Procedimenti edilizi

Elenco e descrizione dei procedimenti edilizi gestiti dal Comune di Arezzo, con indicazioni su requisiti, modalità di presentazione e riferimenti normativi.

Descrizione

La pagina "Procedimenti edilizi" del Comune di Arezzo fornisce informazioni dettagliate sui seguenti procedimenti:

  1. Comunicazione inizio lavori asseverata (CIL/CILA)
    • Requisiti per il deposito: Proprietario o interessato.
    • Modalità di presentazione: Comunicazione dell'inizio dei lavori, presentando apposito modulo scaricabile debitamente compilato.
    • Riferimenti normativi: D.P.R. 380/2001, L.R. 65/2014.
    • Contribuzione: Diritti di segreteria e oneri concessori, se dovuti, come indicati nella sezione apposita.
  2. Inizio attività (SCIA) per opere edilizie
    • Requisiti per il deposito: Proprietario od altro soggetto avente titolo ai sensi di legge.
    • Modalità di presentazione: Segnalazione inizio attività presentando apposito modulo scaricabile, debitamente compilato.
    • Riferimenti normativi: D.P.R. 380/2001, L.R. 65/2014.
    • Contribuzione: Diritti di segreteria e oneri concessori, se dovuti, come indicati nella sezione apposita.
  3. Permesso di costruire
    • Requisiti per il deposito: [Informazioni non specificate].
    • Modalità di presentazione: [Informazioni non specificate].
    • Riferimenti normativi: [Informazioni non specificate].
    • Contribuzione: [Informazioni non specificate].
  4. Deposito delle opere così come effettivamente realizzate
    • Requisiti per il deposito: Proprietario od altro soggetto avente titolo ai sensi di legge.
    • Modalità di deposito: Deposito dello stato effettivamente realizzato, presentando apposito modulo scaricabile, debitamente compilato.
    • Riferimenti normativi: L.R. 65/2014.
    • Contribuzione: Sanzione se dovuta a termini di Regolamento Edilizio. Diritti di segreteria e oneri concessori, se dovuti, come indicati nella sezione apposita.
  5. Inizio lavori edili
    • Requisiti: Proprietario o legale rappresentante della società, intestatario di una pratica edilizia o della successiva eventuale variante.
    • Modalità di presentazione: Deve essere inoltrata comunicazione, come da modulo allegato, che i lavori relativi al titolo edilizio di cui sopra avranno inizio a far data dal... . Comunica altresì l'affidamento della direzione dei lavori e se questi ultimi verranno realizzati in proprio (limitatamente ai casi previsti dalla legge) o da una ditta.
    • Documenti da presentare: Codici identificativi delle ditte esecutrici (iscrizione INPS, INAIL, CASSA EDILE).
  6. Fine lavori edili
    • Requisiti: Tecnico abilitato incaricato della direzione dei lavori.
    • Modalità di presentazione: Deve essere inoltrata comunicazione, come da modulo allegato.
    • Documenti da presentare: Allegati indicati nel modello, qualora dovuti.
  7. Attestazione asseverata di agibilità
    • Requisiti per il deposito: Proprietario o altro soggetto avente titolo ai sensi della legge.
    • Modalità di presentazione: La certificazione di abitabilità/agibilità deve essere presentata compilando l'apposito modulo scaricabile.
    • Riferimenti normativi: D.P.R. 380/2001, L.R. 65/2014.
    • Contribuzione: Diritti di segreteria come indicati nella sezione apposita.
  8. Permesso di costruire in sanatoria e attestazione di conformità
    • Requisiti del richiedente: Proprietario od altro richiedente avente titolo ai sensi di legge (art. 4 L. 10/77).
    • Modalità di richiesta: Presentazione apposito modulo scaricabile, debitamente compilato.
    • Riferimenti normativi: D.P.R. 380/2001, L.R. 65/2014.
    • Contribuzione: Sanzione a termini di legge. Diritti di segreteria commisurati all'importo della sanzione e oneri concessori, se dovuti, come indicati nella sezione apposita.
  9. Applicazione sanzione art. 206 L.R. 65/2014
    • Requisiti: Proprietario od altro soggetto avente titolo.
    • Modalità: Applicazione di sanzione a seguito di accertamento di inottemperanza o difformità. Il modulo apposito è disponibile nella sezione dedicata.
    • Riferimentinormativi: Art. 206 L.R. 65/2014.
    • Contribuzione: Sanzione pecuniaria determinata in base alla gravità della violazione. Diritti di segreteria e altri oneri se dovuti.

TERRE E ROCCE DA SCAVO 

Con la pubblicazione (S.O. n° 63 della G.U. n° 194 del 20 agosto 2013) della legge n° 98 del 9 agosto 2013 di conversione, con modifiche, del decreto legge 21 giugno 2013, n° 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (cd“decreto Fare”), in vigore dal 21 agosto 2013, sono state introdotte diverse modifiche nella normativa ambientale, tra cui alcune particolarmente rilevanti in tema di terre e rocce da scavo.

L’art. 41bis modifica nuovamente, dopo neanche due mesi, la normativa in materia, abrogando l’art. 8bis del decreto legge n° 43/2013 convertito, con modifiche, nella legge n° 71/2013 (che aveva, per alcune casistiche, risuscitato il già abrogato art. 186 del d.lgs. 152/06).

La situazione che si viene a delineare in tema di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti è la seguente:

  • applicazione (come previsto dall’art. 41, comma 2, della nuova norma) del Regolamento di cui al DM 161/2012 per i materiali da scavo derivanti da opere sottoposte a VIA o ad AIA;
  • applicazione dell’art. 41bis in tutti gli altri casi, quindi non solo per i cantieri inferiori a 6.000 mc, ma per tutte le casistiche che non ricadono nel DM 161/2012.

La nuova norma prevede che il proponente o il produttore attesti il rispetto dei quattro punti (comma 1) che consentono di considerare i materiali da scavo come sottoprodotti e non rifiuti mediante una “autocertificazione” (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000) da presentare all'Arpa (comma 2) territorialmente competente.

Le attività di scavo devono essere autorizzate dagli enti competenti in quanto attività edilizie e quindi il processo di autocertificazione dovrà comunque essere coordinato con l’iter edilizio. Il produttore (comma 3) deve inoltre confermare l’avvenuto utilizzo alle Arpa in riferimento al luogo di produzione e di utilizzo. Il trasporto (comma 4) avviene come bene/prodotto.
La dichiarazione deve contenere sufficienti indicazioni sulla quantità e qualità dei materiali da scavo e sui siti interessati (produzione, deposito e utilizzo), al fine di permettere la verifica del rispetto delle quattro condizioni (indicate nel comma 1 dell’art. 41bis) indispensabili per poter classificare il materiale come sottoprodotto.

ARPA Toscana ha predisposto la modulistica per la dichiarazione di riutilizzo delle terre e rocce da scavo ed una serie di FAQ per comprendere meglio le recenti novità introdotte con l'art. 41 bis del "decreto del fare" convertito nella legge 98/2013

In data 27/09/2013 ARPA Toscana pubblica:

Le nuove disposizioni contenute nell'art 41 bis del "decreto del fare" convertito nella legge 98 del 2013 sono entrate in vigore il 21 agosto u.s. ed indicano come gestire i materiali da scavo provenienti dai cantieri fatta eccezione per quelli sottoposti a procedimenti di VIA (valutazione impatto ambientale) e AIA (autorizzazione integrata ambientale).

Tra i principali adempimenti vi è quello di inviare una dichiarazione ad ARPAT contenente alcune informazioni fondamentali sulle terre e rocce da scavo che si intendono riutilizzare.

Per questo ARPAT ha predisposto, la modulistica da utilizzare per la gestione delle terre e rocce da scavo e una serie di FAQ per comprendere meglio le nuove disposizioni normative.

Il modulo facsimile, con le relative FAQ, vuole rappresentare un contributo finalizzato ad informare sulle dichiarazioni relative ai materiali da scavo. L'utilizzo di uno specifico modulo non è un obbligo per i proponenti, ma l'adozione di modalità uniformi rappresenta un riferimento utile per le imprese e consente ad ARPAT una più efficace gestione dei contenuti delle dichiarazioni.

LINK PAGINA WEB ARPA TOSCANA

RILEVAZIONE STATISTICA DEI PERMESSI DI COSTRUIRE E SCIA (ISTAT) per nuovi fabbricati o ampliamento di quelli esistenti

La rilevazione è prevista dal Regolamento europeo n. 1165/98 e successive modifiche ed integrazioni ed è inserita nel Programma statistico nazionale.

Ogni comune è chiamato a partecipare. Le informazioni raccolte riguardano le principali caratteristiche dei nuovi fabbricati (anche se demoliti e interamente ricostruiti), degli ampliamenti e degli interventi di edilizia pubblica, distinti in residenziali e non residenziali.

Link: Rilevazione dei permessi di costruire, SCIA, Edilizia Pubblica (DPR 380/2001, art.7)

La rilevazione deve essere effettuata online attraverso l'utilizzo di apposito modello ISTAT per i permessi di costruire, SCIA o per interventi di edilizia pubblica (DPR 380/2001, art 7) nei casi di:

1a) Fabbricato residenziale nuovo

Il nuovo fabbricato deve avere più del 50% della superficie totale destinata ad uso residenziale, altrimenti compilare il modello ISTAT/PDC/NRE (fabbricati non residenziali).

Sono compresi i fabbricati residenziali da ricostruire in caso di totale demolizione del fabbricato preesistente.

1b) Ampliamento di volume di fabbricato residenziale preesistente

Per ampliamento si intende qualsiasi intervento che incrementi la volumetria del fabbricato residenziale preesistente (sono escluse quindi le ristrutturazioni interne).

I dati da riportare sul modello devono riferirsi SOLO alla parte da ampliare.

1c) Fabbricato destinato a COLLETTIVITA’ (nuovo o ampliamento di volume di fabbricato preesistente)

2a) Fabbricato non residenziale nuovo

Il nuovo fabbricato deve avere più del 50% della superficie totale destinata ad attività produttive o servizi, altrimenti compilare il modello ISTAT/PDC/RE (fabbricati residenziali).

Sono compresi i fabbricati da ricostruire in caso di totale demolizione del fabbricato preesistente.

2b) Ampliamento di volume di fabbricato non residenziale preesistente

Per ampliamento si intende qualsiasi intervento che incrementi la volumetria del fabbricato non residenziale preesistente (sono escluse quindi le ristrutturazioni interne).

I dati da riportare sul modello devono riferirsi SOLO alla parte da ampliare. Compilare solo i riquadri 1-3-4-5-6-8.

L’indagine viene svolta con forniture mensili per consentire il rispetto dei Regolamenti statistici comunitari e del Calendario Istat dei Comunicati Stampa.

L’Istat è tenuto per legge a svolgere questa rilevazione; le informazioni fornite saranno trattate nel rispetto della normativa in materia di tutela del segreto statistico e di protezione dei dati personali.

I risultati della rilevazione saranno diffusi in forma aggregata e pertanto non sarà possibile risalire ai soggetti a cui si riferiscono i dati.

La collaborazione dei tecnici e dei professionisti quali progettisti di pratiche edilizie è fondamentale per la completa e corretta rilevazione dei dati statistici.

Ogni progettista è quindi invitato a fornire le informazioni richieste, tramite la compilazione online del relativo modello ISTAT dandone prova con l'invio della ricevuta contenente il "Codice modello".

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Ufficio responsabile del documento

Ufficio edilizia

Gestisce le pratiche edilizie e la consulenza tecnica in materia.

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