Presentazione candidature elezione del Sindaco e Consiglio Comunale
La presentazione delle candidature alla carica di Sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale, con i relativi allegati, deve essere effettuata presso la Segreteria Generale del Comune in Piazza della Libertà, 1 - 52100 Arezzo (tel. 0575 377 869, mail segreteriagenerale@comune.arezzo.it e s.tenti@comune.arezzo.it) dalle ore 8.00 della giornata di venerdì 21 agosto 2020 (30° giorno precedente la votazione) alle ore 12.00 della giornata di sabato 22 agosto 2020 (29° giorno precedente la votazione). La presentazione può pervenire dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più dei candidati o dei sottoscrittori della lista stessa, o dai delegati di lista, qualora nominati.
L'Ufficio Elettorale in Piazza A. Fanfani, 1 - 52100 Arezzo (tel 0575 377 239, mail elettorale@comune.arezzo.it) sarà aperto negli orari previsti per la presentazione delle candidature, per il rilascio delle certificazioni e per altri servizi necessari, nelle giornate di venerdì 21 agosto dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e di sabato 22 agosto dalle ore 8.00 alle ore 12.00.
- Esame delle candidature presentate
- Documenti da presentare
- Candidatura alla carica di Sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale.
- Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati.
- Certificati attestanti l'iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali del Comune.
- Dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura a Sindaco e a Consigliere Comunale.
- Certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica.
- Dichiarazione per conto del partito o gruppo politico.
- Modello di Contrassegno della lista.
- Programma amministrativo.
- Bilancio prevenivo di spesa per la campagna elettorale.
- Pubblicazione del Curriculum vitae e del certificato penale dei candidati.
- Designazione dei rappresentanti di lista
1. Esame delle candidature presentate
La Commissione Elettorale Circondariale esamina la regolarità delle candidature e delle liste dei candidati presentati entro il giorno successivo alle scadenza del termine per la presentazione delle liste. La Commissione Elettorale Circondariale effettua i seguenti controlli:
A) Accertamento della data di presentazione delle liste come risultante da verbale del segretario comunale.
Qualora la Commissione accerti che la lista è stata presentata oltre il termine previsto, la dichiarerà non valida.
B) Verifica del numero dei presentatori e della regolarità dei moduli contenenti le firme.
La commissione controllerà:
- se il numero dei presentatori è quello prescritto;
- se le firme sono state apposte sui moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita dei candidati sia alla carica di sindaco che di consigliere, nonché il nome e cognome, luogo e data di nascita dei sottoscrittori;
- se le predette firme siano regolarmente autenticate e se il sottoscrittore è in possesso del requisito di elettore del comune debitamente documentato.
C) Esame della lista e della posizione dei singoli candidati.
La commissione provvederà a:
- controllare che la lista oltre al candidato alla carica di sindaco contenga un numero di candidati non superiore a 32 e non inferiore a 21 per il consiglio comunale;
- controllare che sia rispettata la previsione per cui un sesso non può avere una rappresentatività maggiore a due terzi all'interno della lista;
- accertare che vi sia la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura riportante le dichiarazioni previste per ciascuno dei candidati iscritti nella lista;
- verificare che per tutti i candidati siano stati presentati certificati di iscrizioni nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
- per i candidati alla carica di consigliere comunale che siano cittadini dell'Unione europea, verificare l'esistenza del certificato di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte ovvero dell'attestato di avvenuta presentazione della domanda di iscrizione, e della documentazione prevista dal D.lgs 12 aprile 1996, n. 197 (cittadini Unione europea);
- confrontare i nomi dei candidati compresi nelle varie liste. La commissione procederà alla cancellazione dalla lista dei nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata.
D) Esame dei contrassegni di lista.
La commissione procederà all'esame dei contrassegni di lista verificando:
- che non vi siano contrassegni identici o che si possano facilmente confondere con contrassegni usati da altri partiti o con quello di altra lista presentata in precedenza;
- che gli stessi non riproducano simboli o elementi caratterizzanti contrassegni usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, se presentati da persone non autorizzate;
- che non riproducano immagini o soggetti di natura religiosa.
Qualora il contrassegno venga ricusato, i presentatori potranno presentarne uno nuovo entro il 26° giorno antecedente la data della votazione e non oltre l'ora che sarà comunicata dalla commissione stessa.
E) Sorteggio dei candidati alla carica di Sindaco e delle liste dei candidati alla carica di Consigliere Comunale.
Dopo che si sarà pronunciata definitivamente in ordine a tutte le liste presentate, la commissione dovrà procedere all'assegnazione di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di Sindaco e a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.
N.B. Relativamente ad alcuni mancati od errati adempimenti è possibile, qualora la lista sia stata presentata con un congruo anticipo rispetto al termine della scadenza stabilito per la presentazione delle candidature, procedere ad integrazioni e correzioni. Sarà cura della commissione elettorale circondariale indicare tale possibilità.
2. Documenti da presentare
Per la presentazione delle candidature occorre presentare una serie di documenti di cui si riportano i principali:
- candidatura del Sindaco, programma amministrativo e lista dei candidati alla carica di Consigliere comunale;
- dichiarazione di presentazione della lista;
- certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del comune;
- dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di Sindaco e per la candidatura alla carica di Consigliere comunale contenenti la dichiarazione sostitutiva di ogni candidato sindaco e consigliere attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità;
- certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;
- modello di contrassegno di lista;
- bilancio preventivo di spesa.
Per la presentazione delle candidature, non si applicano i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa (autocertificazioni, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, invio per email e fax, ecc).
Per l'elenco completo della documentazione da produrre si rinvia alla sezione Modulistica in fondo alla pagina
3.Candidatura alla carica di Sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale
Ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per il Consiglio Comunale. Tale dichiarazione ha validità solo se convergente con analoga dichiarazione presentata dai delegati delle liste interessate. All'atto della presentazione della lista il candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare di non aver accettato altra candidatura in altro Comune e di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 58 del Decreto Legislativo 267/2000.
Numero di candidati consiglieri per lista:
Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere (32) e non inferiore a due terzi (21). I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo.
La quota di lista parità di genere:
Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi (art. 73 D.Lgs 267/2000 modificato dalla Legge 23 novembre 2012 n. 215).
Candidature dei cittadini comunitari:
Gli stranieri comunitari che vogliono presentare la propria candidatura alla carica di Consigliere comunale (la carica di Sindaco è riservata solamente ai cittadini italiani) oltre alla dichiarazione, devono consegnare i seguenti documenti:
- dichiarazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;
- attestato rilasciato, da non oltre 3 mesi, dall’autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità;
- nel caso che non siano ancora iscritti nelle liste elettorali aggiunte del Comune di residenza, un attestato dello stesso Comune dal quale risulti che la domanda di iscrizione sia stata presentata non oltre il 5° giorno successivo a quelle in cui è stato affisso il manifesto di convocazione dei comizi elettorali.
4. Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati.
Le candidature vanno presentate con apposita dichiarazione scritta che deve essere firmata dagli elettori presentatori su appositi modelli riportanti il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati. Dei sottoscrittori vanno indicati nome, cognome, data di nascita ed iscrizione elettorale nel Comune di Arezzo. La legge non prescrive una particolare formulazione per detta dichiarazione: sarà sufficiente, pertanto, che essa contenga i requisiti sostanziali che la legge stessa richiede.
Detti requisiti sono:
- Il numero dei presentatori
Il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature è stato ridotto a un terzo, pertanto le firme necessarie vanno da un minimo di 67 ad un massimo di 400. Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature. I candidati non possono figurare tra i presentatori della lista e, pertanto, le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte. Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista. - La sottoscrizione da parte dei presentatori.
La firma dei sottoscrittori deve essere autenticata - a norma dell'art.14 della legge 21 marzo 1990, n.53, e successive modificazioni - da notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali o delle sezioni distaccate dei tribunali, segretario delle procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco, assessore comunale, assessore provinciale, presidente del consiglio comunale, presidente del consiglio provinciale, consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità al sindaco, consigliere provinciale che abbia comunicato la propria disponibilità al presidente della provincia, presidente e vice presidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale, segretario provinciale, funzionario incaricato dal sindaco, funzionario incaricato dal presidente della provincia. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'art. 21 comma 2° del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. - Indicazione dei delegati di lista.
La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere l'indicazione di n. 2 delegati incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio della lista e di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l'ufficio elettorale centrale, nonché di dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di Sindaco. Anche se la legge non reca alcuna disposizione in proposito, le istruzioni del ministero dell'interno prevedono che i delegati siano preferibilmente da scegliere tra i presentatori e non fra i candidati. Nulla vieta che la scelta cada su persone che non siano presentatori. - Programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio del Comune.
5. Certificati attestanti l'iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali del Comune.
Ogni lista di candidati deve essere corredata dei certificati comprovanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune di Arezzo. Tali certificati possono essere anche collettivi e sono rilasciati dall'Ufficio Elettorale del Comune (tel.0575 377239; elettorale@comune.arezzo.it) entro il termine di 24 ore dalla richiesta.
6. Dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura a Sindaco e a Consigliere Comunale.
Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato. La stessa deve contenere esplicita dichiarazione che il candidato non si trovi in alcuna delle condizioni di incandidabilità previste dall'art. 58 del D.Lgs n. 267/2000. Ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare inoltre il collegamento con la lista o le liste presentate per l'elezione del Consiglio comunale. La dichiarazione deve essere firmata dal candidato e autenticata da un pubblico ufficiale secondo le modalità già indicate per la sottoscrizione da parte dei presentatori. Non è consentito accettare la candidatura in più di una lista nello stesso comune né in più di due Comuni qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno, e chi è stato eletto in un Comune non può presentarsi candidato in altri Comuni. In caso di contemporanea elezione nessuno può presentarsi come candidato in più di due province o in più di due comuni (art. 56 DLGS n. 267 del 18.8.2000). La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere comunale di altro comune.
7. Certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica.
Le candidature vanno corredate dai certificati attestanti che il candidato è iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica. Per i cittadini dell'unione Europea, il certificato indica che essi sono iscritti nella lista elettorale aggiunta o, qualora l'iscrizione non sia ancora avvenuta, che i medesimi hanno presentato la domanda di iscrizione entro i prescritti termini. Per il rilascio di tali certificati valgono le stesse norme di cui al punto 5.
8. Dichiarazione per conto del partito o gruppo politico.
Le candidature e le liste che siano contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento Europeo o che si siano costituiti gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso, devono allegare la dichiarazione - sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio - attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.
9. Modello di Contrassegno della lista.
Il modello del contrassegno da presentare al momento della presentazione delle liste dei candidati dovrà essere presentato in triplice copia e potrà essere anche figurato, e sarà riprodotto sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato. Per evitare difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede, si suggerisce ai presentatori delle liste di disegnare i contrassegni su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm. 10 e l'altro da un cerchio del diametro di cm. 3. Eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte nel cerchio.
Ciascuna lista unitamente alla presentazione dei candidati alla carica di Consigliere e del candidato alla carica di Sindaco dovrà presentare il programma amministrativo che verrà affisso all'albo pretorio.
11. Bilancio preventivo di spesa per la campagna elettorale.
Ciascuna lista dovrà allegare alla presentazione dei candidati anche la previsione di bilancio di spesa prevista per la campagna elettorale.
12. Pubblicazione del Curriculum vitae e del certificato penale dei candidati.
Ai sensi della Legge 3/2019 entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni i partiti politici, i movimenti e le liste civiche che presentino liste di candidati devono avere un proprio sito internet sul quale pubblicare il Curriculum Vitae e il certificato penale dei candidati, che deve essere rilasciato dal casellario giudiziario da non oltre 90 giorni dalla data fissata per le consultazioni elettorali. I documenti (curriculum vitae e certificato penale di ciascun candidato ammesso, ivi compreso il candidato alla carica di sindaco), già precedentemente pubblicati nel sito internet del partito, movimento politico o lista, deve essere fornita al Comune, entro il settimo giorno antecedente la data dell'elezione, per la pubblicazione sul sito internet istituzionale nell’ apposita sezione denominata "Elezioni trasparenti"
13. Designazione dei rappresentanti di lista
La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati autorizzati a fare le designazioni dei rappresentanti delle liste, designazione non obbligatoria ma facoltativa, in quanto fatta nell'interesse della lista rappresentata.
La designazione dei rappresentanti di lista va fatta con dichiarazione scritta, su carta libera, e la firma dei delegati deve essere autenticata da uno dei pubblici ufficiali indicati per la autenticazione delle candidature e delle sottoscrizioni e con le stesse modalità.
Le designazioni dei rappresentati di lista debbono essere redatte in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare i rappresentanti. Le designazioni potranno essere contenute in un unico atto; in tal caso è necessario presentare tanti estratti di esso debitamente autenticati con le modalità di cui sopra, quante sono le sezioni presso le quali i rappresentanti stessi sono stati designati.
Nel caso di contemporaneità di elezioni regionali, provinciali, comunali è consentito che le stesse persone siano designate quali delegati della lista per le elezioni del consiglio regionale, provinciale, comunale. A detta designazione si potrà provvedere con un unico atto.
Le designazioni per ciascuna sezione debbono essere fatte per due rappresentanti uno effettivo e uno supplente.
La designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione può essere fatta al segretario comunale entro il venerdì precedente la elezione o direttamente al presidente del seggio il sabato pomeriggio durante le operazioni di autenticazione delle schede, oppure la mattina della domenica, purché prima dell'inizio della votazione.