Consulta comunale dello sport

Informazioni sulla Consulta comunale dello sport

Descrizione

Al fine di favorire, sviluppare e coordinare attività ed iniziative tese a promuovere la pratica motoria e sportiva sul territorio, il Comune di Arezzo, in attuazione dello Statuto Comunale, ha istituito la Consulta comunale dello sport, composta da rappresentanti delle associazioni, società ed enti di promozione sportiva che operano in ambito comunale. 

Pertanto ogni soggetto sopra indicato che intenda partecipare ai lavori della Consulta dello sport dovrà provvedere alla sua adesione mediante la presentazione della domanda riportata alla sezione DOCUMENTO e alla nomina di un rappresentante e di un sostituto in caso di assenza del membro effettivo. 

La documentazione dovrà relativa all’iscrizione dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo mail: consultadellosport@comune.arezzo.it 
 


Allegati

- Informativa privacy - Consulta dello sport

- CARTA DEI SERVIZI DELLO SPORT

 

PER INFORMAZIONI E' POSSIBILE CHIAMARE IL NUMERO 0575.377451

Documento

Ufficio responsabile del documento

Ufficio sport, giovani e terzo settore

Promuove le attività sportive e i progetti per i giovani insieme alle iniziative legate al Terzo Settore

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Licenza di distribuzione

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Impianti sportivi comunali

Elenco degli impianti sportivi comunali

Descrizione

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Ufficio sport, giovani e terzo settore

Promuove le attività sportive e i progetti per i giovani insieme alle iniziative legate al Terzo Settore

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Licenza di distribuzione

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Informativa Privacy Terzo settore

Garanzia di protezione e riservatezza dei dati personali

Descrizione

Si pubblica l'informativa ai sensi dell’art. 12 e ss. Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003 come modificato dal d.lgs. n. 101/2018
 

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Ufficio sport, giovani e terzo settore

Promuove le attività sportive e i progetti per i giovani insieme alle iniziative legate al Terzo Settore

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Raccolta differenziata

Guida pratica per i cittadini di Arezzo sulla corretta separazione dei rifiuti e i servizi disponibili.

Descrizione

Ogni cittadino è tenuto a differenziare in modo corretto i propri rifiuti. 

Solo una raccolta differenziata di qualità apre la strada al riciclo, dando vita a nuovi materiali e consentendo il risparmio di materie prime ed energia. 

Basta seguire poche e semplici regole per effettuare una corretta separazione: consulta l'opuscolo informativo e controlla le modalità di raccolta

Effettua la raccolta dell'olio alimentare esausto conferendolo ai centri di raccolta o alle postazioni presenti nel territorio indicate nell'apposita locandina

Se vuoi approfondire consulta il sito del gestore unico SeiToscana

Centri di raccolta: Servirsi dei centri di raccolta è semplice, veloce e gratuito e contribuisce alla maturazione di uno sconto nella tariffazione della Tari. Il Comune di Arezzo dispone di due centri di raccolta situati in loc. Mulinaccio e in loc. Tramarino. Per conoscere giorni e orari di apertura visita il sito del gestore unico SeiToscana

Ritiro gratuito a domicilio: Puoi prenotare il ritiro gratuito a domicilio dei tuoi rifiuti ingombranti chiamando il numero verde di Sei Toscana – 800127484 – attivo dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 16:30. Il venerdì dalle 9:00 alle 12:30. E’ possibile effettuare la prenotazione del ritiro anche compilando il modulo online sul sito internet di SeiToscana oppure inviando una mail di richiesta a ingombranti@seitoscana.it. 

 

Allegati 

Locandina olio esausto

Poster Ingombranti e Centri di raccolta

Pieghevole centri di raccolta

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Ufficio tutela ambientale

Tutela e valorizza l’ambiente attraverso regolamentazione e controlli.

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MUMEC

Vedi orari
Martedì
09:30 - 17:30,
Giovedì
09:30 - 17:30,
Sabato
09:30 - 17:30,
Orari note
e ogni prima Domenica del Mese, in occasione della Fiera Antiquaria.

Quesiti sul nuovo Piano Strutturale e sul primo Piano Operativo approvati DCC. 134/2021

Servizio di Frequently Asked Questions (F.A.Q.) relativo al nuovo Piano Strutturale e al primo Piano Operativo approvati con Del. C.C. n. 134 del 30/09/2021.

Descrizione

Il Servizio Governo del Territorio del Comune di Arezzo ha attivato il servizio di F.A.Q relativo al nuovo Piano Strutturale e al primo Piano Operativo approvati con Delibera del Consiglio Comunale n. 134 del 30/09/2021;

L'obbiettivo è quello di ampliare e ottimizzare il servizio reso ai soggetti esterni (cittadini, professionisti, imprenditori) in ordine agli approfondimenti normativi e regolamentari, alle criticità applicative e agli aspetti amministrativi e procedurali degli strumenti approvati.

Per facilitare la ricerca e la lettura, le domande con le relative risposte sono catalogate e visionabili dagli utenti in base agli articoli di riferimento.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio consente ai soggetti esterni interessati di inviare i quesiti proposti attraverso l'inoltro di una mail all'indirizzo istituzionale del Comune di Arezzo. I quesiti saranno esaminati periodicamente e quindi saranno pubblicati unitamente alle relative risposte su questa sezione appositamente dedicata.

Per inviare un nuovo quesito relativo al nuovo Piano Strutturale e al nuovo Piano Operativo scrivere alla PEC del Comune di Arezzo all'indirizzo comune.arezzo@postacert.toscana.it oppure all'indirizzo di posta ordinaria protocollo@comune.arezzo.it indicando come oggetto "Quesito PS – PO approvati".

Non saranno prese in considerazione domande non inquadrabili in termini generali né domande che non risultino attinenti alle tematiche sopra indicate.

 

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Servizio governo del territorio

Supporta lo sviluppo economico attraverso la pianificazione territoriale.

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Ulteriori informazioni

Installazione di impianti fotovoltaici all’interno del territorio comunale

Criteri e norme comunali per l’installazione di impianti fotovoltaici.

Descrizione

Criteri per l'assoggettabilità a V.I.A. degli impianti Fotovoltaici 

Di norma sono soggetti a:

Procedura di VIA statale: gli impianti FV di potenza superiore a 10 MW (punto 2. dell’allegato II alla parte seconda del d.lgs.152/2006 ).

Procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale: gli impianti FV di potenza superiore a 1 MW (punto 2.b, allegato IV alla parte seconda del d.lgs.152/2006) e fino a 10 MW.

Ai sensi dell’art. 47 comma 11-bis del d.l. 13/2023, convertito nella legge 41/2023, suddetta soglia di 1 MW si eleva a 10 MW (e la soglia per la VIA statale a 20 MW) qualora si verifichino i 3 casi, individuati dalle lettere:

Ai sensi dell’art. 47 comma 11-bis del d.l. 13/2023, convertito nella legge 41/2023, suddetta soglia di 1 MW si eleva a 10 MW (e la soglia per la VIA statale a 20 MW) qualora si verifichino i 3 casi, individuati dalle lettere:

A) l’impianto è collocato nelle aree idonee di cui all’art.20 del d.lgs. 199/2021, ovvero:

a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1;

b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;

c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;

c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);

c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;

2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;

c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.”

B) l’impianto è collocato nelle aree di cui all’art.22-bis del d.lgs.199/2021 (Aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento);

C) l’impianto non è collocato nelle aree elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell’allegato 3, d.m. Sviluppo Economico 10.09.2010, così come individuate nel PAER approvato con deliberazione n.10 dell'11 febbraio 2015, pubblicata nel BURT n.10 parte I del 6 marzo 2015.

Le suddette soglie di 1 MW e di 10 MW per la verifica di assoggettabilità si dimezzano nel caso in cui si verifichi uno o più dei seguenti criteri di cui al DM Ambiente 30.03.2015 (G.U. parte prima del 11.4.2015), paragrafo 4 dell’allegato:

4.1 Cumulo con altri progetti: le soglie vengono dimezzate se - nella fascia di 1 Km dal perimetro del FV in esame - vi sono altri FV industriali la cui potenza, sommata a quella del FV in esame, supera 1 MW;

4.2 Rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.

(Criterio non pertinente, per gli impianti fotovoltaici);

4.3 Localizzazione dei progetti: le soglie vengono dimezzate se il FV è localizzato, anche parzialmente, in una o più delle seguenti zone:

4.3.1 Zone Umide di importanza internazionale di cui alla Convenzione di Ramsar;

4.3.2. Zone costiere (300 m dalla battigia di mare e laghi) di cui all’art. 142 , comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs 42/2004;

4.3.3. Zone montuose al di sopra dei 1.200 m di quota, di cui all’art. 142 , comma 1, lettera d) del

D.Lgs 42/2004, e zone forestali secondo la definizione della l.r. 39/2000;

4.3.4. Parchi e riserve naturali, di cui alla l.394/1991 e l.r. 30/2015;

4.3.5. Siti della rete Natura 2000 (ZPS, ZSC, SIC), di cui al d.p.r. 357/1997 ed alla l.r.30/2015;

4.3.6. Zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla normativa dell'Unione europea

sono già stati superati (Criterio non pertinente, per gli impianti fotovoltaici);

4.3.7. Zone a forte densità demografica, ovvero centri abitati posti all’interno di comuni con densità

superiore a 500 abitanti per km2 e popolazione di almeno 50.000 abitanti;

4.3.8. Zone di importanza storica, culturale o archeologica, di cui agli articoli 136, 140 e 10 comma 3 lettera a) del D.Lgs 42/2004.

Inoltre, ai sensi dell’art. 47 comma 1 bis del d.l.13/2023, fino al 30 giugno 2024, sono esentati dalle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del D.Lgs 152/2006: i progetti di impianti fotovoltaici con potenza complessiva fino a 30 MW, anche comprensivi delle opere connesse, dei sistemi di accumulo e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti medesimi, ricadenti nelle aree idonee ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate nell’ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Ai sensi dell’art. 47 comma 11-bis del d.l. 13/2023, convertito nella legge 41/2023, suddetta soglia di 1 MW si eleva a 10 MW (e la soglia per la VIA statale a 20 MW) qualora si verifichino i 3 casi, individuati dalle lettere:

A) l’impianto è collocato nelle aree idonee di cui all’art.20 del d.lgs. 199/2021, ovvero:

a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1;

b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;

c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;

c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);

c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;

2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;

c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.”

B) l’impianto è collocato nelle aree di cui all’art.22-bis del d.lgs.199/2021 (Aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento);

C) l’impianto non è collocato nelle aree elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell’allegato 3, d.m. Sviluppo Economico 10.09.2010, così come individuate nel PAER approvato con deliberazione n.10 dell'11 febbraio 2015, pubblicata nel BURT n.10 parte I del 6 marzo 2015.

Le suddette soglie di 1 MW e di 10 MW per la verifica di assoggettabilità si dimezzano nel caso in cui si verifichi uno o più dei seguenti criteri di cui al DM Ambiente 30.03.2015 (G.U. parte prima del 11.4.2015), paragrafo 4 dell’allegato:

4.1 Cumulo con altri progetti: le soglie vengono dimezzate se - nella fascia di 1 Km dal perimetro del FV in esame - vi sono altri FV industriali la cui potenza, sommata a quella del FV in esame, supera 1 MW;

4.2 Rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.

(Criterio non pertinente, per gli impianti fotovoltaici);

4.3 Localizzazione dei progetti: le soglie vengono dimezzate se il FV è localizzato, anche parzialmente, in una o più delle seguenti zone:

4.3.1 Zone Umide di importanza internazionale di cui alla Convenzione di Ramsar;

4.3.2. Zone costiere (300 m dalla battigia di mare e laghi) di cui all’art. 142 , comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs 42/2004;

4.3.3. Zone montuose al di sopra dei 1.200 m di quota, di cui all’art. 142 , comma 1, lettera d) del

D.Lgs 42/2004, e zone forestali secondo la definizione della l.r. 39/2000;

4.3.4. Parchi e riserve naturali, di cui alla l.394/1991 e l.r. 30/2015;

4.3.5. Siti della rete Natura 2000 (ZPS, ZSC, SIC), di cui al d.p.r. 357/1997 ed alla l.r.30/2015;

4.3.6. Zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla normativa dell'Unione europea

sono già stati superati (Criterio non pertinente, per gli impianti fotovoltaici);

4.3.7. Zone a forte densità demografica, ovvero centri abitati posti all’interno di comuni con densità

superiore a 500 abitanti per km2 e popolazione di almeno 50.000 abitanti;

4.3.8. Zone di importanza storica, culturale o archeologica, di cui agli articoli 136, 140 e 10 comma 3 lettera a) del D.Lgs 42/2004.

Inoltre, ai sensi dell’art. 47 comma 1 bis del d.l.13/2023, fino al 30 giugno 2024, sono esentati dalle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del D.Lgs 152/2006: i progetti di impianti fotovoltaici con potenza complessiva fino a 30 MW, anche comprensivi delle opere connesse, dei sistemi di accumulo e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti medesimi, ricadenti nelle aree idonee ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate nell’ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 

Normativa: 

Delibera di Consiglio Comunale n.118 del 30/11/2023 di approvazione della variante al Piano operativo per la definizione dei criteri per l’installazione degli impianti fotovoltaici all’interno del territorio comunale

Variante al piano operativo relativa alla definizione dei criteri per l’istallazione degli impianti fotovoltaici all’interno del territorio comunale

Variante al regolamento edilizio

Regolamento relativo alla disciplina degli interventi di ripristino e delle garanzie inerenti gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

 

Allegati: 

Delibera Consiglio Comunale n.118/2023 

Relazione Responsabile Procedimento_variante fotovoltaico 

PARERE_LEGALE_art.20 D_Lgs 199_2021 

Riscontro a richiesta di parere - LR 11/2011 articolo 6 – Cumulo di Impianti 

Documentazione da allegare alla richiesta di istallazione di impianti fotovoltaici 

Modello_DILA 

Procedura abilitativa semplificata RT_2022.07

Delibera Consiglio Comunale n.99/2025

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Servizio governo del territorio

Supporta lo sviluppo economico attraverso la pianificazione territoriale.

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Autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato

  • Servizio attivo
Procedura semplificata per ottenere l'autorizzazione paesaggistica per interventi di modesta entità in aree vincolate.
Ufficio responsabile
Servizio governo del territorio

A chi è rivolto

Proprietari o interessati che intendono realizzare interventi di lieve entità in aree soggette a tutela paesaggistica nel Comune di Arezzo come indicato nell'Allegato B del DPR 31/2017

Descrizione

L'autorizzazione paesaggistica viene presentata

- per gli interventi di lieve entità elencati nell'Allegato B del DPR 31/2017

- per istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche, anche rilasciate ai sensi dell’art. 146 del Codice, scadute da non più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato ed alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute.
Qualora con l’istanza di rinnovo siano chieste anche variazioni progettuali che comportino interventi di non lieve entità, si applica il procedimento autorizzatorio ordinario di cui all’art. 146 del Codice. L’istanza di rinnovo non è corredata dalla relazione paesaggistica semplificata nei casi in cui non siano richieste variazioni progettuali e non siano sopravvenute specifiche prescrizioni di tutela.
 

Copertura geografica

Comune di Arezzo

Come fare

La richiesta può essere presentata 

- in formato cartaceo presso il protocollo del Comune di Arezzo 

- in formato digitale tramite PEC all'indirizzo comune.arezzo@postacert.toscana.it, inviando il modulo e la documentazione necessaria firmata in formato PDF.

Cosa serve

Presentazione di apposito modulo di richiesta scaricabile dalla sezione Documento in fondo a questa pagina, debitamente compilato e completo della documentazione indicata nel modulo stesso. È prevista la presentazione di una relazione paesaggistica semplificata inclusa nello stesso modulo di richiesta.

Cosa si ottiene

Autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità in aree soggette a tutela paesaggistica.

Tempi e scadenze

Il termine di conclusione del procedimento è di 60 giorni, fatte salve eventuali sospensioni ed interruzioni di qualsiasi natura.

Quanto costa

È dovuto l’importo di due marche da bollo (una per l’istanza e una per il rilascio dell’autorizzazione)

Sono dovuti i diritti di segreteria come indicati nella tabella riportata nella sezione Allegati.

Casi particolari

L'autorizzazione è efficace per 5 anni. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia possono essere conclusi entro e non oltre l’anno successivo la scadenza del quinquennio. Il termine di efficacia decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento. 

Allegati: 

Diritti di segreteria 2025 

 

Contatti

Ufficio responsabile

Servizio governo del territorio

Supporta lo sviluppo economico attraverso la pianificazione territoriale.

Documenti

Modulo richiesta autorizzazione paesaggistica semplificata

Modulo richiesta autorizzazione paesaggistica semplificata

Ulteriori informazioni
Argomenti:

Pagina aggiornata il 19/11/2025

Sagre e feste paesane – Autorizzazione

  • Servizio attivo
Procedura per ottenere l'autorizzazione allo svolgimento di sagre e feste paesane nel Comune di Arezzo.
Accedi al servizio

A chi è rivolto

I soggetti abilitati alla organizzazione di sagre, feste paesane o rionali sono:

  1. associazioni culturali del tempo libero e del volontariato;
  2. enti o società di promozione dello sport;
  3. comitati per la promozione turistica del territorio;
  4. APS (Associazioni di promozione sociale);
  5. comitati parrocchiali;
  6. altri soggetti no profit, purché regolarmente costituiti.

Descrizione

Per sagre e feste paesane o rionali si intendono tutte quelle manifestazioni a carattere ricreativo, folcloristico, culturale e gastronomico legate a tradizioni locali, organizzate in modo occasionale e temporaneo da parte di soggetti che non hanno per scopo sociale l’organizzazione di simili attività e finalizzate a reperire fondi da destinare a finalità sociali per il territorio o benefiche in genere. Ai sensi del regolamento comunale in materia le relative disposizioni regolamentarie non si applicano alle feste organizzate dai Quartieri della Giostra del Saracino.

Lo svolgimento delle sagre e delle feste paesane è soggetto al rilascio di un'apposita autorizzazione ed all'inserimento dell'evento nella programmazione annuale approvata dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.

Ogni soggetto organizzatore potrà effettuare una sola sagra per anno solare, per una durata massima complessiva di 8 (otto) giorni anche frazionabili in due periodi. E’ stabilito un numero massimo di 128 “giorni sagra” (numero massimo dei giorni di svolgimento di tutte le sagre durante un anno solare) utilizzabili all’interno del territorio comunale. Il numero massimo di sagre da inserire nel calendario annuale è fissato in 16 eventi. La Giunta Comunale, in sede di approvazione del calendario annuale, potrà ammettere, in via eccezionale, deroghe al numero massimo di eventi stabilito dall’articolo 6 del Regolamento qualora ricorrano i presupposti di tipicità e scopi disciplinati dal regolamento medesimo.

Programmazione annuale ( link alla pagina dedicata

Il Comune redige il calendario-programma annuale delle sagre descritte nel regolamento, sulla base delle domande presentate.

I soggetti interessati all’organizzazione di sagre dovranno presentare domanda telematica inviata all'indirizzo PEC del Comune di Arezzo ( comune.arezzo@postacert.toscana.it ), di inserimento nel calendario entro il 31 dicembre di ciascun anno, utilizzando l'apposita modulistica presente nella sezione Documenti.

Copertura geografica

Comune di Arezzo

Come fare

Gli organizzatori delle sagre inserite nel calendario annuale di cui sopra, sono tenuti a presentare tramite apposita modulistica online da trasmettere almeno 30 giorni prima della data di inizio dell’evento, provvedendo ad allegare la documentazione indicata nella modulistica stessa.

Cosa serve

Si ricorda che prima del rilascio dell’autorizzazione dovranno essere prodotti:

  1. Certificati di conformità alla regola d’arte di tutti gli impianti elettrici provvisori;
  2. Verifiche di eventuali carichi sospesi;
  3. Certificati di corretto montaggio delle strutture temporanee allestite e laddove necessario di collaudo delle strutture;
  4. Per l'approntamento dei mezzi antincendio fa fede il piano di emergenza ed evacuazione.
  5. SCIA somministrazione temporanea/commercio temporaneo (da inviare separatamente tramite piattaforma telematica) comprensiva di Notifica sanitaria CE 852/2004 e relativo versamento per la Usl (da inviare separatamente tramite piattaforma telematica) oppure attestazione (protocollo) invio pratica tramite piattaforma Star.

Qualora la sagra e/o gli eventi collaterali comportassero occupazione di suolo pubblico, il soggetto organizzatore è tenuto al pagamento del canone patrimoniale di concessione di suolo pubblico, autorizzazione o esposizione pubblicitaria , la cui gestione è tenuta dalla società I.C.A. Srl - Agenzia di Arezzo -, posta in Via Ristoro d'Arezzo, 76 - Tel/Fax 0575907821.

Ai sensi dell’articolo 123 del Regolamento di attuazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), gli organizzatori dell'evento, sono tenuti a darne avviso al Questore, almeno tre giorni prima dell’evento utilizzando l'apposito modulo scaricabile dalla sezione Documenti. 

Cosa si ottiene

Autorizzazione allo svolgimento della sagra o festa paesana.

Tempi e scadenze

Ai sensi dell’articolo 123 del Regolamento di attuazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), gli organizzatori dell'evento, sono tenuti a darne avviso al Questore, almeno tre giorni prima dell’even

Quanto costa

- n. 2 ricevute da € 16,00 ciascuna quali pagamento delle marche da bollo (in caso di esenzione deve essere specificato il titolo che dà diritto all'esenzione), per il cui assolvimento è necessario avvalersi della relativa procedura PagoPA , specificando nell'apposito campo la causale di versamento "Autorizzazione sagra/festa paesana + nome manifestazione"


- diritti di istruttoria pari ad € 20,00 solo nell’eventualità di occupazione di suolo pubblico . Il pagamento dei diritti di istruttoria deve essere effettuato avvalendosi della relativa procedura PagoPA , specificando nell'apposito campo la causale di versamento "Autorizzazione sagra/festa paesana + nome manifestazione";


- canone patrimoniale di concessione di suolo pubblico, autorizzazione o esposizione pubblicitaria - solo nell'eventualità di occupazione di suolo pubblico -, di cui l'importo e le modalità di pagamento sono determinati, nel rispetto del vigente regolamento in materia e tramite apposita deliberazione di Giunta Comunale, dalla Società ICA S.r.l. (Uffici Sede di Arezzo: Via Ristoro D'Arezzo, 76 - tel. 0575 907821)

Procedure collegate all'esito: Una volta ottenuta l'autorizzazione, l'evento può essere svolto secondo quanto previsto.


Accedi al servizio: La modulistica è disponibile al seguente link: Modulistica per richiesta autorizzazione allo svolgimento di sagre, feste paesane e rionali 

Accedi al servizio

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Vincoli

Nelle sagre non è consentita la somministrazione per asporto. In relazione al territorio e alla caratteristica dell'iniziativa, l’attività di somministrazione dovrà fare riferimento alle caratteristiche di tipicità di cui all'articolo 3 del Regolamento Comunale. Le sagre non possono avere fini di lucro ed i fondi raccolti devono essere destinati allo svolgimento delle attività istituzionali dei soggetti promotori o alla beneficenza.

Casi particolari

Documenti

Manifestazioni - Comunicazione alla Questura svolgimento manifestazione

Manifestazioni - Comunicazione alla Questura svolgimento manifestazione

Ulteriori informazioni
Manifestazioni sportive competitive su strada - Richiesta autorizzazione allo svolgimento

Manifestazioni sportive competitive su strada - Richiesta autorizzazione allo svolgimento

Ulteriori informazioni
Manifestazioni sportive motoristiche fuoristrada - Richiesta autorizzazione

Manifestazioni sportive motoristiche fuoristrada - Richiesta autorizzazione

Ulteriori informazioni
Manifestazioni sportive non competitive - Comunicazione ai sensi art. 123 Reg.TULPS

Manifestazioni sportive non competitive - Comunicazione ai sensi art. 123 Reg.TULPS

Ulteriori informazioni
Manifestazioni sportive non competitive - Comunicazione svolgimento con richiesta concessione suolo pubblico e autorizzazione deroga attività rumorose

Manifestazioni sportive non competitive - Comunicazione svolgimento con richiesta concessione suolo pubblico e autorizzazione deroga attività rumorose

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Manifestazioni su suolo pubblico - Richiesta autorizzazione allo svolgimento manifestazione e concessione suolo pubblico

Manifestazioni su suolo pubblico - Richiesta autorizzazione allo svolgimento manifestazione e concessione suolo pubblico

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