GUIDA per il pagamento dell'acconto IMU 2026

Descrizione completa

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

IMU 

ANNO 2026

MODALITA’ PER IL PAGAMENTO

DELLA PRIMA RATA

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Entro il 16 giugno 2026 deve essere effettuato il versamento della PRIMA rata dell'IMU dovuta per l’anno d’imposta 2026.

Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Le aliquote da applicare sono quelle deliberate dal Consiglio Comunale, con atto n. 120 del 19/12/2024, valide anche per il 2026, consultabili sul sito web del Comune  Delibera CC 120/2024  Prospetto Aliquote.

Soggetti passivi:

Sono tenuti al pagamento dell’imposta tutti i possessori di immobili (fabbricati e aree edificabili), siti sul territorio comunale.

Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull’immobile.

Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata.

Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Ai sensi del comma 741, lett. c) dell'art. 1 L 160/2019 l'IMU NON SI APPLICA per le categorie di immobili che seguono:

  1. abitazione principale e relativa/e pertinenza/e, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9. 
  2. abitazione e relativa/e pertinenza/e di proprietà di anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  3. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.
  4. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali.
  5. casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso. 
  6. un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché al personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. 

SI RICORDA:

ESENZIONE IMU PER ABITAZIONE PRINCIPALE 

La sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022, depositata il 13 ottobre 2022 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tutte le disposizioni contenute nell'art. 13, comma 2, quarto e quinto periodo, del D.L. 201/2011 e nell'articolo 1, comma 741, lettera b), primo e secondo periodo della Legge n. 160/2019, come anche modificato dall'art. 5-decies del D.L. 146/2021.

Pertanto per "abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente".

A tal fine viene richiesto che, per qualificare l'immobile quale abitazione principale ai fini IMU, il possessore vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica nonché sussista effettivamente anche la dimora abituale.

Base imponibile:

  • Fabbricati iscritti in catasto: rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutata del 5%, con applicati i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato2:

Cat A (tranne A/10) 160

Cat C/2-C/6-C/7 160

Cat A/10 80

Cat C/3-C/4-C/5 140

Cat. C/1 55

Cat B 140

Cat D (tranne D/5) 65

Cat D/5 80 

Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore

N.B. - La base imponibile è ridotta del 50%, ai sensi del comma 747 dell'art 1 della L. 160/2019 per:

a) Fabbricati di interesse storico o artistico (Art. 10 D. Lgs. n° 42/2004)

b) Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (comma 747 lett b) L 160/2019 e Art.6 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria);

c) Immobili concessi in comodato gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta di primo grado (comma 747 art 1 della L 160/2019).

 

Calcolo dell’imposta: il calcolo dell’imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata l’aliquota, l’eventuale detrazione (nel caso di abitazione principale iscritta nelle categorie A/1, A/8 o A/9 e pertinenze) e le eventuali riduzioni previste espressamente dalla legge. L’imposta è dovuta, per anni solari, in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell’anno nei quali lo stesso si è protratto. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si e' protratto per più della meta' dei giorni di cui il mese stesso e' composto e' computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. 

In caso di decesso del contribuente è prevista una sospensione dei termini di 6 mesi, del versamento, da parte degli eredi. 

Di seguito si rammentano le aliquote e le detrazioni valide da utilizzare anche per l'acconto 2026, così come previsto dal nuovo Prospetto delle aliquote IMU (Deliberazione di Consiglio Comunale n° 120 del 19/12/2024).

1) Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze

0,60%

2) Assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019

SI

3) Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)

0%

4) Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)

1,02%

5) Terreni agricoli

Esenti ai sensi dell’art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019,

n. 160

6) Aree fabbricabili

1,06%

7) Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)

1,06%

8) Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D

Categoria catastale: 0,87% D/2 Alberghi e pensioni (con fine di lucro) 

9) Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D

Categoria catastale: 0,76% D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro) 

10) Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D

Categoria catastale: 1,06%

D/4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro)

  • D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro) 

11) Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)

Immobili di categoria B 0,76% Categoria catastale:

- B/1 Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme 

12) Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)

1,02%

Immobili di categoria B, C Categoria catastale:

  • - B/2 Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro)
  • B/3 Prigioni e riformatori
  • B/4 Uffici pubblici
  • B/5 Scuole e laboratori scientifici
  • B/6 Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9
  • B/7 Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto
  • B/8 Magazzini sotterranei per depositi di derrate
  • C/1 Negozi e botteghe
  • C/3 Laboratori per arti e mestieri
  • C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro)
  • C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro) 

13) Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)

Abitazione locata o in comodato 0,89%

  • Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 5, 

    comma 1, della Legge n. 431/1998 e s.m.i.

Categoria catastale:

  • A/2 Abitazioni di tipo civile
  • A/3 Abitazioni di tipo economico
  • A/4 Abitazioni di tipo popolare
  • A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare
  • A/6 Abitazioni di tipo rurale
  • A/7 Abitazioni in villini
  • Condizioni locatario/comodatario: Studenti

14) Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)

Abitazione locata o in comodato 0,89%

  • Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 2, 

    comma 3, della Legge n.431/1998 e s.m.i.

Categoria catastale:

  • A/2 Abitazioni di tipo civile
  • A/3 Abitazioni di tipo economico
  • A/4 Abitazioni di tipo popolare
  • A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare
  • A/6 Abitazioni di tipo rurale
  • A/7 Abitazioni in villini

    Destinazione d'uso: 

    Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.

15) Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)

Abitazione a disposizione 0,6%

  • Abitazioni non locate e non concesse in comodato Categoria catastale:
  • A/2 Abitazioni di tipo civile
  • A/3 Abitazioni di tipo economico
  • A/4 Abitazioni di tipo popolare
  • A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare
  • A/6 Abitazioni di tipo rurale
  • A/7 Abitazioni in villini
  • Requisiti del soggetto passivo: Persona con disabilità grave riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/92

16) Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)

Abitazione locata o in comodato 0,89%

  • Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito Categoria catastale:
  • A/2 Abitazioni di tipo civile
  • A/3 Abitazioni di tipo economico
  • A/4 Abitazioni di tipo popolare
  • A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare
  • A/6 Abitazioni di tipo rurale
  • A/7 Abitazioni in villini
  • Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al primo grado (ipotesi di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019)
  • Locatario/comodatario non titolare di proprietà o altro diritto reale di godimento su immobili.
  • Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.
  • Limitatamente ad un solo immobile.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”.

Condizione necessaria per usufruire dell’aliquota ridotta, per i punti 13) 14) 15) e 16), è la presentazione, entro il 30 Giugno 2027, di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai fini IMU, a pena di decadenza dal beneficio, compilabile online nella sezione servizi-online tramite il seguente link

https://comunearezzo.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=CERT_IMU_LOCATO_FABBR 

https://comunearezzo.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=CERT_IMU_USO_GRAT_PRIMO_GRAD 

COMODATO GRATUITO

Ai sensi della lettera c) comma 747 art. 1 della L 160/2019: la base imponibile è ridotta del 50 per cento: per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Vanno considerate anche le pertinenze secondo i limiti previsti per l'abitazione principale (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7).

Rimane comunque applicabile l'aliquota ridotta deliberata dal Consiglio Comunale con atto n° 120 del 19/12/2024, (che chiameremo “comodato Comunale”) relativa ai fabbricati iscritti in catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, e classificati nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, concessi in comodato o uso gratuito, limitatamente ad un solo immobile, a parente maggiorenne di primo grado in linea retta, che la utilizza quale abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica e dalla dimora abituale. Vanno considerate anche le pertinenze secondo i limiti previsti per l'abitazione principale (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7)

Pertanto, anche per l'anno 2026 possono verificarsi le seguenti tre casistiche, di cui si riassumono gli adempimenti del contribuente e le aliquote da applicare:

1) Comodato Statale: nel caso in cui sono soddisfatti solo i requisiti previsti dalla legge. 

REGISTRAZIONE CONTRATTO

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE (obbligo dichiarativo)

ABBATTIMENTO DEL 50% BASE IMPONIBILE

ALIQUOTA 1,02%

2) Comodato Comunale: nel caso in cui sono soddisfatti solo i requisiti previsti dalla deliberazione comunale ma non quelli previsti dalla legge, limitatamente ad un solo immobile.

PRESENTAZIONE DI AUTOCERTIFICAZIONE (a pena di decadenza dal beneficio)

NO REGISTRAZIONE CONTRATTO

ALIQUOTA 0,89%

3) Comodato Comunale + Comodato Statale: nel caso in cui sono soddisfatti sia i requisiti previsti dalla delibera comunale che quelli previsti dalla legge,.

REGISTRAZIONE CONTRATTO

PRESENTAZIONE DI AUTOCERTIFICAZIONE (a pena di decadenza dal beneficio)

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

ABBATTIMENTO DEL 50% BASE IMPONIBILE

ALIQUOTA 0,89%

SI RICORDA:

APPLICAZIONE AGEVOLAZIONI IN CASO DI USO GRATUITO

Con l’Ordinanza n. 37346/2022 del 2 dicembre 2022 della Corte di Cassazione è stato enunciato un principio di diritto in base al quale le agevolazioni previste per gli immobili concessi in comodato si applicano nella sola ipotesi in cui il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento conceda in comodato l'immobile ad un parente entro il primo grado, che non possa vantare su di esso alcun diritto reale o personale di godimento. Ne consegue pertanto che le predette agevolazioni non si applicano in ipotesi di concessione in comodato tra comproprietari del medesimo immobile. I principi enunciati nella sentenza sono applicabili sia alla riduzione del 50% che all’aliquota comunale.

CANONE CONCORDATO

E' prevista una riduzione dell'IMU pari al 25% relativamente agli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431/1998.

Pertanto per il Comune di Arezzo vigono due distinte aliquote:

- aliquota dello 0,89% per gli immobili affittati a canone concordato alla sola condizione che l'alloggio sia l'abitazione principale dell'inquilino.

- aliquote del 1,06% per gli immobili concessi in locazione a canone concordato in cui l'inquilino non ha fissato l'abitazione principale.

Una volta determinata l'imposta dovuta si applicherà ad entrambe le casistiche la riduzione del 25%.

Nel solo caso di aliquota dello 0,89%, deve essere presentata autocertificazione, entro il 30 giugno 2027, mediante apposito modello pubblicato sul sito internet del Comune a pena di decadenza dal beneficio

Sul sito internet del Comune di Arezzo www.comune.arezzo.it è disponibile la calcolatrice dell’imposta ad uso dei contribuenti.

Pagamento: il versamento dell’imposta potrà essere eseguito utilizzando:

  • modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali), indicando i codici tributo sotto indicati.
  • modello F24 semplificato
  • Bollettino di CC postale n° 1008857615, intestato a “PAGAMENTO Nuova IMU”, reperibile presso tutti gli Uffici postali. 

Tipologia immobili

Codice IMU quota Comune

Codice IMU quota Stato

Abitazione principale e pertinenze (A/1-A/8-A/9)

3912

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Aree fabbricabili

3916

====

Altri fabbricati

3918

====

Fabbricati Cat. “D”

3930

39251

Il codice Comune da indicare è A390.

Non è dovuto il versamento se l’imposta dovuta per l’intero anno è inferiore a € 15,00

Ravvedimento operoso. In caso di pagamento non effettuato entro il termine previsto, oppure parzialmente effettuato, si può provvedere a regolarizzare la propria posizione spontaneamente, attraverso l’istituto del  Ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/1997) 

Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito web del Comune alla pagina https://www.comune.arezzo.it/imu-imposta-municipale-propria

2 Ai fini del tributo per fabbricato si intende l'unita' immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione e' soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui e' comunque utilizzato; (art 1 comma 741 della L 160/2019)

3 Ai fini del tributo per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. 

1 E’ riservato allo Stato il solo gettito dell’IMU derivante dagli immobili classificati nella categoria catastale “D”, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. La differenza fra l’aliquota deliberata e l’aliquota standard è pertanto di spettanza del Comune.

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