La locazione breve e/o turistica si riferisce pertanto, ai contratti di affitto di immobili o porzioni di essi concessi per finalità turistiche senza fornitura di servizi accessori e complementari tipici delle strutture ricettive (ad es. nessuna pulizia infrasettimanale o giornaliera, nessun cambio di biancheria, nessuna colazione o altri pasti) di cui alle normativa regionale Testo Unico del Turismo n.61/2024
Ai sensi dell'art. 58 comma 2, della l.r. n. 61/2024, gli immobili, o porzioni di essi, locati per finalità turistiche devono possedere:
a) i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione
b) le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente
Si ricorda che le locazioni non possono offrire altri servizi oltre alla semplice locazione dell'immobile
Si ricorda altresì che:
- l’utente dovrà effettuare una comunicazione per ogni singolo alloggio locato, dato che ad ogni alloggio viene attribuito un proprio codice identificativo
- non può essere assunta una denominazione che faccia riferimento a una tipologia diversa da quella dichiarata (esempio B&B, affittacamere, casa vacanza, ecc....) Regolamento Regionale Art. 10 Denominazione (art. 48 della l.r. 61/2024)
- l'utilizzo del termine “suite” è consentito esclusivamente alle strutture ricettive alberghiere
- per le locazioni turistiche in forma non imprenditoriale esiste il limite numerico di non più di 2 locazioni registrate al medesimo soggetto: al superamento di tale soglia numerica, la locazione turistica potrà registrarsi solo in forma imprenditoriale