Descrizione
Dal 30° giorno precedente quello della votazione e quindi da venerdì 24 aprile 2026 la propaganda elettorale a mezzo di affissione di manifesti, stampati e di altro materiale elettorale effettuata dai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati è consentita solo negli appositi spazi a ciò destinati dal Comune ai sensi degli artt.1, 2 e 3 della legge 4 aprile 1956 n. 212.
E’ vietato pertanto affiggere materiali di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi assegnati dal Comune. Il Comune provvederà alla defissione dei manifesti affissi fuori degli spazi autorizzati.
Devono essere rispettati i manifesti affissi regolarmente, che pertanto non devono essere strappati, deturpati o coperti. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle sezioni di spazio assegnate.
I materiali di propaganda elettorale dovranno essere affissi negli appositi spazi assegnati dal Comune secondo le seguenti indicazioni tecniche :
- presso i n. 20 luoghi destinati (vedi Elenco Punti di Affissione) ,per mezzo di postazioni di tabelle, alle affissioni in materia di propaganda elettorale (in ogni postazione spetta, ad ogni lista ammessa una superficie di metri 1 di base per metri 2 di altezza);
- secondo il numero d’ordine progressivo attribuito, tramite sorteggio, dalla Commissione Elettorale Circondariale di Arezzo a ciascuna lista ammessa (numerando gli spazi progressivamente a partire da sinistra verso destra, su di una sola linea orizzontale).
La delibera della Giunta Comunale n. 212/2026 è visibile all'Albo Pretorio on line del Comune di Arezzo. Gli spazi sono ripartiti in tante sezioni quante sono le liste ammesse; non vi sono spazi riservati per i candidati alla carica di Sindaco.
Divieti in materia di propaganda
Dal 30° giorno antecedente le elezioni amministrative, quindi da venerdì 24 aprile 2026:
- è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico (ivi compresi striscioni, drappi, cartelli stradali, poster, scritte sui muri, stampati esposti nelle vetrine dei negozi, su portoni, sulle palizzate, sugli autoveicoli in sosta, ecc.). Fanno eccezione le insegne indicanti le sedi dei partiti.
- è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa sia fissa ( a mezzo di cartelloni elettronici) che mobile (eseguita su mezzi mobili con apparecchiature luminose);
- propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili: è ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili (quali automezzi, roulotte, pullman, carrelli, ecc.) che però non possono essere lasciati in sosta nelle vie o piazze o altri luoghi pubblici.;
- propaganda fonica non luminosa su mezzi mobili : l’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito esclusivamente per l’annuncio dell’ora e del luogo dei comizi, riunioni o manifestazioni elettorali. La diffusione dei messaggi deve avvenire in forma itinerante, senza soste prolungate del veicolo nello stesso punto e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di ordine pubblico e di tutela della quiete pubblica, come previsto dall’art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130. Tale forma di propaganda è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco;
- Volantinaggio : è vietato il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico, mentre ne è consentita la distribuzione a mano.
INIZIO DEL DIVIETO DI PROPAGANDA
Ai sensi dell’art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956, nel giorno precedente e in quelli della votazione, e quindi da sabato 23 maggio a lunedì 25 maggio 2026 sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.
Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, nei giorni della votazione, è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall’ingresso delle sezioni elettorali.
Le norme che regolano la propaganda elettorale sono le seguenti:
legge 04 aprile 1956, n. 212 (norme per la disciplina della propaganda elettorale); legge 22 febbraio 2000 n. 28 (disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e per la comunicazione politica)
Chiunque viola le norme sulla propaganda è soggetto a sanzioni amministrative.
Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi all'Ufficio Elettorale ai numeri 0575 377 774- 239 o alla email: elettorale@comune.arezzo.it.