aliquote deliberate per l'anno 2020 con Delibera del CC n. 15 del 20/04/2020 consultabile nella sezione Allegati

      La legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di Bilancio 2021) ha introdotto per l'anno 2021 alcune novità relativamente alla nuova IMU di seguito riportate.

      1) Esenzione della prima rata dell'IMU (L. 178/2020)

      il comma 599 dell'art. 1 della L. 178/2020 prevede che non è dovuta la prima rata dell'IMU, di cui all'art. 1, commi da 738 a 783 della L. 160/2019, relativa a:

      • immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze e dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'art. 1, comma 743, della L. 160/2019, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

      • immobili della categoria catastale D utilizzati da imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di fiere o manifestazioni;

      • immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'art. 1, comma 743, della L. 160/2019, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

      Per comunicare il diritto all'esenzione è necessario presentare la Dichiarazione IMU 2021 (scadenza 31/12/2022 - il termine del 30/06/2022 è stato differito al 31/12/2022, art. 35 comma 4 D.L. 73/2022) con il modello di dichiarazione di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 luglio 2022, consultabile nella sezione Allegati di questa pagina. 

       

      2) Residenti all'estero che possiedono immobili in Italia

      il comma 48 dell'art. 1 della L. 178/2020 introduce una nuova agevolazione.

      Dal 2021 per un'unica unità immobiliare ad uso abitativo, non locata né concessa in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti residenti all'estero, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, l'IMU è dovuta al 50%.

      Per comunicare il diritto all'esenzione è necessario presentare la Dichiarazione IMU 2021 (scadenza 30/06/2022- il termine del 30/06/2022 è stato differito al 31/12/2022, art. 35 comma 4 D.L. 73/2022 ) con il modello di dichiarazione di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 luglio 2022, consultabile nella sezione Allegati di questa pagina.  

       

      3) Esenzione prima rata dell'IMU D.L. 41/2021 (convertito in L. 69 del 21/05/2021)

      Non è dovuta, per l'anno 2021, la prima rata dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 1, commi da 738 a 783, della L. 27/12/2019 n. 160, ai sensi dell'art. 6 sexties della L. 69/2021, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 1, commi da 1 a 4, del D.L. 41/2021.

      L'esenzione si applica agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

       

      I soggetti ai quali spetta l'esenzione devono possedere i seguenti requisiti:

       

      • essere titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività di impresa, arte o professione o producono reddito agrario;

      • non devono aver cessato l'attività alla data del 22/03/2021, data di entrata in vigore del D.L. 41/2021 (Legge n. 69 del 21/05/2021);

      • non devono aver attivato la partita Iva dopo il 22/03/2021, data di entrata in vigore del D.L. 41/2021 (Legge n. 69 del 21/05/2021);

      • non devono essere enti pubblici di cui all'art. 74 e 162 bis del Tuir;

      • essere titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 del Tuir;

      • essere soggetti con ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir o compensi di cui all'art. 54, comma 1 del Tuir non superiori a 10 milioni di euro nell'anno 2019;

      • l'ammontare medio mensile del fatturato e del corrispettivo dell'anno 2020 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019;

      Per comunicare il diritto all'esenzione è necessario presentare la Dichiarazione IMU 2021 (scadenza 31/12/2022- il termine del 30/06/2022 è stato differito al 31/12/2022, art. 35 comma 4 D.L. 73/2022 ) con il modello di dichiarazione di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 luglio 2022, consultabile nella sezione Allegati di questa pagina. 

       

      4) Esenzione immobile, concesso in locazione, con convalida di sfratto

      La legge 106/2021, di conversione del D.L. 73/2021, prevede all'articolo 4-ter l'esenzione per l'anno 2021 dal versamento dell'IMU alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021.

      L'esenzione si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità succesivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021. 

      I soggetti beneficiari hanno diritto al rimborso della prima rata dell'IMU relativa all'anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021.. 

      Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 settembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29/10/2021, consultabile nella sezione allegati, sono state definite le modalità di attuazione del rimborso della prima o unica rata IMU 2021.

      I soggetti aventi diritto al rimborso possono presentare istanza di rimborso, disponibile nella sezione allegati della presente pagina.

      Si informa che i soggetti che faranno istanza di rimborso devono presentare entro il 31 dicembre 2022 la dichiarazione IMU (il termine del 30/06/2022 è stato differito al 31/12/2022, art. 35 comma 4 D.L. 73/2022) attestando il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione 2021 e l'importo del rimborso nello spazio dedicato alle annotazioni del modello di dichiarazione.

      Nella sezione Allegati di questa pagina sono consulatibili il nuovo modello di dichiarazione IMU e le relative istruzioni.

       

      ISTANZE di RATEIZZAZIONE Avvisi di accertamento aventi ad oggetto tributi locali

      Si informa che le istanze di rateizzazione aventi ad oggetto tributi locali sono esenti dall'imposta di bollo per il disposto dell'art. 5, comma 5, del Dpr 642/1972.  L'esenzione dall'imposta di bollo è stata chiarita con la risposta all'interpello n. 465 del 7 luglio 2021 dell'Agenzia delle Entrate.

      Allegati

      cc_2020_15_0.odt
      modulorichiestarimborso_sfratto_per_morosita.doc
      decreto_imu_2021.pdf
      istruzioni_imu_impi_2022_0.pdf
      modello-dichiarazione_imu_impi_1.pdf

      Allegato n. 1 (A -N) - disponibile presso il Servizio Finanziario

      Descrizione completa

      Allegato n. 1 (A -N) - disponibile presso il Servizio Finanziario.

      Allegato n. 1 (sub. A - O) - disponibile presso il Servizio Finanziario.

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      Allegato n. 1 (sub. A - O) - disponibile presso il Servizio Finanziario.

      Risultati elettorali Comune di Arezzo

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