Non è soggetto ad autorizzazione comunale l'abbattimento di:
-
Alberi da frutto
-
Alberi costituenti colture arboree specializzate con finalità produttive
-
Alberi facenti parte di boschi come definiti dalla L.R. Toscana 21 marzo 2000, n. 39
-
Alberi quali
Ailanthus altissima
,
Populus euroamericana
,
Cupressus arizonica
-
Alberi prossimi a corsi d’acqua, ubicati in area di competenza di Enti preposti
-
Alberi il cui taglio sia disposto da Uffici dello Stato, della Regione Toscana o da altri Enti
Nei casi di richiesta di concessioni edilizie che comportino l'abbattimento di alberi soggetto ad autorizzazione comunale, sarà cura dell'Amministrazione Comunale verificare che il richiedente provveda al miglioramento o comunque al ripristino della parte a verde da alterare. Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs del 22 gennaio 2004, n. 42, Parte III
Beni paesaggistici,
l'autorizzazione all'abbattimento costituisce atto distinto e presupposto della concessione edilizia. I lavori non possono essere iniziati in difetto di tale autorizzazione ai sensi dell'art. 146, comma 8, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
Non sono soggetti ad autorizzazione comunale gli interventi di potatura.
L'Ufficio Manutenzione effettua interventi di mantenimento e di ristrutturazione nei resedi delle scuole, giardini, parchi, alberature stradali di proprietà comunale. Gli interventi di potatura, di abbattimento e di impianto alberi eseguiti dalla Amministrazione Comunale, interessano esclusivamente le aree di proprietà comunale.
Contenuti correlati:
Regolamento di tutela del verde
Allegati:
Richiesta autorizzazione abbattimento alberi privati