Obbligo di presentazione della SCIA per le locazioni brevi e turistiche imprenditoriali

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Per le locazioni brevi e turistiche imprenditoriali avviate dal 2 novembre 2024

Data:

26 novembre 2024

Tempo di lettura:

2 min

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Le locazioni brevi e turistiche esercitate in forma imprenditoriale, a partire dal 2 novembre 2024, devono essere avviate con la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è svolta l'attività.

La legge statale (art. 13-ter, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191) prevede che le locazioni brevi e turistiche esercitate in forma imprenditoriale siano avviate con la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è svolta l'attività.

Tale disposizione è entrata in vigore il 2 novembre 2024, in quanto esclusa dalla proroga al 1 gennaio 2025 risultante dal comunicato del Ministero del Turismo, di cui al seguente collegamento: https://www.ministeroturismo.gov.it/cin-termine-per-lacquisizione-spostato-al-1-gennaio-2025/, proroga che riguarda unicamente l’acquisizione del Codice Identificativo Nazionale (CIN).

Il modulo di SCIA per le locazioni brevi e turistiche esercitate in forma imprenditoriale, necessario presupposto per effettuare l’adempimento, è stato reso disponibile dal 22 novembre sul Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR): https://www.suap.toscana.it/star

Coloro i quali hanno avviato l'attività di locazione breve e turistica in forma imprenditoriale a partire dal 2 novembre, utilizzando il vigente modulo di Comunicazione - come indicato nel precedente comunicato - tramite i portali telematici dei Comuni capoluogo di Provincia/Città Metropolitana di Firenze e, per le attività ubicate nel Comune di Firenze, tramite il portale relativo all’Imposta di Soggiorno, saranno successivamente contattati dalle Amministrazioni competenti per integrare i dati e le informazioni mancanti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013.

Ultimo aggiornamento

14/03/2025, 22:18

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