Locazioni Turistiche imprenditoriali

Informazioni sugli obblighi di comunicazione e sugli strumenti online per chi affitta alloggi a fini turistici.

Descrizione

Dal 1 marzo 2019 ogni soggetto (persona fisica, persona giuridica, impresa) che concede in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche, deve trasmettere con modalità telematica al Comune, ove l’alloggio è situato, una comunicazione, prevista dagli art. 58 e seguenti della Legge regionale n. 61/2024, contenente alcune informazioni sull’attività svolta.

L’art 72 della Legge Regionale prevede, inoltre, che i locatori sono tenuti alla comunicazione dei flussi turistici per finalità statistiche, registrando giornalmente l’arrivo e la partenza di ciascun ospite e comunicando i dati con cadenza mensile, anche in assenza di movimenti, sempre con modalità telematica.

I comuni capoluoghi di provincia, con il coordinamento della Regione, hanno messo a disposizione dei locatori una piattaforma online, mediante la quale il Comune, ove è ubicato l’alloggio, può acquisire direttamente i dati della comunicazione iniziale ed i comuni capoluogo possono utilizzare i dati per le finalità di tipo statistico.

Si sottolinea che:

- l’utente dovrà effettuare una comunicazione per ogni singolo alloggio locato, dato che ad ogni alloggio viene attribuito un proprio codice identificativo;

- Non può essere assunta una denominazione che faccia riferimento a una tipologia diversa da quella dichiarata (esempio B&B, affittacamere, casa vacanza, ecc....)

- la decorrenza dell’obbligo dal 1 marzo 2019 significa che, a partire da tale data, chi concede in locazione un alloggio con finalità turistiche, deve effettuare la comunicazione entro trenta giorni dalla stipula del primo contratto di locazione relativo all’alloggio;

- la Locazione Turistica (LT), detta anche Affitto Breve prevede la stipula di un contratto di locazione di durata non superiore a 30 giorni;

- la legge statale - art. 13-ter, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 - prevede che le locazioni brevi e turistiche esercitate in forma imprenditoriale, a partire dal 2 novembre 2024, siano avviate con la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è svolta l'attività. 

Il modulo di SCIA per le locazioni brevi e turistiche esercitate in forma imprenditoriale, necessario presupposto per effettuare l’adempimento, è stato reso disponibile dal 22 novembre sul Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR): https://www.suap.toscana.it/star

Anche i locatori che erano già registrati alla piattaforma per il pagamento dell’imposta di soggiorno dovranno effettuare la comunicazione e riceveranno un nuovo codice identificativo dell’esercizio, che andrà a sostituire quello precedente. 

Tutti i locatori sono tenuti alla riscossione ed al riversamento dell’imposta di soggiorno. Nel caso in cui si avvalgano di intermediari immobiliari (agenzie o portali) questi ultimi sono responsabili degli adempimenti fiscali, compresa l’imposta di soggiorno.

Ai sensi del Testo Unico di Pubblica Sicurezza (TULPS), i locatori sono tenuti ad inviare alla Polizia di Stato, in via telematica, le generalità degli ospiti alloggiati (entro le sei ore successive all'arrivo, nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore, oppure entro le ventiquattro ore successive all'arrivo nel caso di soggiorni superiori alle ventiquattro ore). Per fare questo è necessario richiedere alla Questura di competenza il rilascio delle credenziali.

Si riporta la circolare della Prefettura di Arezzo circa la corretta procedura di identificazione degli ospiti (vedere sezione in basso).

I titolari o i gestori delle locazioni turistiche, hanno l'obbligo di registrare giornalmente, mediante apposita procedura telematica, i dati sui flussi turistici, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali e di comunicare le presenze anche in assenza di movimento.


Lo scopo è quello di raccogliere informazioni per analizzare il fenomeno turistico, con particolare riferimento alla domanda e all'offerta turistica, così da monitorare e orientare la promozione del territorio.

La rilevazione riguarda gli arrivi e le partenze dei clienti nelle strutture ricettive e locazioni turistiche per determinare le presenze turistiche e la permanenza media, la provincia di residenza per gli italiani e la nazionalità per gli stranieri.
 

La comunicazione dei flussi turistici avviene telematicamente, collegandosi al portale arezzo.motouristoffice.it e cliccando sul link "Link alla Statistica: clicca qui per comunicare la statistica" tramite l’utilizzo delle funzionalità presenti per la registrazione degli ospiti e per la segnalazione di assenza di ospiti o di eventuali chiusure periodiche. La trasmissione dei dati è contestuale alla registrazione e deve essere completata entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento.

I dati possono poi essere inviati automaticamente alla Questura seguendo il link https://wci.unicom.uno/manuale-adempimenti-istituzionali-p-s-alloggiatiweb/.


Le violazioni degli obblighi di comunicazione dei dati sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria che va da € 200,00 a € 1.200,00.

Normativa di riferimento:

Legge Regione Toscana n. 61/2024 “Testo Unico del Turismo” 
Decreto Presidente della Giunta Regione Toscana n. 47/R del 2018 “Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86” 
D. Lgs. n. 79/2011 “Codice del turismo”
Circolare della Prefettura di Arezzo sulla identificazione degli ospiti

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Ufficio responsabile del documento

Ufficio politiche culturali e turistiche - Giostra del Saracino

Promuove le politiche culturali e il turismo locale.

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