Presentazione candidature elezione del Sindaco e Consiglio Comunale
Dati Circondario di Arezzo
Comune di Arezzo
Popolazione legale (ultimo Censimento 2021) : 96.717 abitanti
Consiglieri : 32
Numero di Candidati in lista : da un minimo di 21 a un massimo di 32
Per il calcolo delle quote di genere (massimo 2/3 e minimo 1/3 all'interno di ciascuna lista) si rinvia alle istruzioni della Pubblicazione ministeriale Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale. Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature.
Numero dei Presentatori della lista : non meno di 200, non più di 400
Termini e modalità di presentazione delle candidature
La presentazione delle candidature alla carica di Sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale, con i relativi allegati, deve essere effettuata presso la Segreteria Generale del Comune.
La ricezione delle candidature avverrà presso la Sala Giostra del Saracino, al secondo piano del Palazzo Comunale - Piazza della Libertà, 1 - 52100 Arezzo (AR) nei seguenti giorni e orari:
- dalle ore 08.00 alle ore 20.00 di venerdì 24 aprile 2026 e
- dalle ore 08.00 alle ore 12.00 di sabato 25 aprile 2026
Al fine di garantire la ricezione ordinata delle candidature, si consiglia fortemente a ciascuna lista di fissare preventivamente un appuntamento per la presentazione della documentazione, inviando una e-mail all'indirizzo: segreteriagenerale@comune.arezzo.it
La presentazione può pervenire dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più dei candidati o dei sottoscrittori della lista stessa, o dai delegati di lista, qualora nominati.
L'Ufficio Elettorale in Piazza A. Fanfani, 1 - 52100 Arezzo (tel 0575 377 239, mail elettorale@comune.arezzo.it) sarà aperto negli orari previsti per la presentazione delle candidature, per il rilascio delle certificazioni e per altri servizi necessari, nelle giornate di venerdì 24 aprile 2026 dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e di sabato 25 aprile 2026 dalle ore 8.00 alle ore 12.00.
Il Segretario comunale o colui che lo sostituisce legalmente rilascia, per ogni lista depositata, a coloro che materialmente effettuano la presentazione, una ricevuta dettagliata che deve indicare il giorno e l’ora precisa di presentazione e l’elenco di tutti gli atti depositati. Riceve anche le liste irregolari o presentate tardivamente, indicando, tuttavia, sia nella ricevuta che negli atti stessi, l’ora della ricezione e facendo rilevare le irregolarità ai presentatori.
Ogni lista, entro lo stesso giorno in cui è stata presentata, viene rimessa alla commissione elettorale circondariale competente, cui spetta di controllare la regolarità formale e sostanziale delle candidature e delle documentazioni ad esse inerenti.
Documenti da presentare
I documenti necessari per la presentazione delle candidature sono illustrati dettagliatamente nella Pubblicazione ministeriale Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale. Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature.
Nell’attesa della pubblicazione ministeriale edizione 2026 si rinvia alle istruzioni illustrate dettagliatamente nella Pubblicazione ministeriale edizione 2025 Elezione del sindaco e del consiglio comunale. Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature.
Per la presentazione delle candidature non si applicano i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR 2000 n. 445 pertanto non sono ammesse l’autocertificazione, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e la presentazione di documenti tramite fax o email.
Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature sono esenti da bollo.
Si riportano, a titolo di sintesi e rinviando per ogni ulteriore dettaglio alle sopra citate istruzioni ministeriali, i documenti necessari:
1) dichiarazione scritta di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale.
Tale dichiarazione, resa attraverso un ATTO PRINCIPALE e ATTI SEPARATI, deve contenere:
1.1) le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita) del candidato sindaco
1.2) la lista dei candidati consiglieri e le relative generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita)
Il numero dei candidati non può essere inferiore a 21 né superiore a 32; all'interno di ciascuna lista, ciascun genere non deve essere rappresentato in misura inferiore ad un terzo, né superiore ai due terzi dei candidati (cd. quote di genere).
I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo.
1.3) la descrizione del contrassegno di lista
1.4) la nomina dei due delegati di lista incaricati di designare i rappresentanti della lista medesima e di dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di sindaco. I delegati possono anche essere presentatori o candidati della lista.
1.5) le sottoscrizioni autenticate dei presentatori della lista
Il numero delle sottoscrizioni non può essere inferiore a 200 né superiore a 400.
Devono essere riportate le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita) di ogni singolo sottoscrittore.
I candidati non possono figurare tra i presentatori della lista e, pertanto, le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte.
Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista, sotto pena di gravi sanzioni.
Al momento della raccolta delle firme devono essere osservate le disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati) e nel d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modificazioni, tra cui quelle apportate con il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
2) certificati elettorali attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del comune di Arezzo;
3) dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura alla carica di sindaco, contenente anche la dichiarazione sostitutiva del candidato in cui si attesta l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità e la dichiarazione del candidato sindaco di collegamento con le altre liste;
La dichiarazione del candidato alla carica di sindaco di collegamento con la lista o le liste di candidati alla carica di consigliere comunale ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione presentata dai delegati delle liste interessate.
4) dichiarazioni autenticate di accettazione delle candidature a consiglieri, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive dei candidati in cui si attesta l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità;
5) dichiarazione autenticata dei delegati di lista di collegamento con il candidato sindaco;
6) certificati elettorali attestanti che il candidato alla carica di sindaco e i candidati alla carica di consigliere comunale sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;
7) se la lista è contraddistinta con la denominazione e il simbolo di un partito o gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all’uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio in cui si attesta che la lista o le candidature sono presentate in nome e per conto del medesimo partito o gruppo politico;
8) Modello del contrassegno di lista.
Il contrassegno può essere presentato, alternativamente o cumulativamente, attraverso le seguenti modalità:
- su supporto digitale (CD, DVD, pen drive o simili) consegnato a mano: in tale caso il contrassegno deve essere presentato sia in formato vettoriale sia in formato PDF , anche in unico esemplare circoscritto da un cerchio. Si suggerisce che entrambi tali formati vengano depositati in quadricromia (CMYK), privi di colore PANTONE ® e sprovvisti del profilo del colore;
- in tre esemplari in forma cartacea, disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l’altro da un cerchio del diametro di cm 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione).
Nel caso in cui il contrassegno venga consegnato sia su supporto digitale sia in formato cartaceo, l’immagine del contrassegno dovrà essere perfettamente identica nei due formati predetti.
I presentatori delle liste dovranno evitare che il contrassegno sia identico o possa facilmente confondersi con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da altri partiti o raggruppamenti politici .
E’ inoltre da evitare, da coloro che non ne sono autorizzati, l’uso di contrassegni di lista riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento.
E’ vietato depositare contrassegni che riproducono:
- immagini o soggetti di natura religiosa
- simboli del Comune
- denominazioni e simbolo di società, anche calcistiche e sportive, senza autorizzazione
- espressioni, immagini o raffigurazioni che fanno riferimento a ideologie autoritarie
9) Programma amministrativo: una copia del programma amministrativo verrà pubblicato all'albo pretorio online del Comune. Pertanto, il documento presentato all'atto di presentazione delle candidature deve essere privo di dati personali (in particolare non deve recare sottoscrizioni autografe).
10) Bilancio preventivo di spesa, per la pubblicazione all'albo pretorio online del Comune.
Occorre in particolare depositare, ai sensi dell'art. 30 della legge 25 marzo 1993, n. 81:
- il bilancio preventivo delle spese per la campagna elettorale che verranno sostenute dalla lista, sottoscritto d a un delegato o da un presentatore della lista;
- i bilanci preventivi delle spese per la campagna elettorale che verranno sostenute dal candidato sindaco e da ogni singolo candidato alla carica di consigliere comunale, sottoscritti dai relativi candidati.
La presentazione del bilancio preventivo di spesa è obbligatoria. Il suo mancato deposito nei termini perentori previsti dalla legge determina irrimediabilmente la ricusazione della lista.
Ulteriore documentazione da presentare in casi particolari
11) I cittadini di altri Stati dell’Unione Europea che intendano presentare la propria candidatura alla carica di consigliere comunale (la carica di Sindaco è riservata solamente ai cittadini italiani) oltre alla dichiarazione, devono presentare all’atto di deposito della lista i seguenti ulteriori documenti:
- dichiarazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;
- attestato rilasciato, da non oltre 3 mesi, dall’autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità; l’attestato può essere validamente sostituito da un’autodichiarazione del candidato cittadino UE che affermi di non essere decaduto dal diritto di eleggibilità nell’ordinamento del suo Stato membro di origine; la firma di tale attestato deve essere autenticata da uno dei soggetti previsti dall’articolo 14 della legge n. 53/1990;
- nel caso che non siano ancora iscritti nelle liste elettorali aggiunte del Comune di Arezzo, un attestato del Comune dal quale risulti che la domanda di iscrizione sia stata presentata non oltre il 5° giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione dei comizi elettorali;
12) L’articolo 4 del D.L. 2025, n. 27 ha introdotto nuove norme sulla sottoscrizione delle liste di candidati da parte degli elettori impossibilitati ad apporre la firma autografa. La sottoscrizione delle liste di candidati può essere effettuata con le modalità previste dall’articolo 20, comma 1-bis, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al D.lgs. 2005, n. 82 dall’elettore che non è in grado di apporre una firma autografa:
- per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico (art. 55 D.P.R. 1957 n. 361) : elettori ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità;
- o perché l’elettore si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare (art. 1, comma 1, D.L. 2006 n. 1) in quanto elettore affetto da gravissime infermità, tali che sia impossibile l’allontanamento dalla sua abitazione oppure affetto da gravi infermità, il quale si trovi in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimora.
Il documento informatico con la relativa sottoscrizione digitale, è consegnato su supporto digitale agli uffici preposti alla ricezione delle candidature, corredato da certificazione medica attestante il grave impedimento fisico o la condizione per esercitare il voto domiciliare.
Nei casi previsti dall'art. 4 del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27 devono quindi essere presentati:
- il supporto digitale (ad esempio CD, DVD, pen drive o simili) contenente l'atto separato, firmato digitalmente o con firma elettronica avanzata da parte del sottoscrittore impossibilitato ad apporre la firma autografa;
- la certificazione medica attestante il grave impedimento fisico o la condizione per esercitare il voto domiciliare;
Modulistica (in aggiornamento)
Nell’attesa della pubblicazione ministeriale edizione 2026 si rinvia alla modulistica allegata alla Pubblicazione ministeriale edizione 2025 Elezione del sindaco e del consiglio comunale. Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature.
Autenticazioni delle sottoscrizioni
Nei casi, sopra menzionati, in cui è richiesta l'autentica delle sottoscrizioni, valgono le seguenti indicazioni.
La firma di ogni sottoscrittore deve essere autenticata da uno dei seguenti pubblici ufficiali, elencati dall'art.14 della legge n. 53/1990, e s.m.i. titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni all’interno del territorio di competenza dell’ufficio: i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d’appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all’albo che hanno comunicato la propria disponibilità all’ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell’ordine.
In mancanza di una contraria disposizione di legge, i consiglieri comunali sono competenti ad eseguire le autenticazioni, anche se candidati alle medesime elezioni. Non è ovviamente possibile che un soggetto autentichi la propria sottoscrizione.
I pubblici ufficiali sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all’interno del territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari o al quale appartengono.
L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'art. 21 comma 2° del DPR 28 dicembre 2000, n. 445: il pubblico ufficiale attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e timbro dell’ufficio.
La menzione della qualifica rivestita dal soggetto che autentica la firma è un contenuto essenziale dell’autenticazione, la cui mancanza non è suscettibile di sanatoria.
Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.
Certificazioni elettorali
I certificati elettorali dei candidati e dei sottoscrittori delle liste possono essere presentati in uno dei seguenti formati:
- certificato elettorale con sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale, rilasciato in tale formato dall'ufficio elettorale competente
- copia cartacea del certificato elettorale scaricato autonomamente dall'interessato attraverso il servizio online ANPR – Anagrafe nazionale della popolazione residente, recante il contrassegno digitale (qrcode) che ne consente la verifica di conformità.
- copia cartacea del certificato elettorale rilasciato in formato digitale tramite PEC dall'ufficio elettorale competente (art. 38-bis, comma 3 e 4 , del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77): in tale ipotesi, occorre una dichiarazione autografa resa in calce alla copia analogica, con cui il soggetto che ha richiesto il certificato o un suo delegato attesti la conformità della copia all’originale digitale, e occorre che tale dichiarazione di conformità sia autenticata da uno dei soggetti previsti dall'art. 14 della legge n. 53/1990, e s.m.i.
Per il rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Arezzo, si invita a prendere visione dell'apposita pagina informativa: https://www.comune.arezzo.it/novita/rilascio-dei-certificati-elettorali-la-presentazione-delle-candidature
Esame delle candidature presentate
La Commissione Elettorale Circondariale esamina la regolarità formale e sostanziale delle candidature e delle liste dei candidati entro domenica 26 aprile 2026 (il giorno successivo alle scadenza del termine per la presentazione delle liste) . La Commissione Elettorale Circondariale effettua i seguenti controlli:
1) Accertamento della data di presentazione delle liste
2) Verifica del numero dei presentatori e della regolarità dei moduli contenenti le firme
3) Controllo del numero dei candidati
4) Controllo delle dichiarazioni di accettazione delle candidature
5) Controllo delle dichiarazioni sulle condizioni di incandidabilità
6) Controllo dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali
7) Confronto dei nomi dei candidati compresi nelle varie liste
8) Controllo dell’esatta proporzione della rappresentanza di genere
9) Esame dei contrassegni di lista
10) Eventuale invito alla presentazione di un diverso contrassegno
Dopo che si sarà pronunciata definitivamente circa l’ammissione delle candidature e delle liste, la Commissione dovrà procedere all'assegnazione di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di Sindaco e a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati. Di conseguenza, prescindendo dall’ordine di presentazione, sia sul manifesto che sulle schede di votazione i nominativi dei candidati alla carica di sindaco sono riportati secondo l’ordine definitivo risultato dal sorteggio, con a fianco i contrassegni delle liste collegate, secondo l’ordine risultato dal relativo sorteggio.
Sulla base delle candidature ammesse vengono ripartiti, nel comune, gli spazi che verranno assegnati per lo svolgimento della propaganda elettorale tramite affissione di manifesti.
Obbligo di pubblicazione del curriculum vitae e del certificato del casellario giudiziale dei candidati
Per ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 1, comma 14 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, i partiti politici, i movimenti e le liste civiche che presentino liste di candidati devono:
- pubblicare sul proprio sito internet, ovvero su quello del partito o movimento sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, entro il 10 maggio 2026, il curriculum vitae e il certificato del casellario giudiziale dei candidati alla carica di sindaco e alla carica di consigliere comunale. Il certificato del casellario giudiziale deve essere rilasciato non prima di 90 giorni dalla data fissata per la consultazione elettorale. La pubblicazione deve consentire all’elettore di accedere alle informazioni ivi riportate attraverso la ricerca per cognome e nome del singolo candidato;
- comunicare alla Segreteria Generale del Comune, subito dopo la pubblicazione sul proprio sito internet, e comunque non oltre il giorno 14 maggio 2026, tramite posta elettronica all'indirizzo segreteriagenerale@comune.arezzo.it, l'indirizzo internet che consente di accedere alla pagina del proprio sito in cui sono stati pubblicati i curricula e i certificati del casellario giudiziale dei candidati; entro il giorno 17 maggio 2026, verrà effettuata a cura degli uffici competenti la pubblicazione sull'apposita sezione denominata “Elezioni trasparenti” del sito internet del Comune di Arezzo.
Ulteriori informazioni
Si invita a prendere visione delle ulteriori pagine informative relative a:
- designazione dei rappresentanti di lista (in aggiornamento)
- adempimenti in materia di spese elettorali (in aggiornamento)
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Segreteria Generale: https://www.comune.arezzo.it/unita-organizzativa/segreteria-generale