Orfanotrofio e Pia casa di mendicità (1911)

Descrizione completa

u.a. 1

Lo statuto è approvato con Regio Decreto del 15 marzo 1886: prevede che l'Opera pia eserciti la beneficenza ricoverando e mantenendo gli orfani fino a sei anni e gli impotenti privi di mezzi propri di sussistenza, impartendo loro l'istruzione elementare e educandoli anche a qualche professione. L'amministrazione è tenuta da una Deputazione gratuita composta di cinque membri, due nominati dalla Fraternita dei laici, e tre dal Consiglio comunale. Si tratta di un'istituzione pubblica di beneficenza e pertanto disciplinata dal Regolamento del 5 febbraio 1891, n. 58 in esecuzione della legge del 17 luglio 1890, n. 6972, che prevede, oltre che di una serie di registri contabili, anche la tenuta di inventari.

  • Inventario (1911), u.a. 1 W2.4

Reg.

 

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