Ravvedimento operoso per tardiva/infedele dichiarazione Tari

  • Servizio attivo
Il servizio consente di regolarizzare la mancata o infedele presentazione della dichiarazione TARI mediante ravvedimento operoso, con sanzioni ridotte e pagamento degli interessi legali.

A chi è rivolto

A tutti i contribuenti, persone fisiche o giuridiche, che non hanno presentato la dichiarazione TARI nei termini previsti o che l’hanno presentata in modo infedele.

Descrizione

In caso di mancata presentazione della dichiarazione TARI entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, ovvero di presentazione entro il citato termine di dichiarazione infedele, è possibile sanare la violazione presentando, entro i termini di seguito specificati, una dichiarazione tardiva, ovvero rettificativa.

Copertura geografica

Comune di Arezzo

Come fare

DICHIARAZIONE TARI TARDIVA 

Entro 30 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione di variazione è possibile presentare dichiarazione tardiva. Si applica in tal caso la sanzione ridotta del 5% del tributo dovuto (con un minimo di € 2,5) oltre agli interessi legali.

Dal 31esimo giorno al 90esimo giorno dalla scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione è possibile presentare dichiarazione tardiva. Si applica in tal caso la sanzione ridotta del 10% del tributo (con un minimo di € 5) oltre agli interessi legali.

DICHIARAZIONE TARI INFEDELE

Entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione è possibile presentare dichiarazione rettificativa di denuncia infedele, applicando la sanzione del 5,55% del maggior tributo scaturito dalla rettifica e gli interessi legali. (art. 13, c.1, lett. a-bis), D.Lgs. 472/1997).

Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione è possibile presentare dichiarazione rettificativa di denuncia infedele, applicando la sanzione del 6,25% al maggior tributo scaturito dalla rettifica e gli interessi legali (art. 13, c. 1, lett. b) D.Lgs. 472/1997).

Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione è possibile presentare dichiarazione rettificativa, applicando la sanzione del 7,14% al maggior tributo scaturito dalla rettifica e gli interessoi legali ( art. 13, c. 1, lett. b-bis) D.Lgs. 472/1997).

Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione è possibile presentare dichiarazione rettificativa, applicando la sanzione del 8,33% al maggior tributo scaturito dalla rettifica e gli interessoi legali ( art. 13, c. 1, lett. b-ter) D.Lgs. 472/1997).

Per tutte le fattispecie sopra indicate l'ufficio tributi provvederà al calcolo ed alla richiesta al contribuente del maggior tributo dovuto oltre alla sanzione da ravvedimento della dichiarazione ed agli interessi legali (pari allo 0,05% dal 01/01/2020 al 31/12/2020, pari allo 0,01% dal 01/01/2021 al 31/12/2021, pari al 1,25% dal 01/01/2022 al 31/12/2022, pari al 5% dal 01/01/2023 al 31/12/2023, pari al 2,5% dal 01/01/2024 al 31/12/2024 e al 2,00% dal 01/01/2025.

Come presentare la dichiarazione:

La dichiarazione tardiva/rettificativa, deve essere compilata e sottoscritta sugli ordinari moduli reperibili nel sito comunale.

La dichiarazione, analogamente a quella presentata nei termini, può essere, entro i termini suddetti:

  • consegnata direttamente presso lo Sportello Unico sito in P.zza A. Fanfani 1, necessariamente su appuntamento tramite  l'agenda online;
  • inviata per raccomandata senza ricevuta di ritorno all'Ufficio Tributi, sito in Piazza A. Fanfani, 1, 52100 Arezzo, indicando sulla busta la dicitura "Dichiarazione TARI";
  • inviata telematicamente con posta certificata al seguente indirizzo: comune.arezzo@postacert.toscana.it
  • inviata all'indirizzo di posta elettronica: protocollo@comune.arezzo.it unitamente a scannerizzazione del documento di identità.

Cosa serve

  • Modulo di dichiarazione TARI (tardiva o rettificativa) compilato e sottoscritto
  • Documento di identità in corso di validità (se si trasmette via email ordinaria)

Cosa si ottiene

La regolarizzazione della posizione tributaria TARI con l’applicazione di sanzioni ridotte e il pagamento degli interessi legali previsti.

Tempi e scadenze

-

Entro 30 giorni dalla scadenza dei termini ordinari

Sanzione ridotta del 5%

Dal 31esimo al 90esimo giorno

Sanzione ridotta del 10%

Diverse scadenze fino all'anno successivo a quello della violazione

Sanzioni dal 5,55% all' 8,33% per dichiarazioni infedeli

Quanto costa

Novità Nuovo Ravvedimento dal 1° settembre 2024

Con il D.Lgs. 87/2024 (Decreto Sanzioni) sono state apportate rilevanti novità in materia di sanzioni tributarie che modificano di conseguenza anche l'istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 D.Lgs. 472/97 le cui nuove regole saranno applicate solo per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

L'art. 13, del D.Lgs. 472/1997 alla lettera c) dispone che la sanzione è ridotta ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni. L'art. 7 del D.Lgs. 472/97 al comma 4-bis (modificato dall'art. 3 comma 1, lettera d) del D.Lgs 87/2024) dispone che, salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro 30 giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta ad un terzo. L'art. 2-ter dispone inoltre che la riduzione della sanzione è, in ogni caso, esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con ritardo superiore a 90 giorni.

Si riportano nella seguente tabella le sanzioni da applicare in caso di ravvedimento operoso per tardiva presentazione della dichiarazione per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024 e per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

Ravvedimento

Sanzioni per violazioni commesse fino al 31 agosto 2024

Sanzioni per violazioni commesse dal 1° settembre 2024

entro 30 giorni

5%

(50% ridotto ad 1/10)

3,33%

(33,33% ridotto ad 1/10)

entro 90 giorni

10%

(100% ridotto ad 1/10)

10%

(100% ridotto ad 1/10)

Vincoli

Casi particolari:

Dal 1° settembre 2024 si applicano nuove regole per le sanzioni in base al D.Lgs. 87/2024.

Ulteriori informazioni:

Normativa:

  • Art. 13 del D. Lgs. 472/97, come sostituito dal D. Lgs.203/98 e modificato dai DD. Lgs. 422/98, 506/99, 99/00 e 32/01 e D.L. 185/08 art. 16. 
  • Circolari del Ministero delle Finanze n. 180/E del 10.07.1998 e n. 184/E del 13.07.1998. 
  • Per gli interessi legali: D.M. Economia del 12 dicembre 2019, D.M. Economia 11 dicembre 2020, D.M. 13 dicembre 2021,D.M. 13 dicembre 2022, D.M. 29 Novembre 2023.
  • Legge 13 dicembre 2010, n. 220, commi 20 e 22 dell'art. 1.
  • D.Lgs. 158/2015 articolo 16

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Giovedì
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Ufficio responsabile

Ufficio tributi

Gestisce i tributi comunali e l’assistenza ai contribuenti.

Ufficio sportello polivalente, protocollo e archivio

Gestisce il front-office, il protocollo e l’archivio generale dell’ente.


Argomenti:

Pagina aggiornata il 11/07/2025

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